Art. 19. Contratti di servizi esclusi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI RIPRESE IN MOVIMENTO - NON RIENTRA NELL'ART. 19 B

TAR LAZIO RM SENTENZA 2015

Quanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, l’art. 19, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/06, sui “contratti di servizi esclusi”, prevede che il codice dei contratti pubblichi non si applichi, tra gli altri, ai contratti pubblici “aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione”. L’appalto per cui è controversia (l'affidamento del servizio di riprese in movimento con aeromobili e sistemi girostabilizzati atti ad assicurare riprese televisive aeree, nell'ambito di eventi ciclistici ) non rientra in alcuna di tali ipotesi, non riguardando ne' la produzione (o coproduzione) di programmi destinati alla trasmissione ne' il “tempo di trasmissione”, come reso chiaro dall’oggetto della gara.

Il ricorso avverso gli atti fondamentali di gara non deve essere notificato ad alcun controinteressato, non ravvisandosi posizioni giuridicamente rilevanti (cio' in armonia con il noto orientamento della giurisprudenza amministrativa; in tal senso Cons. Stato sin dalla sentenza n. 593 del 12.2.2007, secondo cui “A fronte dell'impugnazione del bando, di concorso o di gara, ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati”).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - COMPETENZE

ANAC PARERE 2015

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è persona giuridica di diritto pubblico istituita con 1. 6 dicembre 1928, n. 2744 e che svolge i compiti previsti dalla I. 13 luglio 1966, n. 559, dal regolamento di attuazione d.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 e dalla L 20 aprile 1978, n. 154.

In tema di banche dati, il decreto del Ministero del Tesoro 20 gennaio 1993 intitolato "Attribuzione all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private", richiama nelle premesse le funzioni attribuite all'Istituto dalla l. 559/1966 e dalla 1. 2744/1928, in particolare quelle attinenti alla stampa e alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla diffusione immediata in tutto il territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In ragione dell'autorizzazione contenuta nel decreto ministeriale citato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarebbe competente per la distribuzione e non per la creazione e lo sviluppo di banche delle pubbliche amministrazioni. Inoltre la competenza dell'Istituto Poligrafico in tema di distribuzione di banche dati di pubblica utility non si ritiene "esclusiva" ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 163/2006 ove interferisca con la competenza di altre amministrazioni pubbliche ne si ritiene estendibile alle attivita' informatiche di creazione e sviluppo di banche dati di pubblica utilita'.

Pertanto, in virtu' delle competenze riconosciute dal decreto ministeriale 20.01.1993 e sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'ISPRA ai sensi dell'art. 15, comma 1, l. 241/1990, si è dell'avviso che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possa gestire l'attivazione sul sistema centrale MODUS di servizi informatici attinenti ad una banca dati di proprieta' di altra pubblica amministrazione, fermo restando che la creazione e lo sviluppo della banca dati, nel caso di specie del Sistema Informativo Centralizzato per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di monitoraggio marino-costiero, resta attivita' di competenza della singola amministrazione con il conseguente assoggettamento al Codice degli appalti pubblici dell'eventuale affidamento a terzi dei relativi servizi informatici.

Oggetto: Richiesta di parere prot. n. 149100 del 9.11.2015 in ordine alla possibilita' di ricorrere all'affidamento diretto da parte dell'ISPRA all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura di servizi e prodotti informatici da attivare sul sistema MODUS

SERVIZI DI RICERCA ESCLUSI DALL'APPLICABILITA' DEL CODICE, MA NON DALLA TRACCIABILITA'

AVCP PARERE 2013

Oggetto: richiesta di parere – Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali – Convenzione con il Consorzio interuniversitario A e contratti di ricerca collegati – Obblighi di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

La configurabilita' della fattispecie concreta come appalto pubblico di servizi, sottoposto alla disciplina del Codice degli appalti, oppure come servizio di ricerca sottratto all’applicazione del medesimo provvedimento dipende in sostanza dalla reale intenzione delle parti, cioè dal contenuto che al di la' delle clausole di stile o meno utilizzate nella redazione degli atti conclusi e da concludere esse intendono dare alle attivita' oggetto degli stessi. Ma l’una o l’altra soluzione non influisce sull’ambito di applicazione della normativa in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari, che come in piu' occasioni ribadito dall’Autorita', persegue lo scopo di contrastare la criminalita' organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche anticipando la soglia di prevenzione e rendendo trasparenti le relative operazioni finanziarie (cfr. Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010).

