Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, é determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
4. L'Autorità é connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. modificato dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorità é attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; lettera così modificata dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare é instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
ndr: si ricorda che ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, in vigore dal 19/12/2012, presso l’Avcp é istituita l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Ai sensi dell’art. 9 del DL 66/2014 nell’ambito dell’Anagrafe Unica è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori – NB l’art.19 del DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014 ha soppresso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e ha trasferito compiti e funzioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione
Giurisprudenza e Prassi
OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - LEGITTIMA ESCLUSIONE
Per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omissione non può essere “sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572).
La mancata allegazione della ricevuta di pagamento è sanabile solo se l’operatore economico dimostri che l’adempimento ha data certa anteriore alla scadenza dell’offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento sussistevano al momento della presentazione dell’offerta.
Invero, l’obbligo del pagamento del contributo è stato originariamente previsto come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, quando la sfera di attribuzioni dell’Autorità di vigilanza, istituita con l’art. 4 della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), era limitata al settore delle opere pubbliche (“Autorità di vigilanza sui lavori pubblici”).
Solo con l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la competenza dell’Autorità è stata estesa a tutti i contratti pubblici (“Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”), e il legislatore, con gli artt. 6, comma 7, e 8, comma 12, del suddetto d.lgs., nel richiamare espressamente l’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, ha inteso estendere implicitamente l’applicazione dell’obbligo di pagamento del contributo per tutti i contratti pubblici.
Tale obbligo è stato, infine, confermato dall’art. 213, comma 12, del vigente d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), relativamente all’attuale Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in cui, secondo le previsioni dell’art. 19 del d.-l. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), sono confluiti i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti non risulta la prova di tale pagamento.
VERIFICA SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC A PENA DI ESCLUSIONE NELLE CONCESSIONI
Come noto, l’art. 38 comma 1 lettera c) attribuisce formalmente rilievo – quale causa di esclusione e del correlativo obbligo di dichiarazione – alle condanne subite, fra gli altri, dal «socio unico persona fisica» della società di capitali, vale a dire una società per azioni come quella di cui è causa.
Sull’interpretazione della norma succitata non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, sicché accanto a chi propugna una interpretazione strettamente letterale, con la conseguenza della irrilevanza dell’omessa dichiarazione del socio unico persona giuridica, vi è chi reputa necessario interpretare la disposizione alla luce della superiore norma di diritto euro-unitario dalla quale è derivato, in sede di attuazione, l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Si tratta, in particolare, dell’art. 45 della direttiva 2004/18, oggi abrogato ma pur sempre applicabile alla presente fattispecie ratione temporis.
L’art. 1 ultimo comma dell’art. 45 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere informazioni sulla situazione personale dei partecipanti, ivi compresi «i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente».
La formula ampia della direttiva (“qualsiasi persona”), pare riferirsi, secondo una logica non formalistica ma sostanziale che è del resto propria del diritto euro-unitario, a qualsivoglia soggetto che di fatto controlli l’operatore partecipante, senza quindi alcuna distinzione fra controllante persona fisica e controllante persona giuridica, tenuto anche conto che il controllo di importanti imprese-persone giuridiche partecipanti alle gare pubbliche è spesso effettuato non da una semplice persona fisica ma da altra persona giuridica avente carattere di “holding” (la “holding”, secondo la dottrina, è anch’essa una impresa, che esercita la propria attività non in via diretta bensì avvalendosi di una controllata, ma che si qualifica pur sempre come un imprenditore, secondo la definizione dell’art. 2082 del codice civile).
Da questo punto di vista, la limitazione della dichiarazione al solo socio unico persona fisica non appare francamente comprensibile; se la dichiarazione della persona fisica che è anche il solo controllante della società si giustifica per evitare facili elusioni alla disciplina sulla partecipazione alle gare pubbliche, parimenti non si comprende perché non imporre che analoga dichiarazione sia resa dal socio unico persona giuridica, posto che anche attraverso quest’ultimo soggetto possono essere realizzate condotte elusive dei ricordati divieti di partecipazione.
Una interpretazione dell’art. 38 in conformità con la norma della direttiva 2004/18 – quest’ultima di rango superiore al primo, come noto – appare necessaria per impedire una altrimenti facile violazione del diritto europeo ed anche per evitare un contrasto fra le due disposizioni, contrasto che vedrebbe in ogni caso prevalere quella di derivazione euro-unitaria.
Tale linea interpretativa appare tanto più giustificata nel caso di specie, solo se si considera che:
- la presente concessione ha un valore quanto mai significativo, se si pensa che l’importo contrattuale è di quasi un miliardo e quattrocento milioni di euro;
- il servizio di distribuzione del gas naturale avviene in un ambito territoriale di particolare rilevanza socio-economica come quello di Milano e dei comuni contermini;
- A è socio unico che esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile con le pregnanti conseguenze che ne derivano in base al codice civile stesso (si pensi ad esempio all’obbligo di motivazione delle decisioni di cui all’art. 2497 ter del codice medesimo).
Preme altresì evidenziare che anche il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha motivatamente argomentato sulla necessità che anche il socio unico persona giuridica renda la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, norma ora trasfusa nell’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016.
Deve reputarsi irrilevante, a fini dell’assoggettamento al pagamento del contributo, che la presente gara abbia per oggetto una concessione e non un appalto di servizi.
Il contributo all’Autorità di regolazione è, infatti, dovuto dagli operatori assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell’autorità stessa, prescindendosi pertanto dalla modalità di affidamento del servizio, sia esso appalto o concessione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 8.6.2017, n. 6790).
Argomento difensivo delle parti intimate è che il bando di gara non prevede espressamente l’obbligo di pagamento del contributo, sicché doverosamente l’amministrazione avrebbe attivato il c.d. soccorso istruttorio a favore della partecipante A. A sostegno di tale prospettazione è richiamata altresì la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 2.6.2016, nella causa C-27/15.
Sul tema deve osservarsi che, stante la chiara dizione della normativa in materia (dapprima gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 ed oggi l’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, che richiamano tutti l’art. 1 comma 67 della legge 266/2005), oltre che le altrettanto chiare indicazioni dell’Autorità di regolazione, l’obbligo di versamento del contributo discende direttamente dalla legge, destinata ad integrare le previsioni del bando di gara, secondo il fenomeno della c.d. eterointegrazione, non sconosciuto al regime degli appalti pubblici.
Il Collegio non ignora certo che la eterointegrazione può operare soltanto in caso di lacune dei bandi di gara e con riguardo soltanto a norme imperative, contenenti obblighi chiari e predeterminati, in grado di supplire all’elemento mancante della lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2018, n. 7023 e 24.10.2017, n. 4903, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 17.11.2017, n. 2588 e TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 7.2.2017, n. 2079).
Nel caso di specie, tuttavia, l’obbligo di pagamento discende da una norma imperativa da tempo in vigore, come del resto chiarito dalla prassi dell’Autorità ed anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre reputato che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 12.3.2018, n. 1572, per la quale: «il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell'offerta” e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge»).
L’AFFIDAMENTO DEL CD. “SERVIZIO LUCE” E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE
Indicazioni operative per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
COMPROVA INIDONEA DEI REQUISITI DICHIARATI – DICHIARAZIONE NON VERITIERA – FATTISPECIE DIVERSE E DISTINTE
Il procedimento sanzionatorio è stato avviato perché la stazione appaltante ha segnalato una condotta dell’impresa riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 48, comma 1, ultimo inciso, del d.lgs. n. 163 del 2006, laddove prevede che quando, in sede di verifica dei requisiti (durante la gara, ma anche dopo l’aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 48), non ne venga fornita la prova ovvero la prova fornita “non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta”, la stazione appaltante, oltre ad adottare i provvedimenti inerenti la gara, provveda alla “segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006”. Tale rinvio sta a significare che non ogni difformità tra il “dichiarato” ed il “comprovato” comporta automaticamente l’applicazione della sanzione pecuniaria, ma soltanto quella che integri, a sua volta, la fattispecie di illecito di cui all’art. 6, comma 11, del d.lgs. n.163 del 2006.
(…) 5. L’illecito amministrativo di cui all’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, quanto alla produzione alla stazione appaltante di documenti “non veritieri”, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, non va confuso con la diversa fattispecie della produzione di documentazione inidonea, in sé o per la difformità dalle caratteristiche o dalla provenienza richiesta dal bando, a dimostrare, in capo all’operatore economico che se ne sia avvalso, il possesso dei requisiti.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato e la difesa in giudizio dell’ANAC scontano entrambi una confusione di piani tra il comportamento illecito, suscettibile di sanzione amministrativa, e l’inidoneità (del contenuto) del documento prodotto a comprovare il possesso del requisito, laddove imputano all’operatore economico di non aver fornito adeguata dimostrazione del possesso dei requisiti economici e finanziari dichiarati ed al primo giudice di aver prestato troppa attenzione al momento della produzione documentale piuttosto che al momento della verifica dei requisiti di cui all’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006.
Quest’ultima forma oggetto di valutazione rimessa esclusivamente alla stazione appaltante, alla quale spetta di giudicare l’efficacia probatoria del documento, interpretandone liberamente il contenuto e valutandone i dati riportati, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di ammettere od escludere l’operatore economico dalla gara o dall’aggiudicazione.
Diversamente si deve invece atteggiare il giudizio dell’Autorità, al fine dell’applicazione della sanzione amministrativa, che in tanto può essere irrogata in quanto il fatto sia oggettivamente riconducibile alla fattispecie tipica, che, nella specie, richiede, come detto, il requisito della “non veridicità”, cioè della falsità, del documento.
ECCESSIVA DIMENSIONE ECONOMICA DEI SINGOLI LOTTI - EFFETTI
L’eccessiva dimensione economica ed operativa dei singoli lotti integra una violazione sia del art. 2 c.1-bis del d.lgs. n. 163/2006 in base al quale le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali; e sia dell’art. 6, comma 5 del cit. n. 163/2006 che pone il principio della tutela delle piccole medie imprese attraverso un’adeguata suddivisione degli affidamenti in “lotti funzionali”.
ISTANZA DI PARERE DI PRECONTENZIOSO - SOGGETTI LEGITTIMATI
E’ inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera d) del Regolamento in quanto, essendo stata presentata da operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara, è priva del presupposto della controversia insorta tra le parti interessate e di un interesse concreto al rilascio del parere.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Longoni S.r.l. – Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 per l’affidamento della bonifica dei rifiuti speciali e non di n. 7 aree presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, compresa la caratterizzazione, il carico, il trasporto e il conferimento presso discariche autorizzate alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuto – Importo a base di gara: non indicato – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo di aggiudicazione: € 78.550,00 oltre IVA - S.A.: ASL 7 Carbonia (CI).
IMPROCEDIBILITA' ISTANZA DI PARERE ANAC
E’ improcedibile l’istanza ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e art. 3, comma 1, lett. a) e d) del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso in considerazione dell’accertato venir meno in capo all’istante dell’interesse concreto al conseguimento del parere.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dalla Comunità Montana Montemaggiore –Procedura aperta per l’affidamento di lavori di completamento e miglioramento del sistema viario di collegamento tra il versante nord e il versante sud del territorio della Comunità Montana Monte Maggiore – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro € 3.190.686,59 – S.A.: Comunità Montana Montemaggiore.
LINEE GUIDA ATTIVITA' ISPETTIVA AUTORITA'
linee guida operative aventi come finalita' quella di orientare, coordinare e rendere omogenea l’attivita' ispettiva dell’Autorita', attraverso la definizione di precise indicazioni procedimentali in ordine allo svolgimento delle ispezioni atte a garantire il regolare svolgimento delle stesse e il corretto utilizzo del potere di accertamento ispettivo, assicurando al contempo il rispetto dei principi del contraddittorio procedimentale e la tutela dei diritti dell’ispezionato; cio', alla luce dei piu' recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, secondo cui l’attivita' ispettiva rappresenta un’attivita' procedimentalizzata con applicazione, nei limiti della compatibilita', della disciplina generale sul procedimento amministrativo.
CENSURE AVVERSO I PREZZI UNITARI POSTI A BASE D’ASTA - ISTANZA PARERE ANAC
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento è inammissibile, per carenza di interesse concreto, l’istanza di precontenzioso presentata dalla ditta che non abbia partecipato alla procedura di gara e che contesti vizi di illegittimita' concernenti i prezzi unitari posti a base d’asta, tali vizi non essendo idonei a precludere la partecipazione alla procedura ne' la presentazione di un’offerta nei termini previsti dal bando di gara
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da B. S.r.l. e da C. Installazioni di C. – Procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT” presso il Presidio Ospedaliero G. A. in Cagliari – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base d’asta: euro 1.957.691,11 – S.A.: Azienda Ospedaliera “G. A.” (CA)
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
ANAC - PARERE DI PRECONTENZIOSO
Nuovo modulo informatico per la presentazione delle istanze.
