Art. 8.

Gl'ispettori generali portano l'attenzione sopra tutto ciò che risguarda gli atti e le persone dell'amministrazione ; essi sono specialmente incaricati,

I. Di portarsi ad osservare ne' dipartimenti del Regno i lavori per acque e strade che si può stanno compiendo, e di esaminare il modo e la esattezza della esecuzione di essi;

II. D'indagare i miglioramenti de' quali essere, nelle materie del loro istituto suscettibile ciascun dipartimento, e di formarne i progetti, uditi gl' ingegneri del luogo;

III. Di raccogliere ed esaminare sopra luogo i progetti che loro verranno presentati dagl'ingegneri e dalle diverse autorità per trasmetterli col proprio voto alla Direzione generale.
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