Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; lettera così modificata dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
l-bis) provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni. lettera aggiunta dall'art. 19, comma 1, L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g). comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro: alinea modificata dal Il D.L. 7/05/2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012, n. 94, in vigore dal 07/07/2012
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 - modificato dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
ndr si veda anche l’art.8 comma 1 del D.L 7/05/2012 n. 52 in vigore dal 9/05/2012
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non é necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti é sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione é elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. n.d.r. comma 8 da coordinare con le disposizioni dell’art.11, comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
Giurisprudenza e Prassi
L’AFFIDAMENTO DEL CD. “SERVIZIO LUCE” E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE
Indicazioni operative per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - AMMINISTRAZIONI STATALI
Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.
INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL’ANNOTAZIONE RELATIVA AL COMMISSARIAMENTO DI UN OPERATORE ECONOMICO
Annotazione, nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva. (15A04678)
LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER SCUOLE, ANTISISMICA – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO ANAC
Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164: obblighi informativi nei confronti dell’Autorita' Nazionale Anticorruzione e controlli a campione.
ANAC - LINEE GUIDA EDITORIALI E MODELLI DI PROVVEDIMENTO
Linee guida editoriali e modelli di provvedimento
VARIANTI IN CORSO D'OPERA - COMUNICAZIONE ALL'ANAC
Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014 - Modalita' di trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera.
ABROGAZIONE MODELLO GAP
L'obbligo di compilazione dei "modelli GAP" è stato abrogato e la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 1 del citato decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 è oggi soddisfatta, oltre che dai protocolli sopra citati, dalle nuove e più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.
OGGETTO: Acquisizione informazioni relative alle procedure delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Modelli G.A.P.
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE
Oggetto: Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalita' operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)
RICORSO ALLE PROCEDURE D’URGENZA - LIMITI
Non risulta conforme alle norme dettate dal D. Lgs. n. 163/2006 il comportamento di una stazione appaltante che sia ricorsa in maniera arbitraria alle procedure d’urgenza, espletate attraverso Ordinanze sindacali riferite solo a motivi di sicurezza pubblica, e che, conseguentemente, non abbia osservato gli adempimenti necessari alla redazione, alla programmazione, alla progettazione e all’affidamento di opere pubbliche.
Anche nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d’urgenza, la mancata acquisizione del CIG e/o del CUP configura elusione degli obblighi informativi verso l’Autorita' di cui all’articolo 7, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, obblighi necessari anche ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari.
Oggetto: 1) Ordinanza Sindacale n. 147/2009: intervento di somma urgenza per lavori di realizzazione di una bretella di collegamento tra la contrada .., al fine di consentire l’accesso alle attivita' artigianali e commerciali con i mezzi pesanti. 2) Ordinanza Sindacale n. 38/2010: lavori per la messa in sicurezza della strada di collegamento via ; 3) Ordinanza Sindacale n. 33/2012: lavori per la messa in sicurezza di via .. (tratto compreso tra la via …).
TRASMISSIONE DATI ED INFORMAZIONI ALL'AVCP - POSTICIPAZIONE TERMINE
“Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).”
TRASMISSIONE DATI APPALTI ALL'AVCP - INDICAZIONI OPERATIVE
Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
PRIME INDICAZIONI TRASMISSIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI ALL'AVCP
Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
TRASMISSIONE DATI SUI CONTRATTI PUBBLICI
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art.7 co.8 d.lgs. n. 163/2006
TRASMISSIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA
La p.a., che si determini all'annullamento, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, all'aggiudicatario provvisorio atteso che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, posto che la definitiva individuazione del concorrente, cui affidare l'appalto, risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara, e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 23 giugno 2010, n. 3966).
CLAUSOLE AMBIGUE DEL BANDO - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Nell’ipotesi in cui le disposizioni del bando di gara siano in grado di indurre l’operatore economico in errore nella formulazione dell’offerta, è possibile che la Commissione di gara consenta l’integrazione della documentazione, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione alla procedura di gara.
Valga, invero, considerare che, da un lato l’annullamento della precedente gara costituiva un atto di autotutela vincolato a seguito dello ius superveniens recato dal D.L. n. 78/2009 e, d’altro lato, le imprese istanti, che avevano partecipato alla precedente gara annullata, erano state preavvertite dell’obbligo su di esse ricadenti, di rinnovare l’obbligo di versamento suddetto, sicche' l’adempimento richiesto poteva considerarsi sufficientemente chiaro (cfr. in tal senso il parere 5 novembre 2008 n. 235).
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Coop. A. e dall’ATI Costruzioni e Restauri B S.r.l./Costruzioni Generali C S.r.l. – Lavori di restauro e recupero delle facciate dell’Hotel Terme D e riqualificazione funzionale ed impiantistica della cabina elettrica del complesso Terme D – Importo a base d’asta: euro 1.730.003,93 – S.A.: Terme D S.p.A..
COMUNICAZIONE ALL'AVCP SUGLI AFFIDAMENTI RISERVATI A COOPERATIVE SOCIALI
Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n. 381/91.
FALSE DICHIARAZIONI – ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO – ESCLUSIONE DALLE GARE
L’annotazione nel casellario informatico ha un autonomo contenuto lesivo, in base alla espressa previsione dell’art 38 lettera h) del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006. Poiche', in base a tale norma, costituisce una autonoma causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione “ risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio”, è con l’annotazione che si verifica la condizione per cui consegue l’esclusione dalle gare per un anno.
Come per tutti i provvedimenti sanzionatori l’efficacia della sospensione non puo' che decorrere dal momento del provvedimento o, anzi, dalla sua comunicazione al destinatario, trattandosi di provvedimento per sua natura recettizio. La legge n° 15 dell’11-2-2005, che ha introdotto l’art 21 bis nella legge n° 241 del 7-8-1990, ha affermato espressamente, codificando un principio gia' considerato generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa, che il provvedimento amministrativo, limitativo della sfera giuridica dei privati, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
L’annotazione non puo' essere considerata, quando comporti l’esclusione dalle gare per l’anno successivo, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorita' di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art 6 comma 11 e dall’articolo 48. Pertanto puo' essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la valutazione da parte dell’Autorita' del presupposto per procedere all’annotazione, in particolare in relazione alla falsita' delle dichiarazioni (TAR Lazio, III, sentenza 11068 del 2009; cfr altresi' Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2009. n. 1414, sulla necessita' dell'interlocuzione con l'impresa in ordine alle irregolarita' riscontrate e alle relative ragioni).
L’annotazione non puo' configurarsi come un atto automatico e dovuto, meramente consequenziale alla comunicazione della esclusione da parte della stazione appaltante.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO ALL'AVCP - LIMITI
Il versamento del menzionato contributo costituisce condizione di ammissibilita' dell’offerta alla procedura di gara, con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione dell’impresa concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso. Viene, inoltre, precisato che l’onere contributivo non sussiste, invece, nelle ipotesi in cui l’importo a base d’asta sia inferiore a 150.000 euro, ma cio' non risulta adeguatamente dimostrato, nel caso di specie, dall’A., stante la genericita' delle sue asserzioni al riguardo. Pertanto, gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta.
Allo stesso modo, non puo' essere motivo di esenzione dal versamento del contributo, ai fini della partecipazione alla gara, il fatto che il valore dell’appalto non sia determinato dalla lex specialis, dal momento che le Risposte ai quesiti sui contributi in sede di gara (consultabili sul sito internet dell’Autorita') disciplinano espressamente tale fattispecie, disponendo che qualora l’importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 (cfr. FAQ n. 29), stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla stazione appaltante e all’operatore economico.
Ne consegue che, qualora una stazione appaltante accerti, nel corso delle operazioni di gara, che un concorrente non abbia versato il contributo all’Autorita', deve procedere comunque alla sua esclusione, a prescindere dal fatto che la lex specialis nulla preveda in tal senso e che il valore del contratto sia indeterminato.
