Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: qualificazione s.a.
Buonasera, sono l'ing. (...) Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia (FG), mando un quesito relativamente ad un'articolo del Codice dei Contratti. In particolare volevo chiedere un interpretazione sull'art. 37 comma 4, comma oggi sospeso fino al 30 giugno 2023. Il quesito è il seguente: può oggi un Comune, non capoluogo di Provincia, stipulare più convenzioni con centrali di committenza, soggetti aggregatori qualificati e stazioni uniche appaltanti? Nel caso pratico, può un Comune che ha già una convenzione in essere stipulata con una SUA (Stazione Unica Appaltante), stipulare anche un'altra convenzione con un'altra centrale di committenza o un'altra SUA? La condizione si pone oggi per l'ente per motivazioni soprattutto legate all'attuazione dei finanziamenti PNRR. Nello specifico, con riferimento all'art. 52 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, i comuni non capoluogo di provincia per procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per procedure inerenti opere finanziate con il PNRR e PNC hanno l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti. Considerato le diverse opere finanziate e le scadenze imposte dal PNRR sarebbe utile per il Comune avere più possibilità per l'espletamento delle gare con diversi soggetti e quindi stipulare più convenzioni, tipo due o tre con i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 37? Resto in attesa di un Vs parere/riscontro. Grazie per la collaborazione. Distinti saluti
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In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.
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Dal 1° luglio un Comune, stazione appaltante qualificata ai sensi del nuovo codice, può svolgere procedure di gara per appaltare interventi PNRR o sussiste ancora l’obbligo di centralizzazione previsto dall’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2029 posto che la norma dispone “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti”?
Il citato art. 1 consente l’applicazione delle ipotesi declinate nel comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2023 per gli appalti PNRR.
Se sussiste l’obbligo di centralizzazione della committenza di cui alla citata norma, essa si applica comunque integralmente consentendo fino al 31 dicembre 2023 ad una centrale di committenza, costituita tra Comuni non capoluogo in associazione ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, di svolgere procedure di gara PNRR a prescindere dal sistema di qualificazione previsto dal nuovo codice dei contratti?
Argomenti:
Si conferma che in base all'articolo 62, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti non qualificate "procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente"? L'art. 2 della Parte I dell'all. II. 4 riporta che "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", e apparentemente risulta difforme dalla sopraindicata disposizione normativa.
Inoltre, per strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, si intendono i mercati elettronici (ad es. MEPA, sia ODA che RDO) o, in generale, le piattaforme di e-procurement?
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Dal combinato disposto degli articoli 62, comma 18, 174, comma 5 e degli articoli 3 e 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023, la progettazione, l’affidamento (inclusa la stipula del contratto) e l’esecuzione dei contratti di concessione e partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo possono essere svolti solo da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c), che garantiscano la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Una stazione appaltante non qualificata:
- può comunque stipulare il contratto di concessione/PPP a seguito dell'aggiudicazione disposta in nome e per suo conto dalla SUA/CUC qualificata? E, qualora la risposta fosse negativa, la SUA/CUC dovrebbe stipulare un contratto in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata?
- può, almeno fino al 31 dicembre 2024 (art. 8, comma 3, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023), eseguire i contratti di concessione/PPP se iscritta all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP?
- può considerarsi soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi chi abbia in precedenza gestito contratti di concessione/PPP? E il responsabile dei servizi finanziari di un ente locale?
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Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, l’Istituzione Scolastica Autonoma, dotata di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell’art. 21 c. 4 della L. 59/97, è stazione appaltante centrale o sub centrale?
Argomenti:
Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.
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L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.
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Dobbiamo concedere la gestione di un impianto sportivo e l'art.174 co.5 del Codice prevede che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati. Cosa si intende per "stipulati"? Alla sola fase della selezione del concessionario o anche alla firma del contratto? Riteniamo improbabile la seconda soluzione, perché gli enti di piccola dimensione non solo non potrebbero gestire in autonomia i loro impianti sportivi, ma nemmeno affidarli in concessione. Riteniamo inoltre che nel nostro caso si applichi la norma speciale ex d.lgs.38/21, in particolare l'art. 6 dove, al co.3, il termine "affidamenti" sembra riferirsi alla sola fase della gara, per la quale un ente non qualificato deve appoggiarsi a una S.A. qualificata, e non anche alla stipula o firma del contratto, superando la limitazione dell'art. 174. Per le stesse ragioni riteniamo non applicabili le norme del Codice relative al Direttore dell'esecuzione, e che sia sufficiente affidare tale ruolo a una figura interna con esperienza ma senza riguardo alla qualificazione dell'ente.
