Art. 15.

I medesimi tengono regolare registro di quanto possa occorrere sui conti de' lavori ordinarj, secondo il disposto dall'art. 68 del presente Decreto; e si mettono in grado di présentare all' ingegnere in capo tutti i conti e gli stati che potrà loro domandare. 3:16. Gli aspiranti prestano la loro opera agl' ispettori generali od agľ ingegneri in capo, seicondo che la Direzione generale trova più conveniente. Ciascuno di essi dipende dagli ordini di quell'ingegnere a cui è addetto.
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