L’esclusione, quindi, dei concorrenti non in regola con il versamento del contributo costituisce atto dovuto della stazione appaltante ai fini della regolarita' del procedimento di gara e che, ai medesimi fini, la stessa stazione appaltante è tenuta attivare la procedura di attribuzione del Codice Identificativo della Gara (CIG), in una delle modalita' alternative indicate dall’Autorita', in relazione allo stadio di avanzamento del procedimento in corso, non essendo l’attivazione della procedura di accreditamento della gara presso il Sistema SIMOG, al fine di ottenere il rilascio del Codice CIG, attinta da esenzione alcuna per i casi in cui il valore del contratto posto a base di gara sia indeterminato.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione della controversia ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A. – Affidamento, a titolo gratuito, del servizio di cassa dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio – S.A.: A.
PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO STABILE E DELLA CONSORZIATA - LIMITI ALLE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO
L’art. 27, comma 2, lett. t) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 stabilisce che “Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati: …t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”. Tale disposizione puo' essere qualificata come norma generale di pubblicita', a livello nazionale, di “inadempienze” in senso ampio compiute dalle imprese, che sono annotate e, quindi, messe a disposizione delle stazioni appaltanti in quanto si ritiene rivestano comunque carattere di interesse e utilita' per le stesse, ai fini della valutazione dell’affidabilita' dell’impresa.
Nel caso di specie, la notizia annotata nel Casellario Informatico di questa Autorita' ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t) del citato D.P.R. n. 34/2000 riguarda la violazione del divieto di partecipazione simultanea alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e di un’impresa consorziata, sancito dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, commessa dall’istante Consorzio Stabile in una precedente procedura di gara indetta da un’altra S.A. e sanzionata con l’esclusione. Tale condotta oggetto di annotazione non integra di per se' una falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, come erroneamente assunto dalla S.A. In presenza di false dichiarazioni, infatti, il dato sarebbe stato annotato nel Casellario Informatico con la specificazione che la partecipazione plurima ha comportato anche una dichiarazione mendace da parte del concorrente, precisazione assente invece nell’annotazione in esame. Si tratta, piuttosto, di una condotta vietata in quanto riconducibile, in linea generale, all’esigenza di evitare la partecipazione alla stessa procedura di gara di soggetti in situazione di collegamento, a tutela della regolarita' e trasparenza della procedura medesima e, pertanto, annotata, ai sensi della lett. t) del citato art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 insieme a tutte le altre notizie ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario. Al riguardo si rileva che questa Autorita' con il Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2006, lett. g) ha chiarito che le annotazioni riferite a collegamenti/controlli, pur se intervenute in epoca poco recente forniscono comunque utili indicazioni alle stazioni appaltanti ai fini della valutazione complessiva dell’affidabilita' delle imprese, e quindi costituiscono una necessaria forma di pubblicita' da inserire nel Casellario informatico, ma che una siffatta tipologia di annotazioni “non puo' costituire motivo di automatica esclusione da successive gare a cui l’impresa annotata intenda partecipare”, come è, invece, avvenuto nel caso in esame.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese) – Lavori di recupero edilizio di un fabbricato per la realizzazione di n. 48 minialloggi di Edilizia Residenziale Pubblica oltre a spazi di ad uso pubblico, in Citta' di Saronno, Piazza Santuario “ex Seminario” – Importo a base d’asta € 4.170.000,00 – S.A.: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese
DIFFERENZA TRA APPALTO DI SERVIZI E CONCESSIONE DI SERVIZI
Recentemente la giurisprudenza comunitaria è tornata ad affermare che la differenza tra un appalto di servizi ed una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura, nel senso che la seconda è configurabile allorche' il concessionario si assuma il rischio legato alla gestione del servizio (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 196, caso Acoset).
Anche la giurisprudenza nazionale ha qualificato come concessione il rapporto con cui viene affidata da una Azienda sanitaria ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all’interno di un complesso ospedaliero (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17937).
Ne' puo' indurre ad una diversa soluzione la circostanza che, in correlazione anche con l’affidamento in uso di locali dell’Azienda ospedaliera, sia previsto dal bando di gara il versamento, da parte del concessionario, di un canone annuo, come pure l’obbligo dello stesso di svolgere i lavori di predisposizione e di adeguamento funzionale dei locali.
Tali elementi non sono tali da modificare il profilo causale della concessione di servizi; ed anzi, seppure con altra finalita', l’art. 32, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede la possibilita' che il concessionario di servizi pubblici sia chiamato a svolgere lavori strettamente strumentali alla gestione del servizio, che divengono di proprieta' della Amministrazione aggiudicatrice.
PROVE SULLA FALSA DICHIARAZIONE CIRCA L'ERRORE GRAVE NELL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Nel caso in cui il bando di gara si limiti ad imporre ai concorrenti l’obbligo di dichiarare di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attivita' professionale, in conformita' a quanto previsto dall’art. 38 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 163 del 2006, senza richiedere ulteriori e piu' specifiche indicazioni (es. obbligo di dichiarare tutti gli atti di risoluzione contrattuale subiti), non puo' ritenersi "falsa", e cioè in contrasto con un fatto che si assume "vero", la dichiarazione di un concorrente che non abbia segnalato l’esistenza di una qualunque vicenda, idonea in astratto ad integrare la definizione di "errore grave", peraltro non descritta in alcun atto, normativo od amministrativo. Infatti, se non esiste un provvedimento, emanato in sede giurisdizionale, od in sede amministrativa e non contestato, che accerti la gravita' dell’errore, non puo' essere considerata falsa la dichiarazione che ne ometta la segnalazione, fermo restando che la stazione appaltante potrebbe giungere all’esclusione del concorrente anche in sua assenza, come desumibile dal citato art. 38 c. 1 lett. f, laddove consente alla stazione appaltante di accertare la commissione dell’errore professionale "con qualsiasi mezzo di prova".
ATI - INTESTAZIONE NELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA E DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI PER I CESSATI
Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla societa' capogruppo, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, cio' al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti. La eventuale mancanza dell’intestazione della suddetta polizza ad una delle imprese facenti parte della r.t.i. costituenda non costituisce irregolarita' sanabile mediante regolarizzazione postuma, atteso che ove fosse consentita la produzione di una polizza che prevedesse anche la garanzia per un ulteriore soggetto quando ormai sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si configurerebbe l'accettazione di un nuovo documento, da considerare inammissibile, pena la lesione della par condicio.
La clausola del bando di gara la quale prevede che i requisiti di ordine generale debbono essere dimostrati dalla dichiarazione sostitutiva di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale lo stesso attesta l'inesistenza di cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e che detta dichiarazione "deve essere resa da tutti i soggetti indicati dallo stesso articolo 38, lettere b) e c)" e cioè da amministratori e altri soggetti ivi espressamente indicati che svolgano incarichi rilevanti nella societa', va interpretata nel senso che la clausola stessa impone di rendere la dichiarazione in questione anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente, atteso che la lettera c) dell'articolo citato fa riferimento anche alla mancanza di cause di esclusione per tali soggetti.
La estensione dell'obbligo di dichiarazione anche agli amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente, prevista dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (che ripete il contenuto dell'articolo 75 del D.P.R. 554/1999, cosi' come introdotto dal D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, dopo la mancata ammissione al visto da parte della Corte dei conti) deve considerarsi una norma di rilevanza pubblica che trova applicazione anche in mancanza di un suo espresso richiamo nella lex specialis della gara, in quanto ha la evidente finalita', appunto di interesse pubblico, di impedire alle societa' i cui titolari fossero incorsi nelle cause di esclusione soggettiva di eludere il divieto di partecipazione alle gare, modificando l'assetto societario poco prima di presentare una domanda di partecipazione.
ANALISI REQUISITI GENERALI NEGLI APPALTI E NEI SUBAPPALTI - CAUSE DI ESCLUSIONE
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del dec"reto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi.