VALUTAZIONE DEROGA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Le disposizioni che derogano alla regola della procedura di evidenza pubblica, in quanto eccezionali rispetto ai principi che informano la materia, sono di stretta interpretazione. Ne deriva la necessità di una valutazione rigorosa e puntuale circa la ricorrenza dei presupposti che giustificano la sottrazione dell’affidamento alla regola del confronto competitivo.

La deroga alla regola dell’evidenza pubblica non trova, in primo luogo, adeguato sostegno nel disposto dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dalla determinazione impugnata.

La norma dispone che il codice dei contratti pubblici “non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato”.

In sostanza, la disposizione sottrae alle disposizioni in materia di appalti pubblici i soli affidamenti disposti in base ad un diritto esclusivo di cui l’aggiudicatario dispone.

CONTRATTI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NORME APPLICABILI

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2010

La clausola del disciplinare relativa alla previsione di un confronto extraprocedurale tra l’offerta risultata migliore in gara ed una proposta che sarebbe stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti, non è immediatamente lesiva poiche' al momento della sua conoscenza la ricorrente non poteva sapere se la propria offerta sarebbe stata migliore o peggiore di quella della Cassa. Secondo la giurisprudenza costante, e in particolare secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato (C.d.S. A.P. 29 gennaio 2003, n. 1; Sez. VI 3 giugno 2009, n. 3404) devono essere impugnate immediatamente le sole clausole della legge speciale di gara che impediscono la partecipazione, poiche' queste possiedono una lesivita' immediata e comportano un arresto procedimentale per il concorrente interessato all'aggiudicazione. Le clausole invece che siano ritenute vizianti del procedimento devono essere impugnate in uno con l’aggiudicazione a terzi poiche' solo in tale momento diventano lesive per il concorrente non aggiudicatario. D'altronde ritenere che i concorrenti siano onerati ad impugnare immediatamente le clausole di lex specialis comportanti vizi nello svolgimento della gara significherebbe elevare ad oggetto di tutela nel processo amministrativo un interesse meramente procedimentale, rivolto cioè esclusivamente al corretto svolgimento della procedura, quando invece l'interesse dei partecipanti alle gare di appalto si rivolge al conseguimento dell’aggiudicazione. L'interesse alla legittimita' nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica non puo' essere distinto e staccato da quello sostanziale all'ottenimento del contratto pubblico in gara, sicche' solamente quelle clausole di legge speciale che determinano la definitiva impossibilita' per il concorrente di ottenere tale bene della vita devono essere impugnate al momento della loro conoscenza, e tali sono unicamente le clausole che comportano l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

I contratti che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. 163/06. Secondo tale norma infatti le procedure dell’evidenza pubblica non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui essa beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' tali disposizioni siano compatibili con il Trattato europeo.

ACQUISTO IMMOBILE - NORMATIVA APPLICABILE

TAR VENETO SENTENZA 2008

L’acquisto di uno stabile non puo' farsi rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di appalti pubblici in quanto l’attivita' della P.A. proprio perche' finalizzata all’acquisizione di un bene immobile doveva ritenersi non sussumibile nelle procedure finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Anche dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06) si evinceva non potersi trattare di una gara in quanto l’art. 19, 1° comma, esclude che il codice stesso possa trovare applicazione a contratti aventi ad oggetto l’acquisto da parte dell’amministrazione di beni immobili.

TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI

AVCP COMUNICATO 2008

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.