AVCPSS - BANCHE DATI CONTRATTI PUBBLICI
Implementazione dati del sistema AVCpass. Convenzione tra Autorita' Nazionale Anticorruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per implementazione dati del sistema AVCpass
VIGILANZA PRIVATA - LINEE GUIDA
Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata
PROPOSTE DI MODIFICA - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI
Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi amministrativi.
PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (15A04798)
MODIFICHE PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (15A04799)
VERIFICHE ANTIMAFIA MEDIANTE WHITE LIST
Relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List
CONTRIBUTO ANAC PER L'ANNO 2015
Autofinanziamento per l'anno 2015. (15a05329)
ANAC - LINEE GUIDA EDITORIALI E MODELLI DI PROVVEDIMENTO
Linee guida editoriali e modelli di provvedimento
PROCEDURE D’APPALTO ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI
Direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
NUOVO REGOLAMENTO PRECONTENZIOSO
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014
REGIME SANZIONATORIO AVCP
La delibera dell'Autorita' di Vigilanza 8 aprile 2009, n. 29 è pienamente legittima, tenuto conto che la delibera in questione "con la quale era stata ravvisata la violazione – da parte di un comune lombardo – della disciplina in tema di contratti ad evidenza pubblica e, per l'effetto, era stato chiesto agli Organi comunali di far conoscere le misure che intendesse adottare per evitare il ripetersi di tali fenomeni per il futuro (..) si risolveva in una pura e semplice richiesta di informazioni in ordine all'esercizio di un'attivita' amministrativa comunque rientrante nella sfera di competenze del Comune e per il cui esercizio l'Autorita' non indicava – contrariamente a quanto ritenuto dal Comune e poi dal T.A.R. – alcun contenuto puntuale e vincolante. (..) Il mancato richiamo – nell'ambito della delibera impugnata in primo grado – alle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (per il caso di mancato rispetto delle richieste formulate ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6) – deponeva- ex se nel senso di escludere che le piu' volte richiamate richieste formulate in sede di delibera fossero ascrivibili all'ambito dei poteri istruttori previsti dall'articolo 6, comma 11 del 'codice' (si tratta della disposizione secondo cui "nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti (…) documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti"). (..)la delibera in questione non recava – per il caso di mancato riscontro alle richieste ivi formulate – la comminatoria delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11 del 'Codice dei contratti' (sanzione conseguente al rifiuto o all'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di fornire i documenti richiesti dall'Autorita'). Si tratterebbe, al contrario, dell'esercizio di una mera attivita' sollecitatoria, in quanto tale non lesiva della sfera giuridica del Comune".
PARERI DI PRECONTENZIOSO AVCP - NON DEVE ESSERE INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
In ottica “precontenziosa” e alternativa alla classica lite giudiziaria, costituisce elemento indefettibile per l'ammissibilita' dell'istanza di parere ex art. 6, comma 7, lett. n.) del D.Lgs. n. 163/2006, benche' implicito rispetto a quelli espressamente previsti dalle richiamate norme regolamentari, la circostanza che, al momento della presentazione dell'istanza medesima, non sia stata ancora effettuata l'aggiudicazione definitiva.
Tale condizione di ammissibilita' è inoltre espressamente richiamata nella sezione delle FAQ presente sul sito web dell'Autorita' nella risposta al quesito D8 "Quali istanze sono sottoposte ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del Precontenzioso di Avcp ?", in cui è esplicitamente affermato che "Sono altresi' considerate inammissibili le istanze che, ancorchè relative a questioni riguardanti le fasi della gara precedenti al provvedimento di aggiudicazione definitiva, siano pervenute ad Avcp dopo l'adozione del suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva e, percio', quando lo procedura di gara è da ritenersi conclusa". In base alla richiamata interpretazione, è prassi di questo Ufficio prendere in considerazione, ai fini del vaglio di ammissibilita', esclusivamente la data di ingresso dell'istanza al protocollo dell'Autorita', che nel caso in esame risulta essere il 28 febbraio 2013, verificando che nessun provvedimento di aggiudicazione definitiva risulti adottato anteriormente a tale data.
PARERE PRECONTENZIOSO AVCP - PROCEDIMENTO
Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13A03964)
AVCP: ISTRUTTORIA DEI QUESITI GIURIDICI
Commento: A far data dal 1° marzo 2013 il “Regolamento sulla Istruttoria dei quesiti giuridici” (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2010) è abrogato.
IMPUGNAZIONE SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA - LIMITI
Con riferimento all'impugnazione della segnalazione all'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici dell'esclusione dalla gara della ricorrente, il ricorso risulta inammissibile, trattandosi di atto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile, in quanto meramente endoprocedimentale e prodromico all'eventuale provvedimento che l'Autorita' di Vigilanza, al termine dello specifico procedimento in contraddittorio dalla stessa previsto e regolamentato, vada ad adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lg. n. 163 del 2006. Tale futuro provvedimento lesivo non si pone, infatti, come conseguenza inevitabile della mera segnalazione, costituendo esplicazione di un potere discrezionale e procedimentalizzato dell'Autorita' di Vigilanza. Difetta quindi l'interesse all'impugnazione dell'atto di segnalazione all'Autorita' di Vigilanza, non presentando tale comunicazione alcuna immediata lesivita' per la parte ricorrente (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 gennaio 2012, n. 33; Cons. Stato, VI, 5 luglio 2010, n. 4243, T.A.R. Toscana, sez. I, 06 aprile 2011 , n. 606 , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 18 marzo 2011, n. 504).
DURC E AUTOCERTIFICAZIONI
Documento Unico di Regolarita' Contributiva (D.U.R.C.).
POTERE SANZIONATORIO AVCP
L'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' deve riguardare per essere giustificato, sul piano della razionalita' e della ragionevolezza, un comportamento piu' grave ed ulteriore rispetto al mancato possesso dei requisiti, che espone gia' l'operatore economico partecipante alla gara alla esclusione dalla stessa e alla escussione della cauzione provvisoria (pari al due per cento del valore dell'appalto, come previsto dall'art. 75 del codice degli appalti, oltre all'eventuale prezzo pagato al soggetto che l'ha rilasciata).
In effetti, l'ordinamento attribuisce all'Autorita' di Vigilanza il potere sanzionatorio, nel caso in cui vengano rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri. Tale potere sanzionatorio, inoltre, secondo il testo normativo, chiaro in questa parte, è attribuito nei limiti della fissazione di un minimo e massimo della sanzione sia nel caso della sanzione pecuniaria, sia nel caso della sanzione della sospensione dalle gare.
Il potere sanzionatorio è strettamente vincolato dal principio di legalita'.
L'art. 1 della legge n° 689 del 24/11/1981, a cui si deve far riferimento quale legge generale in materia di sanzioni amministrative, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Il potere sanzionatorio deve essere dunque strettamente esercitato nei limiti del minimo e del massimo indicato. Inoltre, entro tali limiti, deve essere esercitato secondo i canoni della ragionevolezza e della logicita'.
Poiche' l'unico presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi degli artt. 48 e 6 comma 11 è costituito dalla falsita' delle dichiarazioni, è evidente che nella graduazione delle sanzioni debbano essere oggetto di valutazione numerosi aspetti, relativi alla gravita' delle falsita' riscontrate.
Da tali premesse ne consegue che l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita' di Vigilanza ha per presupposto non solo la mancanza di un requisito di partecipazione, ma che nella domanda di partecipazione o in altre dichiarazioni effettuate alla stazione appaltante, siano state rese informazioni non veritiere o forniti documenti non veritieri.
Il potere sanzionatorio dell'Autorita' presuppone quindi, come sopra evidenziato, un comportamento diverso ed ulteriore dalla mera mancanza di un requisito di partecipazione, comportamento che deve essere oggetto di specifico accertamento da parte dell'Autorita', tenuto conto della gravita' delle sanzioni ( sospensione dalle gare e sanzione pecuniaria).
In particolare, rispetto alla falsita' delle dichiarazioni, la Autorita' di Vigilanza deve effettuare una specifica valutazione, al fine di irrogare e quantificare la sanzione sia della gravita' del falso sia della situazione soggettiva della dichiarante.
RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
NATURA ATTIVITÀ DELL'AVCP A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE
Sulla questione relativa alla natura dell'attivita' rimessa all'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a seguito della segnalazione – se sia essa attivita' vincolata e meramente esecutiva o invece implichi una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni – in ordine alla quale si registra da ultimo un mutamento di prospettiva, che ha riconsiderato la tesi del carattere meramente consequenziale e necessitato dell'iscrizione nel casellario informatico affermandosi che tale iscrizione postula, da parte dell'Autorita' di vigilanza, un procedimento istruttorio di verifica circa l'esistenza dei presupposti e la loro effettiva rilevanza, cui ciascuna impresa interessata puo' partecipare, inviando le proprie controdeduzioni (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2011, n. 517; Consiglio Stato, Sez. VI, 05 luglio 2010, n. 4243), ritiene il Collegio assorbente, ai fini del decidere, il rilievo da annettersi alla mancanza, nella fattispecie in esame, della notifica della segnalazione o di comunicazioni equipollenti, con conseguente assenza di forme di partecipazione procedimentale che devono invece essere garantite a ogni impresa la cui esclusione dalla gara sia oggetto di segnalazione all'Autorita' e di successiva annotazione nel casellario informatico, dovendo alla stessa essere sempre consentito di rappresentare le proprie ragioni e di interloquire con l'Autorita'.
Cio' in considerazione del carattere lesivo che l'annotazione nel casellario informatico riveste per le imprese, le quali devono pertanto essere poste a conoscenza sia dell'atto di impulso del procedimento – costituito dalla segnalazione da parte della stazione appaltante – che dell'iscrizione stessa, anche al fine di poter interloquire con l'Autorita' rappresentando le proprie ragioni, anche mediante comunicazione delle iniziative giurisdizionali intraprese.
La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento alle societa' ricorrenti si risolve, pertanto, in un vizio di legittimita' dei gravati provvedimenti di iscrizione nel casellario informatico, in quanto adottati all'esito di un procedimento di cui le ricorrenti sono rimaste all'oscuro, in violazione dei principi generali dettati in materia di procedimento amministrativo ed in pregiudizio delle garanzie difensive dei soggetti interessati.
SEGNALAZIONI ALL'AVCP SU MANCATA COMPROVA REQUISITI E SU FALSE DICHIARAZIONI
La segnalazione all’Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza è nel senso che la segnalazione non deve essere limitata alla mancanza dei requisiti indicati nell’art. 48 D.lgs. 163\2006 ( TAR Friuli Venezia Giulia 191\2011, TAR Veneto 455\2011, 4681\2010, 1554\2010, TAR Valle d’ Aosta 21\2010, TAR Abruzzo 475\2009 ) essendo ragionevole ritenere che debbano essere segnalati all’Autorita' di vigilanza tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara anche per consentirgli di esercitare i poteri che gli attribuisce l’art. 6,comma 11, D.lgs. 163\2006.
POTERI IN CAPO ALL'AVCP
La giurisprudenza, anche della sezione, ha gia' piu' volte evidenziato che l'Autorita' di Vigilanza per i contratti pubblici, oltre alla funzioni sanzionatorie, è munita di un generale potere di Vigilanza sui contratti pubblici, che si esplica anche in atti, di carattere non provvedimentale, indirizzate ai vari soggetti interessati, nell'ambito dei contratti pubblici, sia operatori economici che amministrazioni. Tali atti assumono la natura di pareri e raccomandazioni. Quale organismo di regolazione del sistema dei contratti pubblici, la detta Autorita', oltre gli atti tipici previsti dalla normativa, puo' adottare anche atti di « moral suasion », i quali pur non corrispondendo ad una specifica potesta' attribuita dalla legge, sono espressivi della stessa posizione che l'Autorita' riveste nell'ambito dell'ordinamento di settore (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2009 , n. 12839; cfr, altresi' Consiglio di stato, sez. IV, 12 settembre 2006 , n. 5317, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'atto con cui l'Autorita' per la vigilanza, avendo riscontrato a seguito dell'esercizio dei suoi poteri ispettivi l'esistenza di alcune irregolarita' nell'affidamento diretto di alcuni incarichi di progettazione di lavori pubblici, si è limitata a segnalare la circostanza all'amministrazione appaltante, con l'invito a mettere in atto le necessarie azioni per garantire la conformita' del suo operato alle vigenti disposizioni normative).
SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE SOA - CHIARIMENTI
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall’articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP
L’Autorita' con nota prot. 45604 del 12.7.2010, proprio con riguardo alla gara de qua, ha gia' precisato che “l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta che si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’AVCP, e non un inadempimento di tipo formale”.
In tal senso peraltro l’Autorita' si è pronunciata espressamente anche con i pareri n. 8 del 14.1.2010 e n.67 del 25.3.2010, dove pur avendo confermato l’essenzialita' del pagamento del contributo di cui trattasi da parte del concorrente ai fini dell’ammissione alla gara, ha sancito che un inadempimento meramente formale non puo' essere considerato dalla stazione appaltante nel bando di gara sic et simpliciter causa di esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell’effettivo versamento dell’importo dovuto all’Autorita'.
Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorita', prevedendo, altresi', l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto, prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni. Osta a cio', da un lato, il principio di stretta interpretazione delle cause di esclusione dalle gare pubbliche – avendo previsto il legislatore l’esclusione solo in caso di mancato versamento del contributo - e dall’altro, i principi di ragionevolezza e proporzionalita' dell’azione amministrativa – che sarebbero violati se la stazione appaltante non distinguesse, all’interno della lex specialis, tra inadempimenti di tipo sostanziale, comportanti l’esclusione del concorrente, ed inadempimenti di tipo formali, non aventi le stesse conseguenze dei primi (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, sentenza n. 487 del 7.5.2008).
Venendo al caso di specie, se è vero che dalla lettura della lex specialis, emerge la volonta' della stazione appaltante di sanzionare con l’esclusione non soltanto il mancato pagamento del contributo a favore dell’Autorita', ma anche il mancato rispetto degli oneri formali concernenti le modalita' del pagamento, non puo' farsi a meno di considerare che in quest’ultimo caso la previsione dell’esclusione non è corretta ed anzi si pone in contrasto con i principi di derivazione comunitari che regolano la materia degli affidamenti degli appalti pubblici sopra richiamati. Conseguentemente deve ritenersi che il Comune ha correttamente operato in sede di autotutela, riammettendo alla gara l’impresa, in quanto dalla documentazione presentata risulta che non è contestato l’avvenuto pagamento del contributo all’AVCP da parte della ditta e neppure la relativa dimostrazione, ma semplicemente la modalita' con cui tale onere è stato adempiuto.
E’ inoltre legittimato l’operato della S.A. che ha provveduto a escludere un partecipante, in quanto la presentazione dell’offerta economica priva di qualsivoglia sottoscrizione contrasta con quanto previsto nel bando di gara, essendo la sottoscrizione di tale atto elemento essenziale, la cui mancanza inficia la validita' dell’offerta e richiama a tal proposito l’orientamento espresso dal TAR Lazio (Sez. I Ter, sentenza n. 11114 del 3 dicembre 2002). L’offerta economica è una dichiarazione unilaterale, contenente l’impegno negoziale di eseguire la prestazione richiesta dalla lex specialis verso un determinato corrispettivo economico. La sottoscrizione ne costituisce elemento essenziale perche' ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato nell’offerta medesima, ed ha la funzione di assicurare contemporaneamente la provenienza, la serieta', l’affidabilita' dell’offerta stessa (cfr. AVCP parere n. 78 del 30 luglio 2009). Proprio tale funzione rende la sottoscrizione condizione essenziale per l’ammissibilita' dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e pertanto la sua mancanza inficia la validita' della manifestazione di volonta' contenuta nell’offerta, determinando la nullita' dell’offerta e la conseguente irricevibilita' della stessa anche in mancanza di una esplicita comminatoria della lex specialis, a garanzia della par condicio dei partecipanti nonche' dell’attendibilita' dell’offerta (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I Ter. sentenza n.21114 del 3.12.2002)
Correttamente, quindi, una volta rilevato che l’offerta economica presentata dalla concorrente era priva di qualsivoglia sottoscrizione, la stazione appaltante ha escluso la societa' dalla gara de qua.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata D. srl e istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di San B. - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della rete fognaria a servizio della “zona C.” e “E,”– Importo a base d’asta € 184.056,02 – S.A.: Comune di San B..
RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI
Rilascio dei certificati di esecuzione lavori
RICHIESTA DI PARERI GIURIDICI - SOGGETTI LEGITTIMATI
Il Presidente ad interim dell’Autorita', Giuseppe Brienza, ha emanato un comunicato per chiarire chi è legittimato a presentare richiesta di parere giuridico, in base ai requisiti di ammissibilita' previsti dall’articolo 2 del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici.
Per i Ministeri possono presentare richiesta il Ministro, il Segretario Generale, i Direttori Generali. Per gli Enti Territoriali, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale e gli Assessori, il Sindaco e gli Assessori, il Segretario Provinciale e Comunale, il Segretario Generale, i Direttori Generali. Per le Universita' e altri istituti, il Rettore, il Preside, il Direttore Amministrativo. Per le altre Autorita' indipendenti e Agenzie, il Presidente ed il Segretario Generale. Per i soggetti privati, il Presidente e l’Amministratore Delegato.
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E FINANZIARIA
Secondo un consolidato orientamento, deve ammettersi una certa discrezionalita' della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo piu' rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge. Percio', l’Amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per cio' che attiene al possesso di requisiti di capacita' tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525).
Nello specifico, inoltre, non sembra sussistente l’arbitrarieta' della richiesta di un patrimonio netto almeno pari a € 300.000,00 alla data di chiusura dell’ultimo bilancio, non solo in quanto esso costituisce meno della meta' del valore complessivo dell’appalto, ma anche in considerazione della non evidente irragionevolezza dell’esigenza sentita dal Comune di assicurarsi una maggiore garanzia di solvibilita' dell’impresa (in tal senso, per una fattispecie del tutto analoga cfr. Cons. Stato n. 525/2009 cit.).
Ne' puo' ritenersi che la richiesta di un tale requisito patrimoniale possa essere di per se' idonea a limitare la partecipazione alla gara ad un numero esiguo di ditte per poterne orientare in qualche modo l’esito, atteso che, in disparte la facolta' delle imprese di riunirsi in A.T.I., è ormai riconosciuto a ciascun concorrente di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altro soggetto, sia dalla normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n. 18/2004/CE ed art 54 Direttiva n. 17/2004/CE), sia dalla normativa nazionale (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006).
Ne consegue quindi che il requisito di capacita' economico-finanziaria richiesto dal bando è conforme ai principi in materia di contratti pubblici.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B. S.r.l. – Affidamento dei servizi di pulizia di locali di pertinenza comunale per il periodo 1.1.2010 - 31.12.2011 – Importo a base d’asta € 668.736,00 – S.A.: Comune di A..
CLAUSOLE ESCLUDENTI - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA.
Laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217). Inoltre, nei casi in cui, come quello in esame, la richiesta di parere investa questioni di massima che riguardino aspetti cruciali delle regole della concorrenza, sulla corretta osservanza delle quali l’Autorita' è istituzionalmente deputata a vigilare nel settore di propria competenza, puo' sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all’enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto delle regole del mercato.
Il comma 3 del richiamato art. 42, nel prescrivere che i requisiti di capacita' tecnica e professionale dei prestatori dei servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto, implicitamente richiede che l'individuazione di tali requisiti sia proporzionata al valore presuntivo posto a base d'asta e sia comunque idonea a fornire in concreto maggiori garanzie alla stazione appaltante. La previsione di requisiti partecipativi sproporzionati rispetto all'oggetto del contratto si risolve, infatti, in una ingiustificata limitazione della platea dei possibili concorrenti, con chiara violazione del citato art. 42 (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza n. 1/2008).
Invero, tutti i predetti requisiti di capacita' tecnica e professionale richiesti nel bando non risultano essere ne' manifestamente eccessivi – anche in relazione all'elevato importo del canone di concessione posto a base di gara per l’intera durata del contratto, pari a € 1.000.000,00 – ne' sproporzionati rispetto al tipo dei servizi da gestire, tenuto conto del bacino di utenza e delle dimensione dei servizi da affidare, secondo la rappresentazione fornita dalla stessa stazione appaltante e riportata nella narrativa in fatto.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla I. – Affidamento in concessione del servizio di gestione, vigilanza ed il controllo delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia, installazione e manutenzione dei parcometri, nonche' la gestione del servizio di rilascio dei permessi di accesso/sosta dei veicoli all’interno delle aree di sosta e della zona Z.T.L. – Importo canone di concessione per l’intera durata del contratto: € 1.000.000,00 – S.A.: Comune di R..
CONTRIBUTO SULLE GARE - SERVIZIO DI TESORERIA
La stazione appaltante, ai fini dell’individuazione dell’importo del contributo dovuto a questa Autorita', tenuto conto delle fasce di contribuzione dalla stessa indicate, ha effettuato il calcolo del versamento da effettuarsi da parte dei concorrenti sull’entita' dell’appalto determinata sul valore della suddetta anticipazione di tesoreria dell’ultimo esercizio chiuso, pari a € 190.769,52.
In realta', secondo quanto previsto dal bando di gara, la durata dell’appalto è di quattro anni per un valore totale non determinabile a priori, atteso che il corrispettivo del servizio di tesoreria è inciso da varie voci non quantificabili al momento dell’espletamento e dell’aggiudicazione della gara, per cui l’importo da corrispondere come tassa a questa Autorita' avrebbe dovuto essere determinato, secondo quanto chiarito dalla Autorita' stessa (cfr. FAQ n. 29), in ragione dell’importo massimo previsto, pari a € 100,00 per ogni partecipante e a € 500,00 per le stazioni appaltanti.
Tuttavia, atteso l’errore commesso dalla stazione appaltante, che non ha nemmeno provveduto a rettificare il bando, non puo' farsi ricadere tale negligenza in capo ai partecipanti alla gara, i quali hanno considerato il bando di gara quale criterio esclusivo di orientamento e la cifra in esso indicata l’importo effettivo da versare, la cui correttezza, peraltro, non poteva nemmeno essere verificata dalle imprese sul sito riscossione dell’Autorita', in quanto il SIMOG, a sua volta, determina l’entita' del contributo da versare sulla base dell’importo comunicato dalla stazione appaltante.
L’inesattezza dell’importo pagato a titolo di contributo non puo' comportare l’esclusione dalla gara degli istituti di credito concorrenti, fermo restando che la stazione appaltante dovra' provvedere sia a versare essa stessa l’integrazione dell’importo erroneamente corrisposto, pena l’avvio della relativa procedura di riscossione coattiva, sia a richiedere tale integrazione ai concorrenti medesimi, a pena di esclusione dalla gara.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di S.M.C. – Servizio di tesoreria Comunale – Importo a base d’asta € 190.769,52 – S.A.: Comune di S.M.C..
NUOVO REGOLAMENTO ISTRUTTORIA QUESITI ALL'AVCP
Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici. (10A05703)
ULTERIORI REQUISITI ECONOMICO-FIINANZIARI - LIMITI PER LA LORO ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA'
In tema di capacita' economica e finanziaria dei prestatori di servizi l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 espressamente stabilisce che “Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere” e che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e di questa Autorita' la stazione appaltante puo' fissare, nell’ambito della propria discrezionalita', requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione piu' rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purche', tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato n. 2304/2007 e n. 5377/2006).
L'adeguatezza e la proporzionalita' dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarita', sicche' la richiesta di un determinato requisito va correlata al concreto interesse dell’amministrazione a una certa affidabilita' del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Risulta, quindi, del tutto legittima, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 2 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, ed esente da vizi apparenti di illogicita' ed irragionevolezza la contestata clausola del bando di gara III.2.2), punti 3 e 4, che per l’affidamento della peculiare fornitura in oggetto, al fine della dimostrazione della necessaria capacita' economico-finanziaria, richiede ai concorrenti la dichiarazione di aver fornito nel triennio precedente e per un certo importo minimo apparecchiature informatiche in locazione operativa e non semplicemente di aver effettuato forniture di apparecchiature informatiche.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A s.r.l. – Locazione operativa di apparecchiature informatiche – Importo a base d’asta € 1.250.000,00 – S.A.: Universita' degli Studi B
CONTRATTO MISTO DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE - LIMITI ALLA SUA APPLICABILITA'
Oggetto: richiesta di parere in merito alla applicabilità del codice nel caso di contratto misto di compravendita di bene mobile registrato e contestuale contratto di locazione dello stesso al venditore- stazione appaltante
POTERE SANZIONATORIO AVCP
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (10A02978)
CONTRIBUTO AVCP - OMESSA DIMOSTRAZIONE E COMUNICAZIONE
E’ illegittima la clausola della lex specialis di una gara di appalto la quale, nel prevedere che le imprese debbono allegare all’offerta la ricevuta attestante il versamento della somma in favore dell’Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici, stabilisce altresi' che "la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento e della relativa comunicazione all’Autorita' per la Vigilanza è causa di esclusione dalla gara", nella parte in cui prevede l’esclusione anche per la mancata comunicazione del versamento. Non è, infatti, ravvisabile alcun interesse dell’Amministrazione appaltante rispetto ad un adempimento quale la comunicazione del versamento all’Autorita' di Vigilanza, non incidendo cio' sul regolare andamento della gara, sulla tutela delle ragioni sottese all’attivita' dell’Autorita' ne', infine, sulla "par condicio" dei partecipanti alla gara. Non a caso la stessa Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici, nel rispondere ad alcuni quesiti posti alla stessa, ha negato che le stazioni appaltanti possano escludere per un motivo del genere il soggetto partecipante alla gara.
CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - AUTORIZZAZIONE E LIMITI AL SUBAPPALTO
Il consorzio di cooperative di produzione e lavoro non è un semplice intermediario tra la stazione appaltante e i consorziati, in quanto è il concorrente alla gara che partecipa e stipula in nome proprio, ancorche' nell’interesse dei consorziati, che vanno specificamente indicati. I requisiti di partecipazione e dunque di qualificazione devono essere posseduti in proprio dal consorzio ancorche' entro certi limiti possono essere utilizzati i requisiti propri dei consorziati.
Da tali dati si desume che è il consorzio, e non i consorziati, l’interlocutore della stazione appaltante, e dunque il soggetto che è responsabile nei confronti della stazione appaltante della corretta esecuzione dell’appalto anche quando non esegue in proprio ma tramite i consorziati.
In tal senso la giurisdizione di questo Consesso ha gia' affermato che il consorzio di cui alla l. n. 422/1909 è un "consorzio di secondo grado … dotato di soggettivita' giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e … il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico" "non è dubitabile che il consorzio sia l’unico soggetto interlocutore dell’amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilita'" (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).
Gli affidamenti da parte del consorzio ai consorziati non costituiscono in nessun caso subappalto (art. 141, co. 4, d.P.R. n. 554/1999), ma non è escluso che il consorzio aggiudicatario possa procedere a subappalti a terzi diversi dai consorziati.
Gli adempimenti amministrativi ai fini del subappalto devono essere curati dal consorzio aggiudicatario. Restano irrilevanti i rapporti interni tra CCC e sue consorziate, in base ai quali ogni responsabilita' verso i terzi grava sulle consorziate a cui vengono assegnati i lavori, perche' si tratta di una distribuzione interna di responsabilita', inopponibile ai terzi (Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2008 n. 16011). Neppure in senso contrario a quanto qui sostenuto puo' trarsi argomento esegetico dall’art. 58, d.lgs. n. 106/2009 che novella l’art. 89, lett. i) e i-bis), d.lgs. n. 81/2008. Vi si stabilisce che "impresa affidataria" è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Tale previsione rileva ai fini degli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, non anche ai fini della responsabilita' per i subappalti non autorizzati.
Da quanto esposto si desume che in caso di subappalti non autorizzati, la relativa responsabilita' ricade anche sul consorzio aggiudicatario, in quanto soggetto tenuto a chiedere l’autorizzazione, e non solo sui consorziati che stipulano i subappalti in difetto di autorizzazione.
PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - TAGLIO DELLE ALI
In tema di gare per l'affidamento di appalti pubblici in via generale la Stazione appaltante non ha discrezionalita' nella fase preliminare di individuazione delle offerte anomale, che sono gia' individuate ex lege, secondo i parametri indicati dall'art. 86 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, ma cio' non la esime dal seguire il subprocedimento disciplinato dai successivi artt. 87 e 88, concernente la verifica in contraddittorio in ordine alla sussistenza in concreto dell’anomalia.
Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha correttamente provveduto all’attivazione di tale procedimento di verifica delle offerte reputate anomale dopo la determinazione della relativa soglia ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto, individuata tale soglia di anomalia secondo la procedura delineata nel predetto comma 1, ossia in virtu' dell’esclusione fittizia delle ali estreme ai fini del computo aritmetico della media (c.d. taglio delle ali) non ha poi sottoposto a verifica tutte le offerte anomale, comprese quelle collocatesi in tali ali estreme, come sarebbe stato doveroso (cfr.: in tal senso Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30 agosto 2004, n. 5656, riferita all’art. 21, comma 1bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., poi trasfuso nell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) e si è, invece, limitata ad escludere automaticamente queste prime offerte piu' basse e a procedere alla verifica in contraddittorio della eventuale anomalia della ulteriore offerta piu' bassa.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa L. S.r.l. – Affidamento del servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e dei materiali di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio dell’A.P. per la durata di tre anni – Importo a base d’asta € 1.000.000,00 – S.A.: A.P.
MANCANZA REQUISITI - DICHIARAZIONE FALSA - SANZIONI APPLICABILI
Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, infatti, sia di quelli cd. di ordine generale, previsti dall’art 38 del d.lgs n° 163 del 2006, sia di quelli specifici di cui all’art 48 comporta oltre alla esclusione dalla procedura di gara anche la escussione della cauzione provvisoria; almeno secondo la tesi prevalente fatta propria anche dal Consiglio di Stato, la possibilita' di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, d.lg. n. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario; per fatto dell’affidatario deve intendersi qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art 38 del d.lgs n° 163 ( cfr Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4907) .
L’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorita' deve riguardare, dunque, per essere giustificato, sul piano della razionalita' e della ragionevolezza, un comportamento piu' grave ed ulteriore rispetto al mancato possesso dei requisiti, che espone gia' l’operatore economico partecipante alla gara alla esclusione dalla stessa e alla escussione della cauzione provvisoria (pari al due per cento del valore dell’appalto, come previsto dall’art. 75 del codice degli appalti, oltre all’eventuale prezzo pagato al soggetto che l’ha rilasciata). Il potere sanzionatorio dell’Autorita' presuppone quindi, come sopra evidenziato, un comportamento diverso ed ulteriore dalla mera mancanza di un requisito di partecipazione, comportamento che deve essere oggetto di specifico accertamento da parte dell’Autorita', tenuto conto della gravita' delle sanzioni (sospensione dalle gare e sanzione pecuniaria). In particolare, rispetto alla falsita' delle dichiarazioni, la Autorita' di Vigilanza deve effettuare una specifica valutazione, al fine di irrogare e quantificare la sanzione sia della gravita' del falso sia della situazione soggettiva della dichiarante.
Emerge con chiarezza dagli atti di causa, ne' risulta contestato in giudizio, che, nel caso di specie, non è stata operata alcuna valutazione specifica ne' per la sospensione dalle gare ne' per la sanzione pecuniaria .
Il provvedimento dell’Autorita' afferma, senza far riferimento ad alcuna circostanza di fatto, che nel caso di dichiarazioni false, gli effetti sanzionatori di cui all’art 48 devono essere adottati nella misura piu' elevata. Tale presupposto del provvedimento sanzionatorio costituisce una evidente violazione dell’art. 48 che prevede la sospensione dalle gare da un mese a dodici mesi, in tutti i casi di false dichiarazioni, con cio', evidentemente, attribuendo il potere di irrogare la sanzione massima solo nei casi in cui il comportamento commesso dalla impresa partecipante ad una gara sia di particolare gravita'.
Nel caso di specie, al momento della richiesta di documentazione da parte della stazione appaltante, la ricorrente ha prodotto il documento relativo al collaudo di parte del progetto della SIAE, con cio' manifestando immediatamente la propria mancanza di requisiti. Inoltre, il requisito di capacita' tecnica a cui la ricorrente aveva fatto riferimento nella propria domanda di partecipazione, non era neppure totalmente mancante, ma riguardava un contratto gia' stipulato, comunque di un valore superiore a quello posto a base d’asta, come richiesto dal bando, ma non ancora completamente eseguito al momento di presentazione della domanda. Di tali circostanze non è stato tenuto alcun conto ne' rispetto alla irrogazione delle sanzioni ne' rispetto alla quantificazione delle stesse. In particolare, poi, riguardo alla sanzione pecuniaria, la violazione dell’art. 6 comma 11 è di tutta evidenza, avendo la Autorita' di Vigilanza comminato una sanzione pecuniaria al di fuori dei limiti previsti dalla legge.
REQUISITI RESTRITTIVI DI PARTECIPAZIONE
In tema di interesse a ricorrere, laddove si sia in presenza di una clausola c.d. escludente - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Consiglio Stato , sez. V, 25 maggio 2009 , n. 3217).
Nel merito, si evidenzia che, in considerazione della diversa natura degli interventi di messa in sicurezza e bonifica siti rispetto alle attivita' di trasporto e smaltimento rifiuti, per i quali lo stesso Albo Nazionale dei Gestori Ambientali prevede due diverse e specifiche iscrizioni, il bando di gara in esame, ha espressamente richiesto ai concorrenti il possesso sia dell’iscrizione alla Categoria 9 “Bonifica siti” sia dell’iscrizione alla Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”. Quanto alle Classi di iscrizione per ogni Categoria, la specifica disciplina di settore (delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001, n. 5, integrata con delibera 11 maggio 2005) prevede per la Categoria 9, di cui trattasi, una suddivisione in 5 Classi, articolate proprio in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Pertanto, tenuto conto che dal Quadro di scorporo degli importi emerge che la voce relativa al “trasporto, smaltimento rifiuti ad impianti esterni” è di euro 974.700,00, risulta evidente che, a fronte di un importo complessivo dell’appalto pari a euro 1.565.000,00, anche imputando l’intera differenza di importo - pari ad euro 590.300,00 - ad attivita' riconducibili alla Categoria 9 dell’Albo, l’iscrizione alla classe C di detta Categoria 9 (importo fino ad euro 1.549.370,70) sarebbe un requisito sufficiente all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della discarica in oggetto.
Conseguentemente l’iscrizione alla classe B della Categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (lavori di importo fino a euro 7.746.853,49) richiesta dalla stazione appaltante è da ritenersi ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alla procedura di gara.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa T. S.p.A. - Primi interventi di bonifica della discarica ex stabilimento OMA - Importo a base d'asta: € 1.565.000,00 - S.A.: Comune di R..
OFFERTA CONDIZIONATA
Nel caso di specie dall’analisi degli atti di gara ed in specie della lex specialis emerge che, a fronte di un’offerta prevista come da formulare a corpo, in seguito alla valutazione delle offerte le prime due classificate avrebbero dovuto inviare la “scheda riassuntiva offerta”, allegata al disciplinare stesso, debitamente compilata, al fine di confermare l’offerta tecnica presentata e la composizione dell’importo a corpo offerto, al quale tutti gli importi parziali avrebbero dovuto adeguarsi. In contrasto con tale disciplina, l’impresa odierna istante non si limitava a compilare la suddetta scheda, bensi' precisava “che i singoli valori orari potranno essere oggetto di variazione in rapporto alle effettive esigenze di servizio fermo restando l’invariabilita' delle ore annue offerte”.
Tale precisazione consiste, di fatto, in una vera e propria riserva alla quale l’offerta appare condizionata, atteso che, come esplicitato nel provvedimento di esclusione, oggetto dell’offerta non è un monte ore di manodopera, bensi' un importo “a corpo”, a fronte dell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara. Con la precisazione in questione, invece, l’offerta veniva scollegata dal necessario riferimento a corpo, atteso che, quali che fossero le esigenze richieste dal servizio, l’offerta veniva limitata comunque al monte ore annuo offerto, secondo quindi una offerta a misura, cioè riferita e limitata alle ore offerte e non piuttosto alle esigenze del servizio da svolgere effettivamente.
Appare, pertanto, condivisibile la valutazione svolta dalla stazione appaltante in ordine alla formulazione di un’offerta in termini incompatibili con quanto richiesto dal bando e, conseguentemente, corretta la disposta esclusione della stessa, tenuto altresi' conto della presenza nel disciplinare di gara dell’espressa previsione, tra i motivi di esclusione relativi all’offerta, della presentazione di riserva in merito al suo contenuto.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio H. - Affidamento dei servizi di pulimento e di piccola manutenzione, fornitura materiali, lavaggio mezzi rampa, movimentazione carrellini portabagagli, diserbo, servizio di autospazzatrice per pulimento e disoleazione delle aree interne ed esterne gestite da ADR site nell'Aeroporto "G. B. Pastine" di Ciampino - Importo a base d'asta € 3.509.420 - S.A.: Aeroporti di Roma S.p.A.
DICHIARAZIONE MENDACE - EFFETTI
L'esclusione da una pubblica gara per l’affidamento di appalto per dichiarazione mendace nel corso della stessa, oltre a determinare l'estromissione dalla gara, fa sorgere, altresi', l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7, codice degli appalti, che riceve, come noto, tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino, il che è condizione sufficiente per l'attivazione del procedimento che si conclude con l'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio ai sensi del citato art. 7, comma 10; per tale ultimo aspetto, se da un lato assume importanza fondamentale per l'impresa conoscere le ragioni in forza delle quali è stata disposta l'esclusione, dall’altro è indubitabile come la stessa, avuta contezza di cio', se ritiene priva di fondamento giuridico, oltre che fattuale, la rilevata violazione, non possa fare altro che attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per la rimozione degli effetti di tale esclusione, in quanto gli stessi non sono circoscrivibili alla sola espulsione dalla procedura concorsuale, ma estensibili anche agli ulteriori effetti che l’ordinamento stesso ha previsto.
Ed invero, l'art. 27 del d.P.R. n. 34 del 2000, che ha istituito il Casellario informatico delle imprese qualificate nel settore dei lavori pubblici, prevede l'inserimento dei dati relativi a eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 109/94 (ora trasfusa nel codice degli appalti) adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r); e le eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (lett. s).