SINTESI:
Le stazioni appaltanti, in sede di gara, allorché riscontrino dalla consultazione del casellario informatico, una decadenza dell'attestazione per falso devono escludere l'operatore economico, per carenza del requisito in argomento. Se, tuttavia, dal casellario risulti che l'operatore economico ha ottenuto una nuova attestazione, ciò implica che la stessa sia stata rilasciata in coerenza con quanto stabilito nella determinazione n. 6 del 15 novembre 2006. Tale determinazione prevede che la non imputabilità della falsità all'impresa acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione; infatti, in caso di falso non imputabile, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000. Tale ipotesi comporta che nel casellario informatico oltre all'annotazione relativa alla decadenza dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci sarà inserita nei confronti dell'operatore economico anche l'informazione circa il rilascio di una nuova attestazione.
La previsione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ha un chiaro contenuto di ordine pubblico e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall'inserimento o meno dell'obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole delle singole gare, con la conseguenza che il bando, privo di riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato.
In un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, deve essere riconosciuta al DURC una validità trimestrale, al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili. In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell'edilizia. L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice.
Qualora dal D.U.R.C. emerga una irregolarità contributiva grave nel senso indicato dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 , le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della certificazione senza potere in alcun modo sindacare le risultanze. Tale interpretazione riconduce il D.U.R.C. nel novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso. Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi) e per tutta la durata della procedura di gara, fino alla aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto.
Alla luce della normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio, di proporzionalità e del giusto procedimento, l'Autorità ritiene doveroso assicurare un contraddittorio preventivo all'annotazione nel casellario informatico, mediante la comunicazione di avvio del relativo procedimento (ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241) e riconoscendo all'impresa ed alla stazione appaltante il diritto di parteciparvi (ex articolo 10 della stessa legge).
Con riferimento al requisito di regolarità contributiva di cui all’art. 38, co. 1, lett. g del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta. Per quanto concerne la durata dell'efficacia ostativa delle violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto che il rapporto tra il fisco e i contribuenti è di tipo continuativo e le irregolarità sono, pertanto, suscettibili di essere sanate a seguito di accordi transattivi o di adempimenti satisfattivi, ciò che rileva ai fini della partecipazione ad una gara di appalto è che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'operatore economico non versi in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata.
La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue. Anche con riferimento all'errore grave, la stazione appaltante è tenuta ad esprimere una valutazione che deve essere supportata da congrua motivazione. L'accertamento dell'errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, può risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità.
Con riguardo alla causa di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. f del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini della corretta individuazione della "stessa stazione appaltante", è necessario fare riferimento alla amministrazione considerata come soggetto dotato di una personalità giuridica autonoma e non alle sue articolazioni, anche territoriali. Conseguentemente sono da considerarsi commesse nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara la grave negligenza o la malafede compiute nell'ambito di un rapporto negoziale intercorso con un soggetto che costituisce una mera articolazione interna, priva di personalità giuridica autonoma, della stazione appaltante stessa.
Le infrazioni di cui all’art. 38, co. 1, lett. e del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per essere rilevanti ai fini dell'esclusione, devono essere "gravi" e "debitamente accertate", intendendosi per tali quelle definitivamente accertate. La valutazione della loro gravità è rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante, secondo i criteri già individuati nel commento alla lettera c), e deve essere congruamente motivata. La definitività dell'accertamento può discendere, a seconda dei casi, da una sentenza passata in giudicato (laddove la violazione configuri un reato) ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile (qualora si tratti di mero illecito amministrativo).
La disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le quali, a loro volta, abbiano comunicato all'amministrazione l'identità dei fiducianti), l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti. Per la configurazione dell'ipotesi in esame, non è necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante. Con d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 è stato emanato il "regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche", al quale deve farsi rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. La ratio del regolamento, volto alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, consente un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, nel senso che, per le società il cui capitale non è rappresentato da azioni, la dichiarazione circa l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia deve intendersi riferita alle quote aventi pari diritto.
L'insussistenza delle cause interdittive di cui alla lettera c) dell’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n.163, può essere autocertificata sulla base della previsione di cui al comma 2. Gli operatori economici hanno pertanto l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicate alla lett. c), con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse. Va rammentato che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02. La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante. Al fine di evitare incertezze applicative, appare necessario che le stazioni appaltanti prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali.
Per dimostrare la dissociazione da soggetti che siano stati condannati per uno dei reati di cui all’art. 38, co. 1, lett. c del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è ininfluente la circostanza che l'operatore economico abbia cessato di avvalersi dell'amministratore o del direttore tecnico condannati, tranne nel caso in cui dimostri di averli per tale ragione estromessi dall'incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata. A titolo esemplificativo, la dissociazione potrebbe consistere nell'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale.
L'effetto ostativo dei reati considerati nell’art. 38, co. 1, lett. c del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione. Peraltro, la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560 e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009 n. 7740). Ne consegue che, alla luce anche della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finale della lett. c), "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale", una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p., resta preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna. Inoltre, anche se non esplicitato dall'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo 38, logicamente resta salva anche la procedura di estinzione, analoga a quella di cui all'articolo 445, comma 2 c.p.p., prevista dall'articolo 460, comma 5, c.p.p..
Per quanto riguarda l'incidenza sulla moralità professionale, il richiamo a questo concetto, in luogo dell'affidabilità morale e professionale, comporta una restrizione del campo di applicazione della causa di esclusione limitando la rilevanza a quei fatti illeciti che manifestano una radicale contraddizione con i principi deontologici della professione. L'espressione "moralità professionale" deve intendersi riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l'attività professionale, senza alcun obbligo di circoscriverne l'ambito al settore degli appalti pubblici, o più in generale, a quello dei contratti. In assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la verifica dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale delle imprese partecipanti alle gare di appalto attiene dunque all'esercizio del potere discrezionale tecnico della pubblica amministrazione, che con adeguata e congrua motivazione valuta l'idoneità del reato ad integrare la causa di esclusione in esame. L'espressione "in danno dello Stato o della Comunità" va letta nel più ampio contesto della fattispecie indicata alla lettera c) e non si riferisce a tipologie di reato qualificate: una simile restrizione, infatti, non si evince né dalle direttive comunitarie né dall'ordinamento penale italiano, che non contempla una categoria di reati in danno dello Stato o della Comunità. Pertanto, indipendentemente dallo specifico oggetto giuridico della singola norma incriminatrice, deve trattarsi di reati idonei a creare allarme sociale rispetto ad interessi di natura pubblicistica.
La prassi dell'amministrazione, sviluppatasi sulla base dell'esegesi delle norme vigenti e sostenuta dall'elaborazione giurisprudenziale, conosce anche un terzo tipo d'informativa prefettizia, la c.d. informativa supplementare atipica. Questa è fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamento tra l'operatore economico e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall'articolo 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 per dar vita ad un effetto legale di divieto a contrarre. L'informativa supplementare o atipica non preclude assolutamente e inderogabilmente la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, ma consente all'amministrazione appaltante di non stipulare il contratto sulla base di ragioni d'interesse pubblico.
La disciplina di cui all’art. 38, co. 1, lett. m ter del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 consente alle imprese di provare l'insussistenza dei rischi di turbativa della selezione, essendo possibile, ad esempio, che imprese di un gruppo conservino una sfera di autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, che impedisca l'insorgenza di commistioni. L'autocertificazione nell'ipotesi di assenza di controllo deve fare riferimento anche a situazioni di controllo di fatto e attestare, in ogni caso, la piena autonomia del dichiarante nella formulazione dell'offerta. Parimenti, nell'ipotesi di presenza di controllo devono essere dichiarate anche situazioni di controllo di fatto, ferma restando l'attestazione circa l'autonomia nella elaborazione dell' offerta.