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Il Comune è qualificato quale SA ai sensi del nuovo Codice Appalti D.lgs. 36/2023. Il Comune non è però CUC e quindi non può espletare gara PNRR: corretto?
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Il Comune di Cusago ha affidato tempo addietro la gestione delle lampade votive del cimitero ad un OE con contratto di concessione. Il contratto avrà naturale scadenza il 31 dicembre 2023.Il nuovo CCP disciplina le concessioni ( di servizi in questo caso) nel Libro IV parte I e II. In particolare l’art. 187comma 1 prevede che gli Enti concedenti possono mediante procedura negoziata senza bando consultando se esistono, n. 10 OE purché il valore della concessione sia inferiore alla soglia indicata dall’art. 14 comma 1 lettera a). Ora il valore della concessione per la gestione delle luci votive, automazione cancelli, ecc è di gran lunga inferiore atale soglia anche se il contratto fosse esteso per 15/20 anni, data la modestia del cimitero, ma sorge il dubbio sulla applicabilità o meno della delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 che sembrerebbe interdire l’affidamento dei contratti di concessione in modo autonomo e per qualuque importo, da parte di SA non qualificate come il Comune di Cusago. La dove si legge che ai fini dell’affidamento ed esecuzione di contratti di concessione e PPP di qualsiasi importo, le SA devono avere almeno la qualificazione di livello L2. Ora la domanda sorge spontanea. Il Comune di Cusago potrà autonomamente procedere ad affidare la concessione delle lampade votive con un importo forse inferiore ad € 140.000 oppure dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad una SA QUALIFICATA? La domanda principe è la seguente: entro quale soglia il Comune di Cusago (SA non qualificata) potrà agire autonomamente (se puo') per l'affidamento di contratti di concessione? Infine chiedo se per una corretta gestione della concessione è obbligatorio redigere quanto prescritto dall’art. 185comma 1 ponendo a base di gara o di negoziazione un progetto di fattibilità?
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Per l'affidamento di lavori servizi e forniture a valere sui Fondi PNRR un Comune di piccole dimensioni non qualificato, può avvalersi di una Stazione Appaltante - Ente Pubblico Economico - Qualificato ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 36/2023 (iscritto nell'elenco con disponibilità ad agire a favore di terzi)?
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Un comune non capoluogo di provincia può esperire in autonomia una gara per lavori sino a 500.000 euro per un progetto finanziato dal PNRR avendo la qualificazione per lavori sino a 5 milioni? O deve necessariamente e obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza?
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E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?
Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell'art. 62 del Codice deve appaltare lavori di importo inferiore ad Euro 500.000 finanziati con PNRR. Essendo superato il termine del 30.6.2024 di cui all'art. 1 c. 1 del d.l. 32/2019 (come prorogato dal d.l. 215/2023), può eseguire autonomamente la gara o deve ricorrere ad una stazione appaltante qualificata?
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Nel caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, l'art. 180 del d.lgs 36/2023, prescrive che:"1.le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse". L'art. 174 del Codice, in materia di qualificazione per i PPP rimanda all'art. 63. Il comma 18 dell'art. 63 prevede che progettazioine, affidamento ed esecuzione dei PPP (incluse concessioni), possano essere svolti da soggetti qualificati almento ai livelli intermedi (SF2/L2) di cui all'art. 63 c.2 b). Sulla scorta di quanto sopra e considerato l'allegato II.4 al codice, si chiede: 1) se in caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve in ogni caso essere qualificata contemporaneamente in fascia SF2 servizi ed L2 lavori; 2) se l'eventuale doppio obbligo di contemporanea qualificazione vale anche nel caso di concessione mista, a netta prevalenza di servizi (3,2 milioni), con lavori sotto addirittura la soglia di euro 500.000 (art. 62 c.1 Codice), circostanza che, ai sensi dell'art. 180, prescriverebbe invece l'applicazione delle disposizioni relative ai soli servizi e non certo ai lavori.
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In riferimento all'articolo 11 dell'allegato II.4, ed in particolare al comma 4-bis in tema di monitoraggio dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti, si chiede un chiarimento rispetto all'individuazione delle procedure oggetto di monitoraggio. In particolare: 1) considerato che il comma 4-bis del suddetto articolo fa riferimento alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara, si chiede se sono oggetto di monitoraggio solo le procedure per cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara o anche le procedure negoziate. 2) Considerato che il medesimo comma prevede che il monitoraggio abbia inizio a partire dal 1 gennaio 2025, si chiede se devono essere prese in considerazione: a) le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1 gennaio 2025; b) le procedure la cui data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata in data successiva al 1 gennaio 2025; c) le procedure la cui data di stipula del contratto è prevista in data successiva al 1 gennaio 2025, a prescindere dalla data di presentazione delle offerte.
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