La giurisprudenza amministrativa si è piu' volte pronunciata circa la natura dell'attivita' posta in essere dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in sede di inserimento dei dati nel casellario informatico sulla base delle segnalazioni pervenute, da considerarsi meramente esecutiva, con la conseguenza che, nella struttura della norma dell'art. 27, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, non compete all'Autorita' una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni, ad eccezione della verifica di riconducibilita' delle stesse alle ipotesi tipiche elencate dalla norma medesima (ex multis, TAR Lazio, Sez. III, 12 agosto 2003, n. 7052); peraltro, mancando ogni discrezionalita' in capo all'Autorita', è escluso, altresi', l'obbligo di motivazione e l'applicazione di istituti partecipativi (comunicazione di avvio, contraddittorio).
Ai contenuti propri dell’atto di revoca i successivi provvedimenti dell’amministrazione costituiscono espressione di attivita' vincolata, con la conseguenza che non è possibile indirizzare verso gli stessi censure che logicamente andavano rivolte verso l’atto presupposto.
OMESSA DICHIARAZIONE CONDANNE PENALI E VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE - EFFETTI
Si pone la questione se possa considerarsi ""falsa"" una dichiarazione del concorrente, con cui si afferma di non aver riportato condanne per gravi reati incidenti sulla moralita' professionale, ovvero di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva, laddove sussistano condanne o violazioni in materia contributiva, ma esse si prestino a una valutazione opinabile di gravita'/non gravita'. Un orientamento di questo Consesso, che il Collegio condivide e fa proprio, ha ritenuto che laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 38, codice, esso giustifica una valutazione di gravita'/non gravita' compiuta dal concorrente, sicche' il concorrente non puo' essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andra' escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate.
La dichiarazione del concorrente, in tale caso, non puo' essere ritenuta ""falsa"" (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 4244; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4897; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 945, che osserva testualmente che ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda ""al singolo concorrente il giudizio circa l’incidenza sull’affidabilita' morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi""sicche' ""è da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione una valutazione soggettiva del concorrente stesso (la quale potra' tutt’al piu' non essere condivisa, ma giammai potra' essere ritenuta falsa, e cioè non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile). Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stato imposto al concorrente di dichiarare tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o applicazione della pena a richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, affidando poi all’amministrazione ogni valutazione in proposito. In tal caso infatti, qualora il concorrente avesse omesso di dichiarare taluno di tali reati, si sarebbe potuta configurare una falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla gara."").
Diverso discorso deve essere fatto quando il bando sia piu' preciso, e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, codice, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive: in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto piu' ampio e piu' puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 codice, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravita' o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione. In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
PRESCRIZIONI DELL'AVCP - LIMITI ALLA VINCOLATIVITA'
Le determinazioni che l’Autorita' assume circa l’interpretazione della normativa vigente in materia costituiscono opinioni dotate di autorevolezza, che possono anche conseguire un apprezzabile effetto di uniformita' e di chiarezza nell’applicazione della legge, gli stessi pronunciamenti non possono tuttavia risolversi nella funzione di interpretazione autentica, o di integrazione, della normativa – difettando l’Autorita' del relativo potere – e pertanto non rappresentano un vincolo per le amministrazioni nello svolgimento delle procedure di loro competenza (T.A.R. Sardegna, sez. I – 7/4/2006 n. 504);
E’ precluso all’Autorita' (nella specie quella di vigilanza sui contratti pubblici) di imporre scelte o in generale di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i comportamenti legittimi da intraprendere, nel caso in esame, la reiterata richiesta di informazioni sulle “misure future da adottare” appare esorbitare dalle attribuzioni dell’Autorita', assumendo il chiaro scopo di indurre l’Ente locale ad emanare atti amministrativi aventi un preciso e determinato contenuto.
CONSORZIO STABILE - VERIFICA TRIENNALE SOA - ADEGUAMENTO
L’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, è correttamente inteso dall’Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia “l’impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva infatti escluso il consorzio in quanto alla data di svolgimento della gara (24 aprile 2007) una delle imprese non era titolare di attestato SOA in coso di validita', mentre la nuova attestazione conseguita direttamente dal Consorzio riporta la data del 14 aprile 2007. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria; pertanto l'impresa che concorra da sola puo' partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. In altre parole, ai fini della validita' della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, è come se non contasse. Per quel che riguarda il consorzio stabile, la stazione appaltante riteneva che questo principio generale non dovesse applicarsi allorche' nella relativa attestazione Soa sia menzionata «una scadenza intermedia», ossia la perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata. In sostanza per l'amministrazione non bastava che il consorzio avesse prodotto, come invece è ammesso per l'impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto l'aggiornamento del proprio documento di qualificazione. Il Consiglio di stato non ha condiviso questa tesi dal momento che disparita' di trattamento che ne deriva «non è conforme al principio della par condicio, che costituisce esplicazione del piu' generale canone costituzionale dell'imparzialita' dell'amministrazione e del buon andamento». Per i giudici, quindi, l'obbligo di adeguamento sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che puo' considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla Soa competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
MANCATA RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL GIG - EFFETTI
Deve essere annullato il bando di gara, qualora la stazione appaltante non abbia ottenuto il «codice di identificazione (C.I.G.)» da parte dell’Autorita', ed anche perche' l’omessa indicazione del medesimo e dell’obbligo di versamento della contribuzione nel bando di gara aveva cagionato l’erronea percezione in capo ai concorrenti delle condizioni di partecipazione.
TRATTATIVA PRIVATA - INTERESSE A RICORRERE
Qualora una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, poiche' titolari di un interesse strumentale alla effettuazione della gara, in quanto aspiranti partecipanti alla stessa.
TARIFFE PROFESSIONALI DI INGEGNERI E ARCHITETTI - LIMITI
Nell’attuale assetto normativo le tariffe professionali di ingegneri e architetti e, quindi, tra esse, anche le tariffe relative alle "prestazioni speciali", non costituiscono piu' "minimi inderogabili" (e che a tanto hanno portato, principalmente, i principi liberalizzatori di fonte comunitaria).
BANDO DI GARA - INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI
L’Autorita' ha piu' volte evidenziato che la corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone l’appalto rientra nelle specifiche competenze ed attribuzioni del progettista. Successivamente, la Stazione Appaltante riporta nel bando di gara le categorie di lavori e le relative classifiche individuate dal progettista, alle quali si deve fare esclusivamente riferimento ai fini della partecipazione all’appalto ed alla relativa qualificazione (si vedano i pareri dell’Autorita' n. 197/2008 e n. 74/2008).
L’art. 73, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, dispone che nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o di importo superiore a 150.000,00 euro.
PREC 304/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall’impresa B. ... - Lavori di sistemazione ... e aree verdi - Importo a base d’asta euro 222.942,02; S.A.: Comune di ....
MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AVCP - CONSEGUENZE
L’articolo 1, comma 67 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 prevede, come obbligatorio, il versamento del contributo in favore dell’Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, (ed oggi anche di) servizi e forniture, con propria delibera del 10 gennaio 2007, ha appunto determinato le contribuzioni (individuando i soggetti, pubblici e privati, obbligati, perche' sottoposti alla sua vigilanza), con le relative modalita' di riscossione, "ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta", nell'ambito della sua ampliata competenza, allargata alle procedure finalizzate non solo alla realizzazione di opere pubbliche, ma anche alla conclusione di contratti di fornitura e di svolgimento di servizi. Ha cosi' stabilito che sono tenuti alla contribuzione, come determinata nella tabella, di cui all’art. 2, tra gli altri: b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti tenuti alle procedure di evidenza pubblica.
I soggetti che partecipano a gare pubbliche sono, pertanto, tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. E’ allora chiaro che l’obbligo di versamento della contribuzione, a carico dei partecipanti alle procedure per l’affidamento, pur sempre imposto a pena di esclusione dalla gara, non risulta stabilito direttamente dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, bensi' dal complesso di regole fissate dalla delibera dell’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cio' abilitata dall’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il quale ultimo ha consentito, attraverso il rinvio all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’applicazione anche agli altri contratti del meccanismo li' delineato in origine per i soli lavori.
La disposizione dell’art. 1, comma 67 della l. 266 del 2005, come resa concretamente operativa dalla delibera dell’Autorita', integra norma eterointegrativa dei bandi di gara attesa la totale assenza di discrezionalita' dell’amministrazione in ordine alla sua applicabilita' ed efficacia (TAR Sicilia, Palermo III, 11 dicembre 2006, n. 3888). Ne' rileva in contrario la circostanza che la stazione appaltante abbia omesso di comunicare la procedura di gara al sistema informativo dell'Autorita' (non ottenendo quindi il relativo codice identificativo) e di versare il contributo a proprio carico, atteso che con la delibera dell’Autorita' del 10 gennaio 2007 è disciplinata anche la misura del contributo, sicche' è sempre possibile per il concorrente quantificare la misura del contributo ed effettuarne il versamento. Deve ritenersi, di conseguenza, illegittima la omessa esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che non hanno versato il suddetto contributo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: PREFERENZA DIRETTA O INDIRETTA OPERATORI LOCALI
Non appare legittimo il bando di gara, per l’affidamento del servizio di assistenza casa di riposo, nella parte in cui attribuisce un criterio preferenziale nella valutazione delle offerte in favore delle cooperative sociali che partecipano “ai tavoli di concertazione a livello di ambito socio-locale-territoriale”. Nella gara in esame il punteggio fissato è fino a 15 punti da assegnare alle cooperative che dimostrano una “esperienza maturata nell’ambito territoriale n. 13, nel quale è inserito il Comune (Ambito presso il quale si svolge la gara)”. Pertanto, nel caso di specie il punteggio da assegnare alla partecipazione ai tavoli di concertazione non puo' considerarsi marginale, dal momento che è pari a 15 punti; inoltre lo stesso risulta essere restrittivo in quanto puo' essere assegnato alla sola partecipazione al tavolo presso l’Ambito territoriale nel quale è inserito il Comune. La combinazione delle dette condizioni, in base alle quali il punteggio puo' essere attribuito determina un vantaggio per le cooperative locali che risultano essere favorite, sia per l’ambito territoriale, sia per l’elevato punteggio che possono conseguire.
E’ principio consolidato in giurisprudenza, che i criteri di valutazione dell’offerta, cosi' come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parita' di trattamento, nonche' di libera circolazione, salvo il limite della logicita' e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue, pertanto, che il criterio di attribuzione del punteggio in discussione non sembra essere motivato e proporzionato rispetto alla finalita' da perseguire e, pertanto, si pone in contrasto con i principi comunitari.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla soc. coop. A. – Servizio assistenza casa di riposo, residenza protetta, centro diurno ed assistenza domiciliare – Importo euro 1.070.625,20 - S.A. Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e P..
TASSA SULLE GARE - ISTRUZIONI DELL’AVCP
Le istruzioni operative emanate dall’Autorita' di Vigilanza non sono relegabili al ruolo di “semplici opinioni”, espressione di mera attivita' consultiva, ma assurgono al rango di vere e proprie norme integratrici delle disposizioni di carattere regolamentare contenute nella delibera dell’Autorita' del 10 gennaio 2007, come si evince dal chiaro enunciato dell’art. 3, comma 6, di detta delibera, a termini del quale “Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: (…)”. Il carattere normativo delle delibere e delle istruzioni operative dell’Autorita' in materia di obbligo di contribuzione discende direttamente dalla cornice legislativa di cui agli artt. 1, commi 65, 66 e 67, della Legge n. 266/2005, ed 8, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006, che ha inteso demandare ad un complesso di regole generali ed astratte, individuate dalla stessa Autorita', la disciplina di dettaglio inerente all’ammontare ed alle modalita' di versamento dei contributi (cfr. in tal senso TAR Puglia Bari, Sez. I, 24 aprile 2008 n. 1028). Tale assunto è conforme alla ormai riconosciuta potesta' regolamentare delle autorita' amministrative indipendenti nelle materie di rispettiva competenza, sebbene ammessa entro precisi limiti costituzionali e legislativi, come ha avuto modo di chiarire di recente il Consiglio di Stato in sede consultiva: “il potere normativo delle autorita' indipendenti si esprime sia attraverso regolamenti che attuano i principi generali fissati dalla legge (avvicinandosi molto ai regolamenti esecutivi, di attuazione e completamento della disciplina legislativa) sia attraverso regolamenti (affini a quelli ""indipendenti"" del governo) che si caratterizzano per un mero riferimento alla materia oggetto di regolamentazione o, al piu', a concetti giuridici indeterminati o a finalita' generale; l’ammissibilita' di tali ultimi regolamenti non esclude la necessita' di accertare, caso per caso, la sussistenza della condizione che la materia regolata non sia sottoposta a riserva di legge e che nella stessa legge istitutiva dell’autorita', o comunque in altra fonte primaria (anche di livello comunitario), siano rinvenibili i criteri di fondo per l’esercizio del potere normativo dell’autorita' di regolazione” (cosi' Sez. per gli atti normativi, parere n. 11603/04 del 14 febbraio 2005). Inoltre, il connotato della normativita' riceve conforto nell’orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, che ritiene imperativa la disciplina introdotta dall’Autorita' di Vigilanza in materia di versamento dei contributi, in modo che la stessa integri, anche in termini di cogenza, il bando di gara eventualmente silente al riguardo (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 796 e 1° agosto 2006 n. 1297).
SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PROCEDURE DI GARA
Comunicato Stampa - Nota di background - Sintesi per la stampa: primo pacchetto di misure sulle procedure di affidamento dei Servizi Pubblici Locali (SPL).
CASELLARIO INFORMATICO - VALENZA
All’iscrizione nel casellario informatico dell’osservatorio sui lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che – cosi' come sostenuto dall’appellante nel motivo in esame – detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall’altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta.
Sicche' non puo' esservi spazio residuo (ne' per le stazioni appaltanti, ne' per alcun’altra amministrazione diversa dalla stessa Autorita' che gestisce il casellario, e dunque nemmeno per il giudice amministrativo in sede di accoglimento di censure aventi la finalita' di concretare gli effetti di un’iscrizione diversa e piu' grave di quella concretamente effettuata) per valutazioni in termini sostanziali dell’iscrizione stessa, che ne comportino cioè una riqualificazione non coincidente con la formale iscrizione operata.
Nel caso di specie, a carico dell’odierna appellante risultava solo un’annotazione perche' “non in regola con l’assolvimento degli obblighi di regolarita' contributiva”; tale essendo l’annotazione, essa non puo' essere convertita – neppure dal T.A.R., in accoglimento di un ricorso incidentale che, in sostanza, finirebbe con il censurare il titolo dell’iscrizione operata dall’Autorita' nel casellario informatico sulla base della segnalazione operata dalla stazione appaltante di altra gara – in un’iscrizione, mai avvenuta, per supposta “falsa dichiarazione”.
Diversamente, verrebbe meno non solo ogni possibilita' di difesa in sede amministrativa per l’impresa, ma soprattutto si aprirebbe la porta alla piu' alta incertezza giuridica, ben oltre i termini di impugnazione del primo provvedimento di iscrizione.
Sicche' quest’ultimo non puo' che rilevare, nelle gare successive, quale mero fatto storico e, dunque, nei termini in cui ha avuto luogo.
FALSA DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - EFFETTI
A causa della posizione di irregolarita' contributiva dell’impresa, la stazione appaltante annulla la precedente determinazione di aggiudicazione provvisoria disposta a favore di essa, procedendo all’escussione della cauzione provvisoria prestata dall’impresa ed alla segnalazione all’autorita' di vigilanza sui contratti pubblici.
Non è fondata la censura di difetto di motivazione, dovendo la stazione appaltante limitarsi a prendere atto della certificazione rilasciata dagli enti previdenziali, soggetti cui oggi è demandata la competenza in ordine alla verifica della regolarita' contributiva.
Infatti la falsita' della dichiarazione in ordine alla regolarita' contributiva è, difatti, da ritenersi sanzionata con l’esclusione dalla gara dall’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.
Tale norma prevede, difatti, espressamente l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti e l’impossibilita' di stipulare i relativi contratti per i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
FALSA DICHIARAZIONE REQUISITI - OSSERVATORIO - CAUSA ESCLUSIONE
L’art. 38 del Codice indica i requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, facendo riferimento in via unitaria alle procedure di affidamento, oltre che degli appalti di lavori, di quelli relativi a forniture e servizi. In relazione, in particolare, ad alcune cause di esclusione dalla gara, è precisato che l’elemento preclusivo alla partecipazione deve risultare “dai dati in possesso dell’Osservatorio”, e quindi dai dati risultanti dal Casellario informatico. In tal senso, la lett. e) del citato art. 38, riferito alle gravi infrazioni in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, e la successiva lett. h), riguardante le “false dichiarazioni” in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione rese nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
L’esplicito richiamo ai dati in possesso dell’Osservatorio ovvero del Casellario informatico, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui alle lettere e), h) ed m-bis), è giustificato dalla circostanza che si tratta di informazioni conosciute dalla sola stazione appaltante che ne ha accertato i presupposti, o dall’Autorita' che ha disposto la revoca o la sospensione dell’attestazione, e, pertanto, rispetto ad essi, il Casellario costituisce l’unico strumento idoneo ad accertarne la ricorrenza. Conseguentemente, la norma doveva necessariamente esplicitare che il suddetto dato fosse ricavabile dal casellario informatico presso l’Osservatorio.
Tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto, vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara "risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici" (lett. h). In proposito, nel richiamare i contenuti della Determina dell’Autorita' n. 1 del 2005, si ribadisce che l’anno di sospensione decorre dalla data di inserimento nel Casellario informatico della relativa annotazione.
La tesi, ad avviso del Collegio, va pienamente condivisa, posto che l’iscrizione, per come chiarito, seppure atto dovuto, presuppone una fase in contraddittorio ed un residuo controllo da parte dell’Autorita' in ordine alla sussistenza dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante, sicche' la doverosita' dell’annotazione nel casellario non è un fatto meramente automatico.
È quindi dall´annotazione nel casellario informatico che discende l´automatico effetto preclusivo dalla partecipazione alle gare.
SENTENZE DI CONDANNA CON NON MENZIONE - DICHIARAZIONE
Qualora come nel caso di specie, il tenore letterale del Disciplinare, richieda due specifiche dichiarazioni - una per le condanne o patteggiamenti per reati che incidono sull’affidabilita' - e un’altra, ulteriore, per le condanne con beneficio della non menzione, correttamente, l’Amministrazione ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, nei confronti della societa' che aveva omesso di dichiarare l’esistenza di alcune condanne nei confronti dei suoi amministratori, per le quali gli stessi avevano goduto del beneficio della non menzione.
Infatti, le disposizioni da applicare alle dichiarazioni rese in sede di gara, nella fattispecie, sono due: l’art. 38 del D.Lg. 163/06, sui requisiti di ordine generale, che esclude dalla partecipazione alle gare i soggetti che hanno subito determinate condanne, e l’art. 75 del D.P.R. 445/00, il quale espressamente stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76", relativamente alle sanzioni penali, "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Ne consegue che ogni falsa dichiarazione, se non determina l’esclusione dalla gara (o, come nella specie, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria) in diretta applicazione dell’art. 38, la determina comunque ai sensi dell’art. 75 delle disposizioni sull’autocertificazione, dato che, nella specie, il "beneficio conseguito" - in funzione del quale la falsa dichiarazione è stata resa - è proprio quello della partecipazione alla gara. A cio' va aggiunto che la difformita' tra quanto autocertificato in sede di gara e quanto emerso dal Casellario giudiziale costituisce anche dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00, con conseguente decadenza dal beneficio della partecipazione, che viene a costituire quindi, causa autonoma di esclusione.
L’art. 48, prevede che "le Stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti … scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel Bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto Bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le Stazioni Appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorita' per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11". Il secondo comma procede affermando che "la richiesta di cui al comma 1 (cioè del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) è, altresi', inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni".
La disposizione, quindi, prevede l’esclusione dalla gara e la sanzione accessoria dell’escussione della cauzione provvisoria, solo nel caso in cui i concorrenti (o l’aggiudicatario) non comprovino il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; cioè in casi, per cosi' dire, di falsita' qualificata. La norma, per il suo carattere sanzionatorio, è di stretta interpretazione e non puo' essere estesa ad altre ipotesi. La sanzione per le (generiche) false dichiarazioni è contenuta invece nell’art. 6, comma 11, del D.Lg. 163/06, che commina - dopo un apposito procedimento attivato dall’Autorita' - agli "operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione", la "sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri".
Il Comune, in definitiva, per le false dichiarazioni in merito ai requisiti di partecipazione non poteva - come invece ha fatto - escutere la cauzione provvisoria, ma doveva limitarsi a segnalare la circostanza all’Autorita' di Vigilanza.
SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE GARA - CONGRUITA' OFFERTA
COMMENTO: come gia' espresso nel parere di questa Autorita' n. 169/2008, nel giudizio sull’anomalia, è solo la stazione appaltante che puo' e deve svolgere il giudizio tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell’offerta, senza potersi ammettere in alcun caso una sostituzione/supplenza nell’esercizio di tale suo potere discrezionale di valutazione. Gli apprezzamenti compiuti dall’Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicita' e proporzionalita', che resta prerogativa di esclusiva competenza della stazione appaltante e, in particolare, della commissione giudicatrice.
Questa Autorita' si è gia' occupata anche di alcune problematiche legate all’applicazione della L. n. 248/2006, segnalando come essa vieti l’attivita' extra moenia delle societa' partecipate da enti locali, al fine di porre un freno all’incidenza che la loro composizione puo' comportare sull’assetto del mercato, minando quindi la libera concorrenza, in ragione del fatto che detti soggetti godono sovente di asimmetrie informative di notevoli dimensioni, in grado di alterare la par condicio con gli altri operatori agenti nello stesso mercato e di eludere sostanzialmente, a mezzo l’apporto di risorse pubbliche, il rischio d’impresa. In particolare, con la deliberazione n. 135/2007 l’Autorita' ha esteso il divieto di svolgere attivita' extra moenia anche alle ipotesi in cui la partecipazione dell’ente locale alla societa' sia meramente indiretta, al fine di evitare che l’applicazione del divieto alle sole partecipazioni dirette, rappresenti un facile strumento di elusione della norma mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate. Infatti, nelle societa' c.d. di terzo grado, ovvero quelle societa' che non sono state costituite da amministrazioni pubbliche e non sono state costituite per soddisfare esigenze strumentali alle amministrazioni pubbliche medesime, poiche' l’assunzione del rischio avviene con una quota di capitale pubblico, possono integrarsi meccanismi potenzialmente in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti. Pertanto, anche le societa' indirettamente partecipate da Enti Locali, non possono concorrere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 248/2006, agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale. Tale orientamento dell’Autorita', successivamente confermato da taluni giudici amministrativi (T.A.R. Veneto, sez. I, 31 marzo 2008 n. 788; T.A.R., sez. I, 31 gennaio 2007 n. 140), per cui le disposizioni limitative di cui si tratta sono state ritenute applicabili anche alle societa' indirettamente partecipate da enti pubblici, trova il proprio fondamento nell’intento di tutelare l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rafforzare e garantire il libero gioco della concorrenza, assicurando, cosi', una effettiva parita' tra tutti gli operatori economici.
Nella fattispecie in oggetto quindi, la partecipazione della A.E. S.r.l. alla gara per l’affidamento in subconcessione in esclusiva delle aree esistenti e da realizzare all’interno dell’aerostazione di P. “F. e B.” destinate allo svolgimento dell’attivita' di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, non risulta conforme, in quanto indirettamente partecipata da Enti pubblici territoriali, ai principi della libera concorrenza, della parita' di trattamento di cui agli artt. 2, comma 1, del D.Lgs. 163/06.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da A. S.p.A. – affidamento in subconcessione in esclusiva delle aree esistenti e da realizzare all’interno dell’aerostazione di P. “F. e B.” destinate allo svolgimento dell’attivita' di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande. S.A.: G. S.p.A. - Societa' di gestione dell’aeroporto.
CONTRATTO - ANNULLAMENTO GARA - GIURISDIZIONE
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (Cons. Stato, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6) ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi riconducibili alla fase pubblicistica precontrattuale, poiche' l’art. 6 della legge n. 205 del 2000 ha previsto la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi: l’art. 6 non è stato inciso dai principi enunciati dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, che ha riguardato l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 (che ha modificato l’originaria versione degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 sulla giurisdizione esclusiva in materia edilizia, urbanistica e servizi pubblici).
La limitazione della giurisdizione esclusiva amministrativa alla sola fase pubblicistica dell’appalto, anteriore al momento della stipula del contratto, è stata affermata dalle Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo, nelle controversie sui corrispettivi per l’affidamento di pubblici servizi, ritenute proprie della fase di esecuzione del rapporto e quindi estranee all’art. 33, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (Cass. Sez. Un. ord. 22 agosto 2007, n. 17829; ord. 22 agosto 2007, n. 17830), in relazione a giudizi riguardanti la domanda di risoluzione dell’appalto di servizi con incameramento della garanzia fideiussoria, stante l’attinenza del recesso dal contratto a posizioni di diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. ord. 27 febbraio 2007, n. 4427) e nelle questioni di annullamento dei contratti di manutenzione e ripristino di opere pubbliche, sottratti all’incidenza dei poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. ord. 27 febbraio 2007, n. 4116).
L’Adunanza Plenaria ritiene di non doversi discostare dal delineato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui sussiste la giurisdizione civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo.
