Art. 5. Regolamento e capitolati

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. lettera aggiunta dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

GERARCHIA TRA LE FONTI DELLA LEX SPECIALIS

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2016

In omaggio al principio di gerarchia tra le fonti della lex specialis, l’ipotetica discordanza tra la disciplina contenuta nel bando e quella contenuta nel capitolato speciale deve risolversi a favore della prima, che può essere integrata, ma non modificata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2010, n. 3963; 17 ottobre 2012, n. 5297; 24 gennaio 2013, n. 439; sez. II, 11 luglio 2013, n. 3735; sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; sez. V, 18 giugno 2015, n. 3104; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 3 gennaio 2014, n. 11).

ESAME SCHEMA REGOLAMENTO APPALTI SETTORI DIFESA

AVCP INTERVENTO 2011

Esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto del Governo n. 389.

SCHEMA DI REGOLAMENTO - PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2010

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

DEROGHE AL CODICE PER EVENTI CALAMITOSI DEL 2009

PCM ORDINANZA 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009, il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009. (Ordinanza n. 3847). (10A01844)

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO

AVCP REGOLAMENTO 2009

Regolamento sul patrocinio.

RIDUZIONE CAUZIONE OPE LEGIS

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Si riconosce alle imprese in possesso del certificato ISO 9000 una maggiore affidabilita' che, garantendo la stazione appaltante, consente di ridurre le garanzie finanziarie necessarie per partecipare alla gara: la riduzione della cauzione configura dunque un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva – attestata dal possesso della certificazione di qualita' – per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva l'automatica applicabilita' della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operativita'.

COMPETENZE STATO-REGIONI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2007

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale promosse con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo contro il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole «province autonome»; - dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; - dell'art. 98, comma 2.

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, dichiara inammissibili o infondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale:

- degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3.

ATTUAZIONE AL CODICE DEGLI APPALTI - SCHEMA DI REGOLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2007

Ministero delle infrastrutture - Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

RESPONSABILE PROCEDIMENTO E PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA

TAR TOSCANA SENTENZA 2007

L’ art. 21 legge n. 109/1994 (richiamata dalla ricorrente medesima) per gli appalti concorso prescrive che la commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice, mentre, a seguito del processo di riforma della Pubblica amministrazione culminato nel Decr. Legs. n. 80/1998, il rafforzamento della responsabilità dirigenziale ha comportato l’esigenza che il dirigente potesse seguire direttamente le procedure del cui risultato era tenuto a rispondere; esigenza che, in alcuni quadri normativi rinnovatisi alla fine degli anni 90, come quello relativo all’ordinamento degli enti locali, ha trovato un codificato punto di riconoscimento nell’inserimento (tra le attribuzioni di competenza dirigenziale) del potere di presiedere le commissioni di gara e di stipulare i contratti specularmente alla responsabilità per l’esito delle gare medesime (vedi art. 107 D.Leg.vo 267/2000); peraltro la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento – RUP, mentre, per altro verso, l’approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3°, 25.3.2005 n. 2132).

QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2007

D.P.R. 13 febbraio 2007 n.74 regolamento recante ulteriori modifiche al precedente regolamento di cui al D.P.R. n. 34/2000.

Il regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 c. 1 L. n. 400/1988 in materia di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici nel settore delle barriere di sicurezza sulle strade, è illegittimo in quanto la procedura seguita per l’emanazione del regolamento stesso non trova riscontro nelle previsioni della norma che l’Amministrazione afferma di avere applicato (art. 5 decreto legislativo n. 163/2006).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/10/2007 - INFERIORE A 150.000 EURO - QUALIFICAZIONE

Lavori di riqualificazione ambientale e riapertura della G.. Importo euro 140.000 circa di cui 4.500 di oneri per la sicurezza. Lavori prevalenti: disgaggio di parete rocciosa - assimilabili a categoria OS21. Altre lavorazioni di cui si compone l'appalto: Fornitura e posa in opera di scala metallica per ingresso grotta. Sistemazione del verde e creazione area di sosta. Creazione di percorso pedonale accessibile ai disabili. Allacciamento energia elettrica e acqua. L'area di intervento è soggetta alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. I requisiti richiesti sono quelli indicati nel DPR 34/2000 art. 28 comma 1 e comma 2. Essendo i lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti di cui sopra possono essere sostituiti da attestazione SOA. Quesito: il possesso di attestazione SOA sostituisce tutti i requisiti di cui all'art. 28. Anche i requisiti di cui al comma 2? Si può chiedere comunque il requisito di cui all'art. 28 comma 2 anche per le imprese in possesso di attestazione SOA? Tale requisito infatti consente di verificare che l'impresa abbia eseguito lavori effettivamente analoghi a quello oggetto di gara perchè la categoria OS21 è piuttosto generica. L'applicazione dell'art. 253, comma 30 del D.Lgs 163/06 è una facoltà o un obbligo in presenza di bene immobile sottoposto a disposizioni in materia di beni culturali e ambientali?


QUESITO del 20/09/2007 - APPALTO INTEGRATO

L'art. 253, comma 1-quinques, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 1, lettera t), del D.Lgs. n. 113/2007, dispone che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede se la sospensione dell'art. 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice stesso implichi solo l'impossibilità per una amministrazione aggiudicatrice di avviare procedure per l'affidamento di appalti integrati come disciplinati dal Codice oppure debba essere intesa come generalizzata sospensione di questo tipo di appalto, che però trova anche una disciplina nella direttiva 2004/18/CE. In altri termini si chiede se, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice, sia possibile avviare procedure di affidamento di un appalto pubblico di lavori sopra soglia comunitaria avente ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, sulla base della disciplina di cui alla Direttiva 2004/18/CE.