La causa di esclusione di cui alla lettera m- ter) non opera se la mancata denuncia sia riconducibile allo stato di necessità nel quale si trova la vittima del reato. Si ritiene che l'indagine e la verifica circa la sussistenza di tale circostanza esimente debbano essere svolte dal procuratore della Repubblica, il quale provvederà a trasmettere all'Autorità l'informazione relativa alla omessa denuncia solo a seguito dell'esito negativo di detto accertamento. La mancata denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dell'imputato formulata nei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando. L'Autorità, a propria volta, dovrà pubblicare sul casellario informatico la comunicazione della mancata denuncia unitamente al nominativo del soggetto che ha omesso di denunciare. Di tale pubblicazione sarà data informazione al soggetto stesso al fine di evitare che l'operatore economico incorra nella falsa dichiarazione in merito al requisito.
Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione è autonomo e distinto rispetto al procedimento penale. Perciò, la valutazione della pericolosità sociale, cui è subordinata l'applicazione della misura sanzionatoria, non implica necessariamente l'esistenza di un'eventuale condanna penale. Il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione può prendere avvio dal momento della richiesta al tribunale dell'applicazione della sorveglianza speciale da parte del questore, del procuratore nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica, cui segue l'iscrizione nei registri istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso la cancelleria dei tribunali ai sensi dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione della causa di esclusione, pertanto, il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della misura nei menzionati registri. L'incapacità alla partecipazione alle gare è, quindi, prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione della misura, si applica la causa ostativa alla conclusione di contratti di appalto prevista al menzionato articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, espressamente richiamato nella disposizione in commento. L'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione può estendersi ai conviventi e agli enti di cui il soggetto, sottoposto a misura di sicurezza, è rappresentante o gestore, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'estensione dell'incapacità in esame, con durata quinquennale, agli indicati ulteriori soggetti non opera automaticamente, ma necessita di un' apposita pronuncia del tribunale.
La liquidazione volontaria non attesta uno stato di insolvenza tale da integrare una causa di esclusione; infatti, con la liquidazione volontaria è ammessa la continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa ai sensi dell'articolo 2490 c.c.. Anche l'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 non costituisce una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara, considerata l'incertezza del rinvio alle situazioni analoghe contenuto nell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE e perché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata in tale procedura, è volta alla conservazione dell'impresa, cui viene consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione del risanamento dell'azienda. Una differente valutazione deve essere effettuata nei confronti delle imprese sottoposte a concordato preventivo, alla luce dell'espresso riferimento all'istituto contenuto nell'articolo 38. Quindi, in aderenza alla lettera della legge, le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono partecipare alle gare.
Nell'articolo 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non compare il riferimento all'amministrazione controllata, compresa fra le cause di esclusione dall'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE (come pure dalla previgente normativa in materia di appalti pubblici), a motivo della intervenuta soppressione dell'istituto per effetto dell'articolo 147, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha abrogato il titolo IV "Dell'Amministrazione controllata", articoli 187-193, della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
Con l'operatore economico escluso, per aver fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara, viene instaurato un procedimento in contraddittorio ai fini dell'annotazione nel casellario informatico; l'Autorità può comminare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del Codice.
Sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità, informandone contestualmente l'operatore economico, le esclusioni dalle gare, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico. La segnalazione all'Autorità non è limitata al caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ma va effettuata anche a seguito di difetto dei requisiti di ordine generale.
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo "d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"; si evidenzia che, ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2 , le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), anche attraverso strumenti informatici.
I requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell'autorizzazione.
La normativa di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si applica sia agli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie sia a quelli di importo inferiore in base all'articolo 121 del Codice, con riferimento ai lavori, ed all'articolo 124, comma 7, per quanto attiene ai servizi e alle forniture; tale ultima disposizione demanda al regolamento attuativo di disciplinare, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal Codice per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. Fino all’adozione del regolamento, pertanto, trova integrale applicazione l'articolo 38.
In presenza di una delle ipotesi ricomprese nell'articolo 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l'obbligo in capo alla stazione appaltante di escludere il concorrente, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto ovvero il subappalto, essendo venuta meno l'affidabilità morale e l'elemento fiduciario dell'operatore economico.
CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - AUTORIZZAZIONE E LIMITI AL SUBAPPALTO
Il consorzio di cooperative di produzione e lavoro non è un semplice intermediario tra la stazione appaltante e i consorziati, in quanto è il concorrente alla gara che partecipa e stipula in nome proprio, ancorche' nell’interesse dei consorziati, che vanno specificamente indicati. I requisiti di partecipazione e dunque di qualificazione devono essere posseduti in proprio dal consorzio ancorche' entro certi limiti possono essere utilizzati i requisiti propri dei consorziati.
Da tali dati si desume che è il consorzio, e non i consorziati, l’interlocutore della stazione appaltante, e dunque il soggetto che è responsabile nei confronti della stazione appaltante della corretta esecuzione dell’appalto anche quando non esegue in proprio ma tramite i consorziati.
In tal senso la giurisdizione di questo Consesso ha gia' affermato che il consorzio di cui alla l. n. 422/1909 è un "consorzio di secondo grado … dotato di soggettivita' giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e … il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico" "non è dubitabile che il consorzio sia l’unico soggetto interlocutore dell’amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilita'" (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).
Gli affidamenti da parte del consorzio ai consorziati non costituiscono in nessun caso subappalto (art. 141, co. 4, d.P.R. n. 554/1999), ma non è escluso che il consorzio aggiudicatario possa procedere a subappalti a terzi diversi dai consorziati.
Gli adempimenti amministrativi ai fini del subappalto devono essere curati dal consorzio aggiudicatario. Restano irrilevanti i rapporti interni tra CCC e sue consorziate, in base ai quali ogni responsabilita' verso i terzi grava sulle consorziate a cui vengono assegnati i lavori, perche' si tratta di una distribuzione interna di responsabilita', inopponibile ai terzi (Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2008 n. 16011). Neppure in senso contrario a quanto qui sostenuto puo' trarsi argomento esegetico dall’art. 58, d.lgs. n. 106/2009 che novella l’art. 89, lett. i) e i-bis), d.lgs. n. 81/2008. Vi si stabilisce che "impresa affidataria" è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Tale previsione rileva ai fini degli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, non anche ai fini della responsabilita' per i subappalti non autorizzati.
Da quanto esposto si desume che in caso di subappalti non autorizzati, la relativa responsabilita' ricade anche sul consorzio aggiudicatario, in quanto soggetto tenuto a chiedere l’autorizzazione, e non solo sui consorziati che stipulano i subappalti in difetto di autorizzazione.
GRAVE NEGLIGENZA - ANNOTAZIONI ERRONEE NEL CASELLARIO INFORMATICO - CONSEGUENZE
La norma regolamentare nazionale (art. 27 2° comma lett. p del DPR 25.1.2000 n. 34) stabilisce che “nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:…..p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti
L’art. 38 lett. e) del Testo Unico 163/2006, codice dei contratti, stabilisce che :
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:..…e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
Tale seconda disposizione impone l’esclusione di diritto alle gare pubbliche di coloro che abbiano commesso (in un settore specifico) “gravi infrazioni in materia di sicurezza del lavoro”.
Considerato che la norma regolamentare nazionale si riferisce non a “qualsiasi” violazione, ma a violazioni connotate da “gravita'”, tale secondo profilo contestato non risulta coerente con la definizione fissata dalla disposizione (art. 27 lett. p del DPR surrichiamato).
Parimenti la disposizione normativa del codice (art. 38 lett. e del D. Lgs. 163/2006) contempla, ai fini piu' gravi (non di sola pubblicita', ma) della pronunzia di esclusione, le “gravi infrazioni” in materia di sicurezza del lavoro: ma nel caso di specie non si rinvengono.
In definitiva, mentre l’annotazione compiuta nel Casellario dall’Osservatorio per la parte relativa a “grave negligenza nel rapporto contrattuale” risolto trova pieno fondamento nella documentazione prodotta, l’altra parte –inerente le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro- non trova correlazione specifica in termini di “gravita'”.
