Art. 11.

Sono autorizzati a provvedere immediatamente a tutti que' bisogni urgenti che non soffrissero dilazione di riparo ; ma debbono sollecitamente fare un rapporto delle operazioni eseguite in questi casi alla Prefettura ed alla Direzione generale. .- 12. Per ordine del Governo, ed anco a richiesta de' Prefetti, possono essere incaricati di eseguire o di far eseguire opere non appartenenti ad acque e strade , purchè siano dipendenti dall'Amministrazione pubblica , diparti, mentale o comunale.

I Prefetti però sono tenuti di dare la loro richiesta alla Direzione generale.
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