Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: costo della manodopera
In sede valutazione anomalia offerta ex art.97 c.3 D.Lgs.50/16 per servizio logistica e facchinaggio, un concorrente ha giustificato il basso prezzo offerto con l'applicazione del CCNL SAFI-2013 utilizzato per determinare il costo orario del lavoro.
Tale costo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello elaborato dal MLPS per comparto terziario, distribuzione servizi:
Costo Orario Ditta Costo MLPS Scostamento
IV Livello 10,13 18,32 -45%
IV Livello Sost. 12,08 18,32 -34%
V Livello 9,53 17,19 -45%
Considerato che le tariffe del MLPS pur non essendo obbligatorie devono comunque essere prese a riferimento, si chiede di valutare se il CCNL SAFI possa considerarsi "contratto leader" maggiormente rappresentativo nel settore e zona in cui si eseguono le prestazioni richieste, ex art.30 c.4 D.Lgs.50/16 come indicato dal MLPS con nota prot.144775 del 26/07/16.
Si chiede quindi di fornire un parere in merito a tale questione visti gli scostamenti rilevati ex art.97 c.5 lett.d) D.Lgs.50/16 fra il costo orario offerto dalla Ditta e i minimi salariali retributivi elaborati dal MLPS per comparto terziario,distribuzione e servizi
Argomenti:
Con la presente si richiede se i costi della manodopera di cui all'art. 95, c. 10 debbano intendersi come comprensivi delle remunerazioni a vario titolo percepite da lavoratori autonomi ovvero da soci - lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto. In caso affermativo, si richiede altresì di conoscere quale parametro debba essere impiegato ai fini della valutazione della congruità di detti costi.
Argomenti:
L’art. 30, c. 4, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Se in corso di esecuzione la stazione appaltante viene a conoscenza (in quanto segnalato dalla cassa edile competente per territorio) che il CCNL applicato dall'impresa mandante del RTI aggiudicatario non è quello EDILE (che rappresenta l'oggetto dell'affidamento), cosa è tenuta a fare?
grazie
Argomenti:
Con la presente si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla compatibilità della disciplina dei servizi di natura intellettuale con quella dei servizi ad alta intensità di manodopera.
In particolare, si richiede se trovi applicazione ai servizi di natura intellettuale, la disciplina dell’art. 23, c. 16, quinto periodo del Codice, secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”, nonché dell’art. 105, c. 1, secondo cui “[…]. A pena di nullità, […] non può essere affidata a terzi […] la prevalente esecuzione […] dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
Argomenti:
Gentili, si chiede se ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" l'importo soggetto a ribasso da indicare nei documenti di gara vada indicato al netto dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante. Si ringrazia per la collaborazione.
Argomenti:
In riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, che testualmente riporta la seguente dicitura: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale ”, si pongono i seguenti quesiti:
1) se l'offerta economica, ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, debba essere costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera (importo quest'ultimo che si legge deve essere scorporato dall'importo a base d'asta, e che per ciò si presuppone in linea teorica non assoggettato al ribasso);
2) se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall'operatore economico in misura inferiore all'importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, debba considerarsi un importo che si aggiunge all'importo dell'offerta economica come sopra considerata ed oggetto solo di valutazione ai fini della congruità dell'offerta medesima.
Argomenti:
Il D.Lgs. 50/2016, all’art. 95 comma 10 prevedeva: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).Quindi in sede di affidamento il RUP effettuava le relative valutazioni per poter approvare l’aggiudicazione.
Il Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), all’art. 41 comma 14 prevede:
Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Sempre il nuovo Codice, all’art. 108 comma 9 prevede:
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
In sede di gara un concorrente – essendo i costi della manodopera già fissati – per rispettare l’art. 108 comma 9 indica i costi della manodopera, scrivendo o lo stesso importo messo in gara oppure un valore che si discosta un poco.Che tipo di valutazione dovrebbe fare il RUP?
