Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Dal 1° gennaio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice é acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. comma così modificato dalla Legge 125/2013, in vigore dal 31/10/2013, di conversione del DL 101/2013; la Legge 15/2014, in vigore dal 01/03/2014, di conversione del DL 150/2013, ha differito il termine al 01/07/2014; disposizione da coordinare con quanto disposto dall'art.4 co.3 del DL 34/2014 in vigore dal 21/03/2014, ma in attesa del decreto attuativo da emanare entro 20/05/2014

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. disposizione da coordinare con quanto disposto dall'art.4 co.3 del DL 34/2014 in vigore dal 21/03/2014 - convertito con modificazioni dalla L. 78/2014 -, ma in attesa del decreto attuativo da emanare entro 20/05/2014

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.

articolo introdotto dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012 – inizialmente da coordinare con quanto disposto dall'art. 49-ter del D.L. 69/2013 come convertito dalla Legge n.98/2013, in vigore dal 21/08/2013 che aveva disposto l’obbligo di utilizzo esclusivo della BDCP per la verifica dei requisiti a decorre dal 21/11/2013, tuttavia detto art. 49-ter é stato successivamente abrogato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101 come modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

NUOVE REGOLE AVCPASS

ANAC DELIBERAZIONE 2016

Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge

n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111.

MANCATA ALLEGAZIONE PASSOE - NO ESCLUSIONE

ANAC PARERE 2015

La mancata inclusione del documento PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, non può costituire causa di esclusione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla A– Procedura aperta per intervento di riqualificazione urbana, rifacimento marciapiedi Viale Europa. Importo a base di gara euro: 249.543,20. S.A.: Comune di B.

AVCPASS - VERIFICA REQUISITI

ANAC COMUNICATO 2014

Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass

RINVIO AVCPASS IN SICILIA

REGIONE SICILIA CIRCOLARE 2013

Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sistema AVC Pass modalita' operative. Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d'appalto).

RILASCIO ON LINE DURC PROFESSIONISTI

INARCASSA AVVISO 2013

Nuova modalita' di rilascio della certificazione di regolarita' contributiva.

COMPROVA REQUISITI SOLO D'UFFICIO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Il Collegio osserva che il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l’uso. Sicche' non puo' che trovare applicazione anche l’innovazione introdotta con l’art.15 della legge 183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma all’art. 40: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” ed all'articolo 43 ha sostituito il comma 1 col seguente: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

E’ evidente, ad una lettura unitaria delle norme in questione, che gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialita'” della disciplina dei contratti pubblici.

Inoltre, ad avviso di questo Collegio, neppure l’art. 6 bis del codice degli appalti, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, consente di rinviare, a partire dal 1° gennaio 2013, l’applicazione della nuova disciplina alla istituzione di una banca dati nazionale dei contratti pubblici, cui le stazioni appaltanti dovranno attingere per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara dai concorrenti.

La norma contiene una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente (comma 5).

Il riferimento alla “normativa vigente” include anche la novella disciplina degli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012.

La banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l’esercizio dei poteri-doveri di accertamento d’ufficio; ne consegue che il coordinamento tra le norme appare logicamente condurre alla conclusione che: 1) fino all’attivazione della Banca Dati, le stazioni appaltanti dovranno procedere d’ufficio tramite contatti con le amministrazioni interessate alla verifica dei requisiti auto dichiarati dai concorrenti, secondo quanto dispongono gli artt. 43 e 47 DPR 445/2000; 2) dopo l’attivazione della Banca Dati, i controlli d’ufficio diventano centralizzati attraverso il riferimento diretto a tale strumento pubblicistico di coordinamento e raccolta dati.

AVCPASS - COMPROVA REQUISITI - TERMINI DECORRENZA

AVCP COMUNICATO 2013

Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.

ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

AVCP COMUNICATO 2013

Oggetto: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.

BDNCP - ATTUAZIONE E DISCIPLINA

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Attuazione dell’art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

ATTUAZIONE ART. 6 BIS CODICE CONTRATTI - BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E ACVPASS

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Oggetto: Attuazione dell’art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/06/2013 - FAQ AVCP: AVCPASS

RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP AVCpass (aggiornate al 14 giugno 2013) In considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, come anche rappresentati nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, sono state elaborate le presenti FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCpass e le logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012. FAQ rilevate nell'ambito del supporto tecnico specialistico AVCpass A - ASPETTI GENERALI B - REGISTRAZIONE C - DELIBERA D - AVCpass Operatore Economico E - AVCpass Stazione Appaltante FAQ per AVCpass Stazione Appaltante F - CREAZIONE DELLA GARA G - GESTIONE DELLA SEDUTA H - ACQUISIZIONE PARTECIPANTE I - COMPROVA DEI REQUISITI L - AGGIUDICAZIONE M - DELIBERA - PEC FAQ per AVCpass Operatore Economico N - CREAZIONE PASS Operatore Economico O - GESTIONE PASS Operatore Economico P - GESTIONE LIBRERIA