ENERGIA ELETTRICA: NORMATIVA APPLICABILE

TAR SICILIA PA SENTENZA 2006

Nel caso in cui l'oggetto di una convenzione sia l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica non si applica la normativa dei cosiddetti settori esclusi, normativa specifica ritagliata ai casi di gestione delle reti fisse per la fornitura del servizio per quanto attiene ad aspetti rilevanti quali produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica, nonché alimentazione delle suddette reti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/03/2013 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO

L'agenzia Formativa è un'azienda speciale della Provincia di X che applica il codice dei contratti pubblici per l'attività contrattuale. Vorrei capire se al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è applicabile la disciplina dei servizi ex D.LGS 163/06 oppure se tale tipologia rientra tra i contratti esclusi di cui all'art. 19 lett. e) che prevede la tipologia dei contratti di lavoro. Di fatto il contratto di somministrazione non è un contratto d'appalto. Se così fosse posso posso comunque definire un'applicazione in via analogica delle disposizioni del codice trattandosi comunque di spendita di denaro pubblico per un importo di € 600.000,00, prevedendo una procedura aperta di natura europea. Le chiedo un sollecito riscontro stante la necessità di definire al più presto le modalità procedurali per l'affidamento del contratto di che trattasi. Cordiali saluti e grazie per la collaborazione.


QUESITO del 23/11/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

C1. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice?


QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Contratti esclusi. Come devono essere gestite le comunicazioni concernenti il monitoraggio dei contratti di cui agli artt. 19-20-21-22-23-24-25-26 del D.Lgs.163/06 ? Si deve comunque procedere alla compilazione delle schede?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CODICE CIG. CONTRATTI ESCLUSI.

A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: APPLICABILITÀ AI CONTRATTI DI SERVIZI ESCLUSI.

A9. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice dei contratti pubblici?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: CONTRATTI DELL’ARTICOLO 19 DEL CODICE.APPLICABILITÀ.

A10. Quali contratti indicati dall’articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti pubblici sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?


QUESITO del 22/07/2010 - FAQ AVCP: CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI ALL'AVCP: CONTRATTI NON SOTTOPOSTI A TALI OBBLIGHI.

A19. Nel caso di contratti d’acquisto di terreni o fabbricati esistenti, occorre versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?


QUESITO del 06/05/2010 - ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. NORMATIVA APPLICABILE.

Siamo un ente pubblico non economico che eroga servizi alle piccole e medie imprese prestando loro assistenza nei processi di internazionalizzazione. Nell'espletamento di tali funzioni operiamo spesso in stretto raccordo con altri soggetti pubblici con cui sono stipulati contratti, accordi, convenzioni, etc. per la fruizione dei nostri servizi in rappresentanza di particolari tessuti imprenditoriali e/o interventi settoriali (es. Regioni, Ministeri). Tali procedure sono sottratte all'evidenza pubblica. Assunta la natura pubblica dell'Istituto e la natura pubblica della controparte considerato che entrambi gli attori si configurano come "amministrazioni aggiudicatrici" come definiti dal comma 25 dell'art. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. posto che l'art. 19 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. sottrae all'applicazione della disciplina sugli appalti pubblici tutti i "servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,..." da cui sembrerebbe discendendere la disapplicazione degli adempimenti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e, in particolare, la disapplicazione della dichiarazione prevista dalla lettera i) inerente il rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Alla luce di quanto sopra argomentato, si chiede, ove possibile e se di pertinenza, se sussistono i presupposti per denegare la rihiesta di produzione degli elementi necessari al rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) avanzata da una amministrazione centrale?


QUESITO del 07/08/2007 - CONTRATTI ESCLUSI

Il dipartimento della protezione civile della PCM - per interventi che interessano la nostra regione - provvede ad acquisire le offerte per l'assunzione di mutui senza procedere ad un gara pubblica. vorremmo sapere se questa ipotesi rientri nella fattispecie di cui all'articolo 19 del codice, lettera d), che esclude dalla applicazione del codice nei contratti aventi ad oggetto alcuni servizi finanziari, tra cui quelli "di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti". in sostanza: i mutui rientrano nella descrizione di cui all'articolo 19, lett. d) del codice o il dipartimento di protezione civile sia vvale di apposite dergohe normative?