CAUSE ESCLUSIONE - DURC - VALUTAZIONE PRESUPPOSTI DELLA GRAVITA' E DEFINITIVITA' DELLE INFRAZIONI
In base all’art. 38, primo comma lett. i), del nuovo Codice dei contratti pubblici devono essere esclusi i soli concorrenti che abbiano commesso violazioni “gravi” e “definitivamente accertate” in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Collegio condivide i rilievi svolti dalla ricorrente sul piano strettamente esegetico: stando alla norma da ultimo richiamata, che riprende la formulazione dell’art. 75, primo comma lett. e) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, le Amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso “sintetico” fornito dall’ente previdenziale per mezzo del d.u.r.c., bensi' devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarita' contributiva cumulativamente richiesti dal legislatore, ossia la “gravita'” e la “definitivita'”. Tale attivita' di verifica ed apprezzamento, da svolgersi in contraddittorio con l’impresa interessata, non puo' essere surrogata dalla certificazione formata dall’ente previdenziale, al quale solo compete di attestare l’esistenza e l’entita' del rapporto debitorio. Del pari, spetta al giudice amministrativo il sindacato sulla motivazione addotta della stazione appaltante, all’atto dell’esclusione dalla gara, circa la ricorrenza dei presupposti di gravita' e definitivita' delle pendenze contributive (condivisibile, in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817, riferita all’art. 75 del previgente regolamento sui lavori pubblici).
Puo' oggi aggiungersi che una diversa interpretazione, oltre a tradire il tenore letterale del primo comma dell’art. 38 del Codice, si porrebbe in contrasto con l’art, 45, terzo comma, della direttiva 2004/18/CE il quale, introducendo un principio immediatamente precettivo rivolto alle Amministrazioni aggiudicatrici, consente si' di accettare il certificato come “prova sufficiente” che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione, ma viceversa non autorizza a far discendere l’esclusione automatica dell’impresa dalle risultanze di detto certificato.
L’esplicazione del potere di apprezzamento della gravita' e della definitivita' delle violazioni contributive, da parte della stazione appaltante, non puo' che collocarsi nella fase della qualificazione dei soggetti offerenti, allorche' si svolge la consueta verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge e dal bando di gara. La previsione del terzo comma dell’art. 38 del Codice, che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’Amministrazione il d.u.r.c., non esclude che gia' in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad esempio, dai precedenti penali degli amministratori), proprio allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravita'” e “definitivita'”.
Va osservato, tuttavia che la previsione del terzo comma dell’art. 38 del codice che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’amministrazione Durc non esclude che gia' in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad es., dei precedenti penali degli amministratori ) proprio allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravita' e definitivita'”.
Proprio il riconoscimento di penetranti spazi di discrezionalita', in capo alla stazione appaltante, nei riguardi delle pendenze contributive risultanti dal d.u.r.c. porta con se', quale corollario, che ciascuna impresa che abbia in corso un procedimento di accertamento previdenziale non puo' dichiarare di essere in regola, ma deve manifestare fin dall’inizio l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvedera' l’Autorita' destinataria della dichiarazione medesima; come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, infatti, in un contesto di positivo rinnovamento della legislazione in tema di rapporti tra cittadino e pubblici poteri, e quindi in tema di certificazioni e di autocertificazione, è indispensabile che il cittadino stesso sia anche responsabile (e responsabilizzato) delle dichiarazioni che rilascia, all’evidente scopo di evitare che un importante strumento di civilta' giuridico-amministrativa, quale l’autocertificazione, possa finire con l’essere comodo mezzo per aggirare ben precisi precetti di legge (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 15 settembre 2005 n. 1590).
Da cio' si ricava che le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d’appalto, hanno l’onere, allorche' rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere. La falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicche' il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla gravita' della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003 n. 2081; Id., 9 dicembre 2002 n. 6768).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di regolarita' contributiva, deve percio' distinguersi. E’ illegittima l’esclusione quando l'impresa abbia tempestivamente impugnato, prima della pubblicazione del bando, la richiesta di pagamento degli oneri contributivi, ma a diversa conclusione si perviene nel caso in cui l’impresa abbia dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di essere in regola con i doveri contributivi e fiscali, nonostante l’effettiva presenza di contenziosi pendenti: in tal caso infatti la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere completa dell’indicazione di detto contenzioso (in questo senso Cons. Giust. Amm. Sicilia, 28 luglio 2006 n. 470).
Nella fattispecie in esame, è provato che la societa' mandante La L. s.p.a. avesse intrapreso fin dal 2005 un contenzioso, non definito all’epoca della presentazione dell’offerta, nei confronti dell’I.N.P.S. per il mancato pagamento di contributi in relazione a contratti di formazione e lavoro, e che di tale pendenza non avesse fatto menzione nella domanda di partecipazione.
AUTORITA' - COMPITI - LIMITI ALLA VIGILANZA
L'Autorita' di vigilanza ha il compito di assicurare il corretto esercizio della funzione pubblica in materia di lavori pubblici e non gia' quello, piu' specifico di verificare che l'attivita' posta in essere dalle stazioni appaltanti sia coerente e rispettosa della disciplina positiva stabilita dal legislatore", atteso che alla suddetta Autorita' è preclusa la possibilita' di adottare concreti provvedimenti in ordine alla fattispecie riscontrata non conforme alle disposizioni vigenti. In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun effetto costitutivo imputabile alla determinazione dell´Autorita', dato che, come si ricava dal tenore letterale della stessa, essa non contiene alcun precetto volto a modificare autoritativamente la realta' giuridica su cui si innesta, essendosi limitata ad accertare la non conformita' alle vigenti disposizioni del conferimento di alcuni incarichi professionali, senza imporre, pertanto, all´ente locale alcun comportamento o attivita' necessitata.
AUTORITA' DI VIGILANZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
Non si puo' prescindere dai chiari indici che, nell’attuale quadro normativo di riferimento, depongono nel senso dell’assenza di personalita' giuridica in capo all’Autorita' (cfr. articolo 6, comma 2, del codice dei contratti) la quale, pertanto, deve essere assimilata agli organi dello Stato cui si applica la regola della rappresentanza obbligatoria da parte dell’Avvocatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
Il principio di parita' di trattamento degli operatori economici e l’obbligo di trasparenza richiedono che tutti i gli elementi presi in considerazione dall’autorita' aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente piu' vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte. Pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice non puo' applicare regole di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti.
Appare dunque evidente come, secondo tale interpretazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e trasparenza, occorre che i criteri, sub – criteri e sub – punteggi che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto, siano messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino la loro offerta, in modo da permettere loro di tenerne conto.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
ISTANZE DI PARERE - CONCRETA LESIONE
Procedimento concernente le istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art.6, co. 7, lett. N), del D.L.gs. N. 163/2006.
CONTROLLO POSSESSO REQUISITI
L’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedano ad un congruo numero di offerenti, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara. In caso di inottemperanza e di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, è espressamente prevista l'esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11, la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Questa severa disciplina riguarda la procedura di gara ancora in corso, e la severità è palesemente giustificata dalla esigenza di concludere la gara in tempi brevi e di escluderne quanto prima possibile – a garanzia dell’Amministrazione e degli altri soggetti partecipanti, ed al fine di evitare a tutti i soggetti della procedura inutili dispendi di risorse – eventuali offerte temerarie di partecipanti privi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per fornire i beni o i servizi oggetto di evidenza pubblica.
La disposizione del comma 2 stesso articolo invece riguarda la gara ormai conclusa, quindi una fase della procedura che è successiva e ben diversa da quella disciplinata dal precedente comma 1. Nella finale fase della procedura disciplinata dal comma 2 l’onere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa incombe all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (qualora già non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del precedente comma 1). Ed in questo caso è da escludere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni - da parte dell’aggiudicatario o del successivo concorrente - sia perentorio.
ISTANZE DI PARERE ALL'AUTORITA' DI VIGILIANZA - PRECISAZIONI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie in fase di gara.
ISTANZE DI PARERE ALL'AVCP
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
PREZZARI NON AGGIORNATI
L’individuazione di voci di prezzo non aderenti a quelli di mercato determina un ostacolo alla concorrenza.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, applicabile anche all’appalto in esame, espletato da impresa pubblica che agisce nei settori speciali, l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Sussiste una stretta correlazione fra la qualità delle prestazioni, da intendersi come equilibrio del sinallagma contrattuale tra le parti, e l’importo stimato a base d’asta, che, se non remunerativo, comporta l’alterazione dell’equilibrio economico delle prestazioni stesse. La sottostima della quotazione di una voce di prezzo incidente in modo significativo nel quadro economico dell’intervento, determina un ostacolo nei confronti degli operatori economici.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ACER di R. – lavori di riqualificazione infrastrutture complementari alla Stazione T. di R.. S.A. Grandi Stazioni.
DIVISIONE IN LOTTI - TASSA SULLE GARE
Legittimamente è stata esclusa la società dalla gara,per aver presentato un’offerta ritenuta nulla, in quanto corredata da una dichiarazione che circoscrive l’ambito di operatività della garanzia assicurativa, rispetto alle condizioni previste dal Capitolato assicurativo, infatti, il divieto di apporre condizioni all’offerta, è un principio che risponde alla salvaguardia della par condicio dei partecipanti, che sarebbe alterata dalla condizione apposta all'offerta di un partecipante
Nel caso in esame, per quanto riguarda l’esclusione da alcuni lotti, per mancato pagamento del contributo in favore dell’Autorità, si fa presente che le Istruzioni operative relative al versamento del contributo, riportano, nella FAQ n. 34, l’indicazione in base alla quale negli appalti di servizi e forniture, nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare contemporaneamente più lotti, il contributo è calcolato in base all’importo complessivo di gara. Risulta, pertanto, corretto il versamento effettuato dall’istante nella misura di € 100,00, fascia di contributo prevista dalla deliberazione dell’Autorità del 10.1.2007 in relazione all’importo dell’appalto in esame.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla U. s.p.a.. – servizi assicurativi suddivisi in n. 6 lotti. S.A: A. Direzione Generale di R.
AVVALIMENTO - LIMITI E DIVIETI
A fronte di requisiti di partecipazione molto stringenti e rigorosi previsti nel disciplinare di gara, come nel caso in specie, non può considerarsi conforme alla normativa una previsione che limiti o, addirittura, vieti l’utilizzo dell’avvalimento, istituto che, come noto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006, disciplina la possibilità, per un soggetto partecipante ad una gara, di dimostrare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante mediante le risorse e le capacità di un altro soggetto.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. S.r.l. – servizi di gestione del laboratorio di analisi chimico – microbiologiche della M. Acque con l’uso immediato delle apparecchiature installate nel laboratorio stesso. S.A.: M. Acque.
REVISIONE PREZZI
La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, posticipando il termine finale di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.
La qualificazione in un senso piuttosto che nell’altro è fondamentale per esaminare la richiesta di revisione dei prezzi, in quanto solo alle proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, mentre la disposizione non si applica nel caso di provvedimento con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
Va poi ricordato che il predetto art. 6 L. 537/1993 è considerato dalla unanime giurisprudenza norma imperativa, come tale non è suscettibile di essere derogata pattiziamente e le eventuali disposizioni negoziali contrastanti con la precitata disposizione non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.
AVCP - CONTROVERSIE
MASSIMA: Con il seguente comunicato il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato le modifiche apportate agli art. 6 e art. 7 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. 163 del 2006.
OGGETTO: Modifiche al Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
COMPETENZA AUTORITA' STATO-REGIONI
L’istituto della soluzione delle controversie, di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 è di immediata applicazione nella Regione Siciliana.
Nel caso in esame, la previsione del bando secondo la quale non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza, consente di ritenere che tale criterio vada applicato su tutte le operazioni aritmetiche effettuate per addivenire all’aggiudicazione.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L.D.F. s.r.l.– lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica nella strada comunale Terrenove (oggi via Imperatore Federico II) dell’incrocio con la S.S. 115 e per complessivi km. 2,500. S.A.: Comune di M. del V.
ISTANZA ALL'AVCP E NORMATIVA APPLICABILE
E’ irricevibile l’istanza avanzata dall’Impresa, in quanto la gara indicata in oggetto è stata bandita prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, comma 7, lettera n) del d. Lgs. n. 163/2006.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G.U. s.p.a. – fornitura e posa in opera della rete di teleriscaldamento collegata alla centrale di cogenerazione a biomassa di A.
RICHIESTA DI PARERE ALL'AUTORITA'
Il bando di che trattasi, è stato pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n.163/2006, si ritiene irricevibile l’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da P. S. s.c.a.r.l.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dalla società P. S. s.c.a.r.l. – pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di pulizia per il P.O. di A. – stazione appaltante ASL di C..
RICHIESTA DI PARERE ALL'AUTORITA'
Il bando di che trattasi, infatti, è stato pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n.163/2006. Quindi si ritiene irricevibile l’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da M. C. s.r.l. – lavori edili, interventi strutturali, impianti elettrici, idrico sanitari, termici, di condizionamento, antincendio ed allarme, lotto n. 8. S.A.: A. del D..