Ne deriva che l’annotazione dovra' essere riformulata con l’eliminazione della (sola) parte riferita alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro.
DICHIARAZIONE MENDACE - EFFETTI
L'esclusione da una pubblica gara per l’affidamento di appalto per dichiarazione mendace nel corso della stessa, oltre a determinare l'estromissione dalla gara, fa sorgere, altresi', l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7, codice degli appalti, che riceve, come noto, tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino, il che è condizione sufficiente per l'attivazione del procedimento che si conclude con l'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio ai sensi del citato art. 7, comma 10; per tale ultimo aspetto, se da un lato assume importanza fondamentale per l'impresa conoscere le ragioni in forza delle quali è stata disposta l'esclusione, dall’altro è indubitabile come la stessa, avuta contezza di cio', se ritiene priva di fondamento giuridico, oltre che fattuale, la rilevata violazione, non possa fare altro che attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per la rimozione degli effetti di tale esclusione, in quanto gli stessi non sono circoscrivibili alla sola espulsione dalla procedura concorsuale, ma estensibili anche agli ulteriori effetti che l’ordinamento stesso ha previsto.
Ed invero, l'art. 27 del d.P.R. n. 34 del 2000, che ha istituito il Casellario informatico delle imprese qualificate nel settore dei lavori pubblici, prevede l'inserimento dei dati relativi a eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 109/94 (ora trasfusa nel codice degli appalti) adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r); e le eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (lett. s).
La giurisprudenza amministrativa si è piu' volte pronunciata circa la natura dell'attivita' posta in essere dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in sede di inserimento dei dati nel casellario informatico sulla base delle segnalazioni pervenute, da considerarsi meramente esecutiva, con la conseguenza che, nella struttura della norma dell'art. 27, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, non compete all'Autorita' una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni, ad eccezione della verifica di riconducibilita' delle stesse alle ipotesi tipiche elencate dalla norma medesima (ex multis, TAR Lazio, Sez. III, 12 agosto 2003, n. 7052); peraltro, mancando ogni discrezionalita' in capo all'Autorita', è escluso, altresi', l'obbligo di motivazione e l'applicazione di istituti partecipativi (comunicazione di avvio, contraddittorio).
Ai contenuti propri dell’atto di revoca i successivi provvedimenti dell’amministrazione costituiscono espressione di attivita' vincolata, con la conseguenza che non è possibile indirizzare verso gli stessi censure che logicamente andavano rivolte verso l’atto presupposto.
OMESSA DICHIARAZIONE CONDANNE PENALI E VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE - EFFETTI
Si pone la questione se possa considerarsi ""falsa"" una dichiarazione del concorrente, con cui si afferma di non aver riportato condanne per gravi reati incidenti sulla moralita' professionale, ovvero di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva, laddove sussistano condanne o violazioni in materia contributiva, ma esse si prestino a una valutazione opinabile di gravita'/non gravita'. Un orientamento di questo Consesso, che il Collegio condivide e fa proprio, ha ritenuto che laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 38, codice, esso giustifica una valutazione di gravita'/non gravita' compiuta dal concorrente, sicche' il concorrente non puo' essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andra' escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate.
La dichiarazione del concorrente, in tale caso, non puo' essere ritenuta ""falsa"" (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente che ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda ""al singolo concorrente il giudizio circa l’incidenza sull’affidabilita' morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi""sicche' ""è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso (la quale potra' tutt’al piu' non essere condivisa, ma giammai potra' essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile). Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stato imposto al concorrente di dichiarare tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o applicazione della pena a richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, affidando poi all’amministrazione ogni valutazione in proposito. In tal caso infatti, qualora il concorrente avesse omesso di dichiarare taluno di tali reati, si sarebbe potuta configurare una falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla gara."").
Diverso discorso deve essere fatto quando il bando sia piu' preciso, e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, codice, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive: in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto piu' ampio e piu' puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 codice, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravita' o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione. In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
OPERA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti.
SIMOG: RICHIESTA CIG E PAGAMENTO TASSA SULLE GARE
La stazione appaltante non è tenuta alla richiesta del CIG per lotti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per lotti di lavori inferiore a 40.000 euro e che sono esonerate dal versamento del contributo le procedure il cui importo complessivo a base d’asta è inferiore a 150.000 euro.
Tanto premesso in via generale, occorre rilevare che nel caso di specie la Stazione Appaltante, pur avendo bandito una procedura di gara di importo inferiore a 150.000 euro, soglia al di sotto della quale non è previsto l’obbligo di contribuzione, non hanno tuttavia provveduto ad attivare la procedura di accreditamento della gara al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che avrebbe attribuito alla procedura un Codice Identificativo della Gara e determinato l’importo dell’eventuale contribuzione.
Dal momento che dalla menzionata procedura di accreditamento presso il sistema SIMOG sono esonerate esclusivamente le procedure o i lotti di valore inferiore a 20.000 euro, per i servizi, e di 40.000 euro, per i lavori, mentre il valore dell’appalto in oggetto, come sancito dal Consiglio di Amministrazione nella delibera n. 31/2008, è pari a 71.835,28 euro, è evidente che, sebbene per la procedura di gara in questione non sussista l’obbligo di contribuzione all’Autorita', tuttavia cio' non comporta anche l’esonero per la stazione appaltante di procedere al relativo accreditamento presso il sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG.
La Stazione Appaltante dovra', pertanto, procedere a registrare la procedura in questione nel sistema SIMOG, pubblicando una rettifica alla documentazione di gara prodotta con l’indicazione del CIG cosi' ottenuto, non potra', invece, procedere all’esclusione dell’offerta presentata del concorrente per non aver provveduto al versamento del contributo all’Autorita', non sussistendo il relativo obbligo per la gara in questione.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dagli Istituti C.di C. (AN) - Affidamento del servizio di tesoreria degli Istituti C.per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013. – Importo a base d’asta: € 71.835,28.
VERIFICA REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - CONSEGUENZE
L’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione ai requisiti di carattere speciale, prevede che la stazione appaltante richieda ai concorrenti la comprova dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara e che, quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante proceda all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorita' ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. L’Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A. – Lavori per il recupero dell’area “...” per la realizzazione di n. 30 alloggi, centro sanitario e autorimessa pubblica interrata in …
CONTRATTO - ANNULLAMENTO GARA - GIURISDIZIONE
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (Cons. Stato, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6) ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi riconducibili alla fase pubblicistica precontrattuale, poiche' l’art. 6 della legge n. 205 del 2000 ha previsto la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi: l’art. 6 non è stato inciso dai principi enunciati dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, che ha riguardato l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 (che ha modificato l’originaria versione degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 sulla giurisdizione esclusiva in materia edilizia, urbanistica e servizi pubblici).
La limitazione della giurisdizione esclusiva amministrativa alla sola fase pubblicistica dell’appalto, anteriore al momento della stipula del contratto, è stata affermata dalle Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo, nelle controversie sui corrispettivi per l’affidamento di pubblici servizi, ritenute proprie della fase di esecuzione del rapporto e quindi estranee all’art. 33, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (Cass. Sez. Un. ord. 22 agosto 2007, n. 17829; ord. 22 agosto 2007, n. 17830), in relazione a giudizi riguardanti la domanda di risoluzione dell’appalto di servizi con incameramento della garanzia fideiussoria, stante l’attinenza del recesso dal contratto a posizioni di diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. ord. 27 febbraio 2007, n. 4427) e nelle questioni di annullamento dei contratti di manutenzione e ripristino di opere pubbliche, sottratti all’incidenza dei poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. ord. 27 febbraio 2007, n. 4116).
L’Adunanza Plenaria ritiene di non doversi discostare dal delineato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui sussiste la giurisdizione civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo.