Consideriamo anche l’art. 110 comma 5, che prevede (valutazione anomalia):
La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) ……………;
b) ……………;
c) ……………;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
Ci si chiede quindi come deve comportarsi il RUP. Grazie
Argomenti:
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e all’art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che, pur statuendo in modo chiaro l’incomprimibilità dei costi di manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara volte all’affidamento di lavori, servizi (ad eccezione di quelli di natura intellettuale) e forniture (ad accezione di quelle senza posa in opera), non chiariscono in modo altrettanto univoco la determinazione del corrispettivo dell’appalto nel caso in cui l’aggiudicatario indichi, nella propria offerta economica, un valore relativo ai costi di manodopera inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante nei propri atti di gara. Ai fini della determinazione del corrispettivo dell’appalto (importo contrattuale), si chiede se lo stesso sia costituito dall’importo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica (a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dai costi aggiuntivi di sicurezza stimati dalla stazione appaltante e dall’importo dei costi di manodopera stimati dalla stazione appaltante ovvero questi ultimi – nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante – siano da uniformare a detto valore indicato dall’aggiudicatario. Si osserva che, nel caso in cui il corrispettivo dei costi di manodopera sia da intendersi quello indicato dall’operatore economico in sede di gara, potrebbe verificarsi che l’offerta più conveniente non risulti essere quella corrispondente al maggior ribasso percentuale offerto.
Argomenti:
Buongiorno,
si chiede se in un bando che deve partire nei prossimi giorni, il costo della manodopera per lavori finanziati da fondi del PNRR sia o meno da scorporare e non assoggettare a ribasso
si ringrazia e si segnala l'estrema urgenza
grazie
Argomenti:
Ai sensi dell'art. 42 c.14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ma allo stesso tempo al successivo periodo afferma che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Si chiede, pertanto come si evince dall'interpretazione letterale del sopracitato comma, se sia corretto epurare l'importo a base di gara soggetto del costo della manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Nell'affermativa si chiede dunque come interpretare il periodo successivo del comma stesso "resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".
Argomenti:
Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13", si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l'offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art 108 comma 9 (l'esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all'interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.
Argomenti:
A norma del comma 14 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Il nuovo Codice, quindi, letteralmente, esclude dall'assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera. Ciò posto, alla luce del riscontro al Quesito Cod. 2154 del 19.07.2023 di Codesto Servizio di Supporto Giuridico e, per ultimo, della Delibera ANAC N. 528 DEL 15.11.2023 contenente l'interpretazione "sistematica e costituzionalmente orientata" dell'Autorità, come deve procedere una Stazione Appaltante in fase di determinazione dell'importo soggetto a ribasso nelle nuove procedure di gara da indire? In particolare: I costi della manodopera devono essere inclusi nell'importo soggetto a ribasso? O devono essere comunque esclusi, a norma della previsione del Codice?
Argomenti:
In fase di predisposizione del quadro economico per una gara di lavori inferiore a 150 mila euro sono emersi i seguenti dubbi interpretativi: 1) Il costo per la manodopera stimato dalla stazione appaltante in base al prezziario regionale si compone anche delle voci di spese generali e dell'utile d'impresa, quale importo della manodopera non è soggetto a ribasso? Il costo totale della stessa oppure il costo della manodopera al netto delle spese generali e utile di impresa? 2) Gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rientrano nell'importo assoggettato a ribasso d'asta? 3) La voce relativa agli imprevisti rientra anch'essa nell'importo da assoggettare a ribasso d'asta?
Argomenti:
La scrivente Azienda, società in house di un Comune e operante nei settori speciali, sta predisponendo una procedura di gara telematica, ex D. Lgs. n. 36/23, per l'affidamento di "Servizi assicurativi RCA sulla flotta bus, a libro Matricola, in tre lotti". Si domanda: .1 in relazione al c. 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/23, se vanno previsti - sia nei documenti di gara, sia nelle offerte dei concorrenti- i "Costi della manodopera", ovvero una conferma che le Polizze Assicurative per le garanzie RCA obbligatorie sono assimilabili ai "Servizi di natura intellettuale" non soggetti a tali specificazione; 2. Nell'ipotesi di scelta del criterio dell'OEPV, se non sussiste più l'obbligo di assegnare almeno 30 punti all'elemento prezzo e (conseguentemente) 70 agli elementi tecnici, e, quindi, sia possibile attribuire, ad esempio, 10 punti, o anche zero punti, all'elemento prezzo e il complemento all'offerta tecnica (90 o, addirittura, 100 punti); 3. Se vadano previsti, tra i criteri di aggiudicazione, anche misure di "parità di genere" e, in tal caso, se la previsione di attribuzione di punteggio di 5 punti su 70 al possesso della "Certificazione di parità di genere, UNI/PDR 125:2022 (o certificazioni equipollenti) soddisfi tale requisito premiale. 4. Se, anche per i contratti assicurativi, occorre rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3; 5. Se è possibile l'avvio d'urgenza.
