Art. 13.

Gli ingegneri ordinarj servono in sussidio, e sotto gli ordini degli ingegneri in capo nelle rispettive loro incumbenze. A tale oggetto vengono distribuiti a que posti ; e vengono loro assegnate quelle opere che la Direzione determina.

Ne' casi di urgente bisogno possono provvedere immediatamente, ma sono tenuti ben tosto : d' informarne l'ingegnere in capo, il quale ne riferisce alla Direzione generale come all'art. 11.
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