GARA DESERTA - TRATTATIVA PRIVATA
In tema di appalti di servizi pubblici l’art. 7, comma 2 Dlgs. 157.95 stabilisce che “Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate”. E’ la stessa sentenza appellata a rilevare come nel caso in esame fosse stata fatta applicazione di detta norma, nonostante vi fosse un’offerta valida. Ad avviso del giudice di primo grado, tuttavia, la disposizione doveva leggersi in combinazione con l’art. 12, comma 4 del bando di gara del 24 ottobre 2002, secondo cui l’amministrazione non avrebbe proceduto ad aggiudicazione “in mancanza di almeno due offerte valide (riferite a ciascun lotto)”.
Osserva il Collegio come tale clausola del bando non puo' essere interpretata nel senso di estendere i casi in cui è ammissibile la trattativa privata, atteso che – anche in virtu' del canone secondo cui le disposizioni della lex specialis debbono interpretarsi, per quanto possibile, in conformita' alle norme di legge – essa si limita a stabilire l’impossibilita' di concludere la gara in presenza di una sola offerta valida, non anche la facolta' di procedere in tal caso a trattativa privata.
Ne' vi alcun motivo di ritenere, come pure saltuariamente affermato nella giurisprudenza amministrativa, che la formula legislativa “quando non vi è stata alcuna offerta” sia comprensiva di tutte le ipotesi di gara andata deserta nel significato attribuitovi dal bando, trattandosi di espressione univoca, cui si applica il canone in claris non fit interpretatio.
Per cui nel caso in esame si sarebbe dovuto applicare l’art. 7, comma 1 del Dlgs. 157.95 – “Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto” – , il Collegio osserva che l’Amministrazione non ha affatto indetto una trattativa con previa pubblicazione del bando di gara, questo non potendo certo intendersi quello relativo alla licitazione privata andata annullata. Per concludere, è quindi da ritenersi illegittima, nel caso di specie, l’indizione di una trattativa privata senza bando per l’affidamento di servizi.
TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA AVCP E CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Protocollo generale d'intesa tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Repertorio n. 133/CSR).
INTESA TRA AVCP E CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
MODALITA' CONSEGNA OFFERTA
La previsione del disciplinare che dispone espressamente che “Il plico contenente le buste della documentazione amministrativa e dell’offerta economica richieste dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all’Ufficio del Protocollo generale” è chiara nell’aver previsto l’esclusione delle offerte in caso di trasmissione delle stesse con modalità difformi da quelle previste.
Le uniche modalità di invio dell’offerta previste, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara sono a mezzo raccomandata del servizio postale e a mezzo agenzia di recapito autorizzata. Pertanto, risulta essere fuor dubbio che le offerte presentate a mano e trasmesse con posta prioritaria non possano essere considerate in linea con quanto disposto dal disciplinare di gara.
Ne deriva che le offerte trasmesse in maniera difforme a quanto previsto dalla lex specialis di gara sono da escludere dalla procedura di gara.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Comune di O. – realizzazione di un sistema di videosorveglianza. S.A. Comune di O.
FALSE DICHIARAZIONI
L’art 38 lettera h) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che le false dichiarazioni rese entro l’anno antecedente a quello di pubblicazione del bando che impongano l’estromissione debbano risultare dai dati in possesso dall’Osservatorio; si tratta di una prescrizione non applicabile diversamente se non con riferimento a dati acquisiti dall’Osservatorio e ciò sia per la portata di stretta applicazione di tale disposizione in materia di esclusione, sia per l’esigenza di evitare che l’estromissione venga rimessa a poteri di accertamento e di valutazione affidati alla sola stazione appaltante; in altri termini, la disposizione con il riferirsi ad un unico soggetto ai fini dell’acquisizione dei dati afferenti false dichiarazioni, ossia l’Osservatorio sui Contratti, ha inteso dare vita ad un sistema di accertamento e rilevazione unitario, valido su tutto il territorio nazionale, e che funga anche da garanzia per le imprese del settore a che solo a quei dati ufficiali si debba fare riferimento.
Inoltre, la specifica rilevanza delle rilevazioni e dei dati in possesso dell’Osservatorio è confermata dalla norma di cui all’art 257, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che ha differito di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio che riguardano servizi e forniture e quindi anche di quelle che concernono le false dichiarazioni di cui all’art 38 lettera h), norma che di conseguenza non può ritenersi ratione temporis applicabile alla gara de qua.
In realtà, ritenuto che la lex specialis, a prescindere dalla disciplina generale di riferimento concretamente applicabile, ha comunque inteso sanzionare con l’esclusione la presentazione di false dichiarazioni in sede di gara, e ciò anche in applicazione del generale principio di doverosa lealtà e correttezza da parte delle imprese partecipanti, sia rispetto alla stazione appaltante che agli altri concorrenti, è necessario fare riferimento ai principi elaborati relativamente alla normativa di settore precedentemente applicabile e segnatamente alla disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che “le false dichiarazioni rese in gara costituiscono ragione di esclusione dalla specifica gara nelle quali esse sono state presentate, ma non si traducono in un motivo di generale incapacità dell’impresa di partecipare anche alle procedure future” (T.A.R. Campania Napoli I Sezione 16 aprile 2003 n. 3927; T.A.R Campania Napoli sezione I, 30 ottobre 2003 n. 13187).
COSTITUZIONE ATI - INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE
La produzione della documentazione comprovante la formale costituzione dell’ati, costituisce un obbligo in capo alla costituenda ati al fine di poter essere ammessa a partecipare alla procedura concorsuale; nell’ipotesi in cui tale documentazione non venga fornita, qualora il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione della documentazione richiesta, l'amministrazione può imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento, dato che la presentazione della predetta documentazione risponde al concreto interesse pubblico individuabile nella regolarizzazione della veste giuridica del soggetto risultato aggiudicatario.
Nel caso di specie l’amministrazione aveva disposto la risoluzione del contratto stipulato con una costituenda ati, di cui la ricorrente era mandataria, risultata aggiudicataria dell’appalto in quanto si era resa responsabile di gravi violazione degli obblighi contrattuali e non aveva provveduto ad effettuare il deposito cauzionale e la polizza assicurativa per i rischi di impresa; inoltre non aveva prodotto la documentazione comprovante la formale costituzione dell’ati.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - INTERESSEA RICORRERE
La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, attribuisce, a tutela degli interessi collettivi, la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria degli imprenditori; in particolare emerge la facoltà delle associazioni di esperire un’azione inibitoria, che porta, in caso di accoglimento della domanda, alla pronuncia di una sentenza con cui si ordina al soccombente la cessazione del suo comportamento illegittimo e l’astensione da esso per il futuro, ovvero, se non è già in atto una condotta abusiva, la si inibisce in via preventiva. L’art. 8 sopra citato risolve, così, il problema della tutela giurisdizionale degli interessi c.d. adespoti (ossia senza un titolare che non sono riconducibili cioè alla sfera giuridica di un soggetto determinato). La legge in tal modo crea un meccanismo per cui, attraverso il riconoscimento dell’azione, l’interesse di categoria viene ricollegato ad un centro di riferimento di tali interessi rappresentato dall’ente esponenziale, che ne diventa titolare. Tale norma riconosce e tutela una situazione giuridica che può essere definita in termini di diritto (e non di interesse legittimo) dell’associazione degli imprenditori ad impedire che siano predisposte ed utilizzate condizioni generali di contratto da reputare inique in base ai criteri sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Che si tratti di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, emerge non solo dalla lettera della legge che, come detto, appare incentrata sul problema del riconoscimento di tutela ad interessi collettivi, ma anche dal rilievo che nessun potere amministrativo, che possa incidere sulla situazione giuridica tutelata, è presente sia nella disciplina specifica dettata dall’art. 8 cit., sia nella generale disciplina della materia dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2002.
