Art. 58.

In caso di opere straordinarie , delle quali lo Stato faccia assumere l'esecuzione per asciugamento di paludi o per colmate, i possidenti interessati nella bonificazione corrispondono in via di anticipazione quella quota che secondo le circostanze sarà riconosciuta cons veniente ed equitativa. Terminata l'opera, į fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva, sostenuta dal Tesoro Regio. Il Governo determina i modi e le rate pel relativo, rimborso. Il possidente che si rifiuta all' anticipazione, è obbligato à vendere il fondo a cederlo agl'interessati, a stima di periti.
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