Pareri tratti da fonti ufficiali
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Istruttoria per i pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara (Precontenzioso) (aggiornato al 6 giugno 2013)
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Contributi in sede di gara (aggiornamento al 6 novembre 2012)
D1. Qual è l’oggetto del servizio, in che cosa consiste?
D2. L’istituto del Precontenzioso è ancora pienamente operante?
D3. Dove si possono trovare informazioni e indicazioni sul servizio?
D4. Come accedere al servizio?
D5. Con quali modalità si può presentare la domanda per accedere al servizio?
D6. Quali soggetti sono legittimati a presentare la richiesta di parere?
D7. Quali istanze sono sottoposte ad apposita istruttoria da parte dell’ufficio del precontenzioso di Avcp?
D8. Quali sono le informazioni da allegare all’istanza di parere?
D9. Quali sono i documenti da allegare all’istanza di parere?
D10. Nell’istanza di parere debbono essere segnalati eventuali controinteressati?
D11. Si può inoltrare l’istanza di parere congiuntamente ad altri soggetti?
D12. Nel caso in cui viene inoltrata una istanza di parere, al controinteressato viene data comunicazione?
D13. Qual è la finalità della comunicazione di avvio del procedimento?
D14. Quali sono i tempi e le modalità dell’audizione?
D15. Quali sono i tempi per ottenere un parere?
D16. Qual è il valore giuridico del parere di Avcp?
D17. Quando non si partecipa alla gara, è possibile utilizzare il Precontenzioso?
D18. E’ possibile utilizzare lo strumento del Precontenzioso dopo aver presentato ricorso al giudice amministrativo?
D19. Quali sono le conseguenze nel caso in cui nel corso dell’istruttoria di Avcp viene presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo?
D20. Quali sono le conseguenze nel caso in cui altri operatori che hanno partecipato alla stessa gara si rivolgono al giudice amministrativo per la medesima questione?
D21. Nella fase successiva all’aggiudicazione definitiva, a quale ufficio di Avcp i soggetti interessati si possono rivolgere?
D22. L’art. 243bis del Codice dei Contratti (introdotto con il decreto legislativo n. 53/2010) disciplina il nuovo istituto denominato informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Di che si tratta?
D23. È possibile utilizzare l’istituto del precontenzioso da parte della Stazione appaltante dopo la notifica dell’informativa di proporre ricorso?
D24. Dove si possono trovare i pareri di precontenzioso resi da Avcp a partire dal 2007?
D1. Tra i compiti dell’Autorità rientra anche quello di rendere pareri giuridici su casi concreti?
D2. Quali sono i soggetti giuridici legittimati a presentare richiesta di parere?
D3. Qual è, in particolare, la persona fisica legittimata a presentare la richiesta di parere?
D4. Come devono essere presentate le richieste di parere?
D5. Cosa deve contenere la richiesta di parere?
D6. In base a quali criteri l’UAG valuta l’opportunità di proporre al Presidente, tramite il Segretario Generale, l’avvio dell’istruttoria relativa alla questione sottoposta?
D7. In caso di accoglimento della proposta di apertura dell’istruttoria da parte del Presidente dell’Autorità, secondo quale ordine di priorità l’UAG sottopone al Consiglio lo schema di parere predisposto?
D8. Quando viene comunicata al soggetto richiedente l’apertura dell’istruttoria?
D9. Entro quanti giorni dovrà essere reso il parere richiesto?
D10 Quali sono le conseguenze nel caso in cui l’UAG non propone l’apertura dell’istruttoria per l’assenza delle condizioni di rilevanza di cui all’articolo 3 del Regolamento?
D11. Quale forma devono rivestire le comunicazioni fra l’Autorità e i soggetti interessati?
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Istruttoria dei quesiti giuridici (Aggiornato al 26 gennaio 2011)
A2. Quali provvedimenti ha emanato l’Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
A33. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nel comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
D1. Le stazioni appaltanti possono accettare il versamento del contributo mediante modalità difformi da quelle previste nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute?
D2. Entro quale termine le stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento?
D3. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?
D4. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, ecc.?
D5. Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo, sono esonerate anche dal pagamento del contributo all’Autorità previsto nella deliberazione del 15 febbraio 2010?
D6. Gli Enti pubblici che partecipano a procedure di scelta del contraente indette dai soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono tenuti al pagamento del contributo?
D7. La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione?
D8. Quali fattispecie sono escluse dall'obbligo del versamento del contributo?
D9. La richiesta del CIG e il versamento del contributo all’Autorità è dovuto anche per i contratti di cui agli articoli nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 del D. Lgs. n. 163/2006?
D10. Se la stazione appaltante è un organismo nazionale operante all’estero, cioè bandisce una procedura di affidamento da espletare in un Paese estero (quale USA, Giappone, Cina, Sud America) sussiste l’obbligo del versamento del contributo?
D11. Se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera deve versare la contribuzione?
D12. Come ci si deve comportare nel caso in cui l’operatore economico non sia italiano?
D15. Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l'importo a base di gara: all'importo delle lavorazioni più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza oppure all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento?
D13. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall'art. 4, comma 3, della deliberazione del 15 febbraio 2010? Possono rateizzare il pagamento dell'importo dovuto?
D14. Il contributo deve essere versato anche per contratti affidati in economia?
D17. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all'art. 1, lett. b) della deliberazione sono ugualmente tenuti a tale versamento?
D16. Ai fini dell'individuazione della soglia va tenuto conto dell'IVA?
D18. In caso di procedure ristrette in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo: nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta?
D19. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?
D20. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?
D21. In caso di consorzio di imprese, chi deve eseguire il versamento del contributo?
D22. È ammessa per gli operatori economici l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta?
D23. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste?
D24. Come deve essere calcolato l’importo del contributo se non è previsto un importo presunto o una base d’asta?
D25. Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo CIG e procedere al pagamento del contributo nuovamente?
D26. Se nel bando di gara per un servizio o una fornitura è previsto un periodo di 24 mesi e l’importo presunto posto a base di gara è espresso su base annuale, quale importo va considerato per il calcolo del contributo da versare all’Autorità?
D27. Le proroghe di contratti o convenzioni esistenti, sono sottoposte al pagamento di un nuovo contributo, ove venga stipulato un nuovo contratto?
D28. Qual è la procedura per ottenere il rimborso dell'importo versato ma non dovuto?
D29. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando?
D30. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento della gara?
D31. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di gara deserta o senza esito?
D32. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento superiore?
D33. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte?
D34. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?
D35. Stiamo avviando una procedura per lotti con importo complessivo posto a base di gara pari (o superiore) a € 150.000. Tutti i lotti sono esclusi dall’obbligo di contribuzione poiché appartenenti alle fattispecie di cui agli articoli 16, 17, 18 e 25 del Codice, come indicato nella sezione A delle Istruzioni operative. Siamo tenuti a registrare la gara?
D36. Stiamo avviando una procedura per l’acquisizione di beni e/o servizi con importo complessivo posto a base di gara inferiore a € 20.000 (ovvero di lavori con importo complessivo posto a base di gara inferiore a € 40.000). Siamo tenuti a registrare la gara?
D37. Abbiamo avviato una procedura non articolata in lotti e abbiamo già ottenuto il “numero gara” dal sistema Simog: siamo comunque obbligati a richiedere il CIG?
A1. Cosa deve intendersi per “Stazioni appaltanti di ambito statale” e “Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale” ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008? Quali sono le stazioni appaltanti tenute all’invio dei dati alla Sezione centrale dell’Osservatorio?
A2. Come deve essere effettuata la comunicazione dei dati nel caso di “associazioni di stazioni appaltanti”?
A3. Ai fini dell’individuazione della soglia di euro 150.000 cui riferirsi per verificare l’insorgenza o meno dell’obbligo dell’invio dei dati sui contratti secondo quanto specificatamente previsto dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008, quale importo rileva?
A4. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di appalto in lotti per il quale è stato preso un unico CIG?
A5. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di contratti per i quali non è stato richiesto il CIG?
A6. Quali sono gli adempimenti da porre in essere qualora non si sia provveduto ad acquisire il numero gara/CIG secondo le vigenti modalità ed a trasmettere i dati dei relativi contratti?
A7. Come devono comportarsi i soggetti tenuti alla trasmissione all’Autorità dei dati sui contratti pubblici, in caso di appalti aggiudicati contemporaneamente in lotti distinti?
A8. Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d’avanzamento, alle sospensioni, alle varianti, agli accordi bonari ed ai subappalti?
A9. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati di un contratto qualora, in corso d’opera, si verifichi il fallimento del soggetto esecutore?
A10. Sono soggetti alla trasmissione dei dati i contratti relativi alla concessione di mutui da parte di istituti finanziatori finalizzati al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di opere ed attività istituzionali delle stazioni appaltanti?
A11. Nel caso di contratti relativi alla concessione di mutui da parte di istituti finanziatori, come deve essere calcolato il valore complessivo stimato dell’appalto?
A12.Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di concessione di lavori pubblici e/o di servizi pubblici nei settori ordinari?
A13. Il concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice è assoggettato all’obbligo di trasmissione dei dati dei contratti affidati/aggiudicati?
A14. Le società concessionarie autostradali sono assoggettate agli obblighi di comunicazione dei dati in relazione a contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria?
A15. Nel caso di affidamento di servizi di tesoreria/cassa, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
A16. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
A17. Nel caso di affidamento di servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
A18. Nel caso di affidamento di servizi di portierato e reception, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
A19. Nel caso di contratti d’acquisto di terreni o fabbricati esistenti, occorre versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?
A20. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di gare d’appalto che si perfezionano non dando luogo ad una regolare aggiudicazione nei confronti di un concorrente?
A21. Con quale tempistica vanno trasmesse le schede informative relative ad appalti che prevedano prestazioni progettuali contestualmente all’esecuzione delle opere?
A22. Risultano assoggettate agli obblighi informativi verso l’Autorità gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire?
A23. Come posso ottenere la modifica e/o integrazione di schede già compilate e confermate?
A24. Come posso ottenere la cancellazione di schede “duplicate – compilate per errore – non dovute – ecc.” ?
B1. Qual’è la data da cui far decorrere il termine di 30 giorni per l'invio della scheda di aggiudicazione?
B2. Nel caso in cui non sia puntualmente individuabile il luogo di esecuzione del contratto e la prestazione sia richiesta con riferimento ad un ambito territoriale esteso, come si deve procedere nella valorizzazione del campo “Codice del luogo di esecuzione del contratto”?
B3. Nel quadro economico della scheda aggiudicazione è richiesto l’inserimento delle somme a disposizione, tanto per gli appalti di lavori, che per quelli di servizi e forniture. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati se, nel caso di servizi e forniture, non risultano somme a disposizione?
B4. Come occorre compilare i campi relativi alla sezione “Inviti e offerte/soglia di anomalia”, presenti nella scheda di aggiudicazione?
B5. Quali sono le corrette modalità di compilazione delle sezioni “Dati procedurali dell’appalto”e “Pubblicità dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” nel caso di appalti nei settori speciali, laddove è previsto che la gara possa essere indetta a mezzo di avviso periodico indicativo, avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara, ex art. 224, c. 1 del Codice?
B6. Quali sono le corrette modalità di compilazione della sezione “Prestazioni progettuali” presente nella scheda “Fase di aggiudicazione e di definizione della procedura negoziata”?
C1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa alla fase di “Inizio esecuzione del contratto”?
C2. Quali sono le date da indicare come inizio e fine fornitura nel caso di appalto di beni, nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche?
D1. Come vanno valorizzati i campi “Data stato di avanzamento” e “Importo SAL” della scheda relativa alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto con riguardo ad un appalto di lavori?
D2. Nel caso di appalto di lavori che preveda contabilizzazioni separate delle opere (ex art. 170 del D.P.R. n. 554/99), quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d’avanzamento dei lavori?
D3. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d’avanzamento nel caso di contratti di servizi o di forniture e nel caso di contratti “misti” nei settori ordinari di importo uguale o superiore a 500.000 euro?
D4. Quali sono le corrette modalità di comunicazione degli stati d’avanzamento relativi a contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari di importo ricompreso tra 150.000 e 500.000 euro?
E1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa all’evento “sospensione” dell’esecuzione del contratto?
E2. Nel caso la sospensione dei lavori abbia una durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale, quali sono i termini per l'invio dei dati al riguardo previsti?
E3. Come viene gestita la comunicazione dei “fatti specifici”, con particolare riferimento alle offerte dichiarate non congrue ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.P.R. n.554/99? Resta attivo il previgente sistema di trasmissione all'Avcp?
E4. Da quale data decorre l’obbligo di trasmissione della scheda relativa alla fattispecie di cui all’art. 129, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 554/99 (ipotesi di recesso)?