Nel caso di specie l’eventuale accoglimento della domanda inibitoria comporta l’ordine per l’amministrazione di non inserire le clausole contrattuali inique negli atti di gara da predisporre limitando, perciò, la discrezionalità dell’amministrazione stessa in una fase delicatissima quale quella della predisposizione del regolamento contrattuale che costituisce un elemento fondamentale nella documentazione posta a base di gara, con la conseguenza che l’azione inibitoria incide sulle (future) procedure di affidamento. Inoltre la controversia non riguarda la tutela di interessi legittimi, e quindi non rientra nella giurisdizione amministrativa generale di legittimità. E’ da verificare quindi se la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva definita dagli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, essendo quest’ultimo un atto endoprocedimentale rispetto al quale l’aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata.
L’aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto ad effetti instabili di natura endoprocedimentale, non dà luogo ad un rapporto contrattuale ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, fase in cui l’amministrazione conserva la possibilità di valutare la persistenza dell’interesse pubblico alla esecuzione delle opere. Da ciò consegue che la stazione appaltante può decidere, anche dopo aver deliberato l’aggiudicazione provvisoria, di non procedere alla aggiudicazione definitiva attraverso la revoca che, dunque, si configura come espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa.
Inoltre nel caso di revoca della aggiudicazione provvisoria, non può essere accolta la richiesta di indennizzo da parte dell’aggiudicatario. Sul punto, i giudici hanno richiamato l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che ha disciplinato i presupposti del potere di revoca, desumendo da ciò un obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio determinate da un illegittimo esercizio del potere di revoca. Purtuttavia, tale indennizzo spetta soltanto nel caso di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole e non nelle ipotesi di atti ad effetti interinali quale è appunto l’aggiudicazione provvisoria.
PROJECT FINANCING
Nei termini previsti dall’avviso di project financing devono essere consegnati alla stazione appaltante tutti i documenti richiamati dall’articolo 37-bis, comma 1, della legge 109/1994 e s.m. , ivi compreso il piano economico finanziario, in quanto costituiscono il nucleo essenziale della proposta di finanza di progetto;
Ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2-ter della legge 109/1994 e s.m. la stazione appaltante chiede le necessarie integrazioni e/o chiarimenti in relazione ai documenti presentati, nel presupposto che detti documenti siano stati effettivamente presentati;
La mancata iscrizione al Casellario delle società di ingegneria non è elemento ostativo alla partecipazione ad una selezione per l’individuazione del promotore;
L’atto di asseveramento non deve necessariamente essere inserito all’interno del piano economico finanziario.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI S. s.pa. /F&S s.r.l. e dal Comune di P.i – project financing Realizzazione parcheggio sotterraneo piazza Falcone e Borsellino; Recupero campo sportivo F. di V.
LLPP: DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD
Oggetto: Determinazione dei costi standard per lavori pubblici
Pareri tratti da fonti ufficiali
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06 (aggiornato al 21 maggio 2014) A - QUESITI DI NATURA GENERALEB - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATAC - QUESITI RELATIVI ALLA FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTOD - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTOE - QUESITI RELATIVI ALLA SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI
Con riferimento alle nuove disposizioni sulla trasmissione dati relativi ai contratti pubblici, si chiede se per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro si continuerà a compilare elenco trimestrale (avvio e conclusione interventi), inviandolo all’Osservatorio. L’obbligo di comunicazione dei dati è stato esteso ai servizi e forniture superiori a 20.000 Euro dal Comunicato Avcp del 14/12/2010; se di importo inferiore, tali affidamenti vanno inseriti nel trimestrale, o comunque comunicati? Sempre con riguardo ai lavori: finora veniva comunicato, insieme all’elenco trimestrale, il numero e l’importo dei lavori di importo inferiore ai 20.000 Euro eseguiti nel trimestre di riferimento. Si continua a fare questa comunicazione? Una domanda generica, ma legata al Comunicato AVCP 14/12/10: nell’All. II B) del Codice dei contratti la categoria di servizi n. 27 è denominata “Altri servizi”; cosa si intende? Si fa rientrare sotto questa voce qualunque servizio non precedentemente incluso nell’Allegato II B?
Pubblicità telematica dei Bandi e degli Avvisi. Qual è il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal D.Lgs. 163/06?
A22. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione exarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
A8. Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d’avanzamento, alle sospensioni, alle varianti, agli accordi bonari ed ai subappalti?
L’Ente scrivente ha aggiudicato a marzo 2009 un appalto per l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. Si è ritenuto che tale appalto figurasse tra quelli esclusi dall’applicazione del Codice Appalti, o perché rientrante nella previsione di cui all’art. 19. lett. e), o perché appartenente alla categoria 22 dell’allegato IIB del Codice. Tale servizio è stato aggiudicato nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 27, previo invito a cinque imprese. Si è acquisito il n. CIG e si è pagato il contributo dovuto all’Autorità. Ad avvenuta aggiudicazione si è perfezionata, on line, la comunicazione di cui alla lett. a) del comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs 163/2006. Non si sono però inviate altre comunicazioni e neppure la relazione di cui tratta la lettera b) del medesimo comma 8). Un comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti del 04.04.2008, trattando delle modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici, con specifico riferimento ai contratti rientranti nelle specifiche casistiche di cui agli articoli 19 e ss. (contratti esclusi), sostiene che verranno successivamente messe a disposizione procedure informatiche atte a consentire la trasmissione di tali dati. Ad oggi non siamo a conoscenza che tali procedure siano state rese disponibili. Si chiede se sia corretto il comportamento tenuto dall’Ente o se sia ravvisabile qualche mancanza con riguardo agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 7, comma 8.
Si richiede se vige l'obbligo dell'adempimento previsto dall'art. 204, comma 1, del D.LGS. 163/2006 (trasmissione lettere di invito a procedura negoziata all'osservatorio dei lavori pubblici) per l'appalto di consolidamento e risanamento conservativo del Palazzo Municipale (importo lavori €. 39.973,24), categoria principale OG2, essendo immobile di proprietà comunale costruito da oltre 50 anni ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 42/2004.
Sto aggiudicando un appalto di servizi di 10.000 euro per il quale ho fatto una procedura negoziata con lettera invito. Ai sensi dell'art.7, co.8 non dovrei pubblicare l'esito sul sito dell'Osservatorio(contratti solo sopra i 150.000 euro). Ai sensi dell'art.124, co.3 (sottosoglia e quindi anche sotto i 150.000 euro) che rimanda all'art.66, co.7, dovrei invece pubblicare l'esito del risultato sul sito dell'Osservatorio e quello del Ministero. Pur ponendo che il sito dell'Osservatorio non è stato ancora istituito e che per la Regione Emila Romagna funge il sitar-er sia per l'Osservatorio che per il Ministero delle infrastrutture e che quindi i dati relativi all'esito di questo appalto di 10.000 euro vanno comunque inseriti sul sitar ( ai fini dell'obbligo previsto per il sito del Ministero) si pone la questione della lettura combinata dei 3 articoli citati (art.7, co.8 - art.66, co.7 - art.124, co.3) Se esistesse il sito dell'Osservatorio l'avviso sui risultati di appalti sotto i 150.000, non andrebbero comunicati? Sul sito del Ministero delle infrastrutture invece andrebbero comunicati tutti gli esiti?
In riferimento al contratto di lavori n. 4279 (ex SS 498 "Soncinese" - Circonvallazione ovest di Casalmorano), questa amministrazione ha emesso una determinazione di aggiudicazione per un conferimento di incarico professionale esterno di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Responsabile dei lavori, per un importo di € 34.000,00. La presente per chiedere se devono essere inviati i rispettivi dati all'Osservatorio Contratti Pubblici tramite la schede on-line.
Devo inserire un “evento” subappalto così composto: € 2.025.000,00 cat. OG3 € 145.000,00 cat. OG8 € 75.000,00 cat. OS8 € 135.000,00 cat. OS13 € 70.000,00 cat. OS30 € 2.760.000,00 cat. OS1 per un totale di € 5.210.000,00. Dal momento che il sistema permette di inserire solo una categoria, si chiede in quale modo operare in tal senso. Grazie, distinti saluti.
Si chiede se permane ancora l'obbligo da parte del R.U.P. di inviare comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti relativamente all'avvenuto affidamento degli incarichi di natura tecnica di cui al Comunicato del Presidente Autorità pubblicato sulla G.U. 146 DEL 24/06/2002.
Le nuove schede invio dati all'Osservatorio Contratti Pubblici, prevedono l'invio della scheda "subappalto". Premesso ciò, si chiede se vanno comunicati SOLO i subappalti oppure anche gli affidamenti (nel caso specifico l'importo previsto dell'affidamento è pari a € 150.000,00).
Si chiede se, ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, commi 8 e 9 del d. lgs.163/2996, la soglia dei 150.000,00 deve intendersi riferita all'importo a base di gara o all'importo del contratto
Ai fini della corretta compilazione delle schede dati relative agli appalti aggiudicati dalla ns. Amm.ne, si chiede cortesemente di voler chiarire i seguenti punti: 1-il termine di 30 gg.per l'invio delle schede decorre dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva (come indicato dal comunicato dell'Aut. vigilanza del 4/4/2008 e dall'avviso di codesto Osservatorio in data 20/5/2008), ovvero da quella del provvedimento di aggiudicazione efficace (come risulta dal link "risposte a quesiti frequenti - quesito n.D10" del sito dell'Autorità)? 2- relativamente alla scheda FS03, come devono essere interpretate le voci comprese nel campo "stato di avanzamento" , nell'ipotesi di APPALTO DI SERVIZI? 3- relativamente alla scheda FS04, come deve essere interpretata la voce "data del verbale di consegna definitiva", nell'ipotesi di APPALTO DI SERVIZI?
Ho due quesiti da porvi. 1 – cosa si intende per contratti ai sensi dell’art. 7 comma 8. Più precisamente,bisogna mandare una serie di dati per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Per contratto si intende l’appalto (a) o l’aggiudicazione ad una singola ditta (b). Es. indico una gara a 10 lotti di importo totale di 300.000 euro. La aggiudico a dieci ditte diverse, le quali hanno contratti individuali di importi di 30.000 euro. Se interpreto contratto = appalto (interpretazione a), devo comunicare i dati per tutte le ditte aggiudicatarie. Se interpreto contratto = aggiudicazione a singola ditta (interpretazione b), non devo comunicare nulla. Inoltre, il responsabile deve essere obbligatoriamente unico per tutte le fasi o ci può essere un responsabile per l’indizione e l’affidamento della gara ed uno diverso per l’aggiudicazione?
La trasmissinoe trimestrale dei dati riferiti all'aggiudicazione di lavori in economia inferiori a € 20.000,00 e l'aggiudicazione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 include anche le forniture e i servizi? Le modalità per la compilazione e l'invio dei dati di cui sopra sono ancora quelle riportate su sito dell'autorità dalla sezione MODULISTICA RAPPORTI TRIMESTRALI LAVORI SOTTO € 150.000,00? (mediante il databse "elenco trimestrale versione giugno 2008", da scaricaricarsi, e invio a mezzo floppy disk).
In relazione al comunicato dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di data 4.4.2008 (e dell’avviso dell’Osservatorio Regionale del Veneto in data 20.5.2008), si chiede se: - il termine di 30 giorni stabilito per l’invio dei dati relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata decorre da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ossia dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del d. lgs. 163/2006) oppure dalla data di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (che il d. lgs. 163/2006 fa coincidere con l’aggiudicazione definitiva) o anche solo dalla scadenza del termine stabilito dall’amministrazione per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in mancanza di tale termine, dal 30° giorno utile per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (cfr. art. 12 comma 1del d. lgs. 163/2006); - le comunicazioni di cui al punto 3 lettere da f) a k) del comunicato in oggetto sono dovute anche per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro, posto che le vicende ivi citate si riferiscono alla fase di esecuzione del contratto che il secondo periodo del predetto punto 3) esclude, appunto, per i contratti di importo inferiore alla soglia suddetta; - al fine di effettuare le comunicazioni relative a contratti di servizi e forniture sia necessario, nel caso, redigere la stessa documentazione prevista per i contratti di lavori (ossia, verbale di consegna, verbali di sospensione, perizie di variante etc.). grazie. saluti.
Si domanda se l’obbligo dell’invio alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici dei dati aventi ad oggetto contratti di servizi d’importo superiore ai 150.000 euro, riguarda anche gli affidamenti intervenuti a favore di una società a capitale misto – il cui socio privato è stato scelto attraverso procedure di evidenza pubblica - partecipata da questo Ente per la produzione di beni e servizi - strumentali e in funzione della sua attività - e operante esclusivamente con gli enti partecipanti ai sensi dell’art. 13 del DL 223/2006.
1) Gli adempimenti previsti dalla recente Determinazione n. 1 del 10.01.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ineriscono a qualsiasi procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche ad interventi in economia? 1.1)Esiste una soglia, relativa all’importo, oltre la quale diventi obbligatorio attenersi ai dettami di cui alla citata Determinazione n. 1 del 10.01.2008, oppure la medesima si applica a prescindere dal valore contrattuale? 1.2) La decorrenza per i summenzionati adempimenti è fissata al 19.02.2008? 2) Le norme dettate al co. 8 dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. approvato con D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qui espressamente rese obbligatorie sopra la soglia dei 150.000,00 euro, valgono per ogni tipo di procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche per interventi in economia?
Applicabilità da parte delle società più oltre indicate dell'art. 7, comma 8 del D. Lgs 163/2006. 1) C. B. S.P.A. B. S.I: COD. ISTAT 90010 – RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO Società di gestione del Servizio Idrico Integrato, gestisce le reti pubbliche di acquedotti e fognatue, nonché gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui urbani ed industriali. La compagine azionaria è totalmente pubblica. 2) C. IMM S.P.A. COD. ISTAT 74878 – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE Società proprietaria dei depuratori e dei collettori adduttori agli stessi impianti, affidati in gestione alla precedente soc. 1) La compagine azionaria è totalmente pubblica (stessa della soc. 1) Alla luce di quanto sopra sembrerebbe lecito, nel rispetto degli obblighi relativi alle comunicazioni per contratti di importo superiore a 150.000,00 €, provvedere alla comunicazione dei soli dati elencati al punto a) dell'articolo 7 comma 8 già citato, non ritenendo le società in questione rientranti nei settori ordinari come elencati al punto 4 dell'art. 3 (Definizioni) e precisati dalla parte III del codice stesso. Si richiede cortesemente Vs. parere in merito.
Costruzione nuovo ospedale di mondovì fine lavori competenze del responsabile del procedimento alla conclusione dei lavori (comunicazioni osservatorio comune e ...?)
E' possibile aggiudicare una gara con apposito provvedimento (nel nostro caso trattasi di Comune, quindi si adopera la determinazione adottata dal parte del Respondabile di area) senza prendere l'impegno di spesa con lo stesso provvedimento ma demandando ad un atto successivo all'aggiudicazione stessa l'assunzione del relativo impegno di spesa?
Il lavoro specifico riguarda la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale relativi a contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. In generale per la trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici facciamo riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che si sono succedute nel tempo (primo riferimento il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 293 del 15.12.1999). Per quanto riguarda in particolare la trasmissione dei dati per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova fa da ultimo riferimento alla Comunicazione dell'Autorità dell'11 gennaio 2001 (pubbl. G.U. del 23.01.2001 n. 18 Serie Generale) secondo la quale le informazioni relative ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sono trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale. Il quesito è il seguente: con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, ma anche in attuazione dell'art. 59 comma 2, punti a) e b) della L.R. 27/03 è ancora dovuta la trasmissione trimestrale dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
Con la presente, si chiede se dopo aver spedito tutte le schede di un cantiere (quindi dalla A alla B6) per i lavori superiori ai 150.000,00 euro serva spedire anche una scheda B2 per l'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo del medesimo cantiere. Il Direttore Tecnico
Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare: 1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità". Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale. 2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso). 3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati". 4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31bis della l. 109/94".