Argomenti:
La Stazione appaltante ha regolarmente indicato nel disciplinare di gara il CCNL da applicarsi per la gara in oggetto. Un operatore economico ha indicato un CCNL diverso. La Stazione appaltante ha richiesto eventuale documentazione a supporto della dimostrazione dell'equivalenza dei due diversi contratti. L'operatore ha risposto non indicando l'equivalenza dei due contratti, ma ha dichiarato, che avrebbe applicato il CCNL indicato nella documentazione di gara, cambiando, in tal modo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara. E' possibile ammettere l'operatore economico alla procedura di gara, oppure lo stesso va escluso per aver modificato quanto dichiarato in fase di partecipazione?
Argomenti:
Visto che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, consente all'operatore economico di ribassare anche il costo della manodopera purché dimostri che ciò è possibile grazie ad una più efficiente organizzazione aziendale, si chiede se già in allegato all'offerta economica l'operatore economico debba allegare un documento con cui dimostra la possibilità di ribassare anche tale voce di costo oppure se tale documento possa essere prodotto successivamente, ossia nella fase di valutazione -da parte del RUP- della congruità dell'offerta stessa.
Si chiede se l'obbligo ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 per le stazioni appaltanti di indicare, nei contratti di lavori e servizi, i costi della manodopera ai sensi del comma 13 si applica anche agli affidamenti diretti?
Argomenti:
L’art. 41 comma 14 stabilisce che “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Il riferimento alla “documentazione di gara” deve essere interpretata nel senso che l’obbligo per la Stazione Appaltante di indicare i costi della manodopera è escluso per gli affidamenti diretti, posto che non presuppongono una gara? O è generica e ricomprende tutte le procedure di affidamento?
Argomenti:
Con la presente si pone il seguente quesito: questa stazione appaltante sta predisponendo gli atti per l’indizione di una gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli immobili della società mediante stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico. Nella gara è previsto lo svolgimento delle seguenti prestazioni: • a canone la cui stima, ivi compresa la manodopera, avviene analiticamente, ossia, prezzo unitario per quantità; • su richiesta per lavori/servizi a guasto non predeterminabili, la cui stima viene effettuate parametricamente per determinare il quantum economico (ad esempio costo medio dei guasti negli ultimi 3 anni) così come la manodopera ricavata dall’incidenza percentuale per la categoria lavori di riferimento (esempio OG1) sull’importo stimato. Secondo quanto disposto dagli artt. 41, co. 14 e 108, co. 9 del d.lgs. n. 36/2023, l’operatore economico è tenuto a presentare un’offerta economica costituita dal ribasso operato sull'importo comprensivo del costo della manodopera indicando in fase di offerta, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera oltre agli oneri in materia di sicurezza. Tale previsione normativa non presenta problemi di attuazione relativamente alle prestazioni a canone trattandosi di un confronto tra stima analitica della manodopera effettuata dalla stazione appaltante e stima analitica effettuata dall’operatore economico. Con riguardo, invece, alle prestazioni su richiesta trattandosi di un importo stimato parametricamente, il ribasso percentuale richiesto avverrà sul prezziario di riferimento demandando alla fase esecutiva (contratto applicativo dell’accordo quadro) la definizione analitica sia dei lavori sia della manodopera sulla base del ribasso unico percentuale offerto sul prezziario di riferimento. Il quesito riguarda, pertanto, la correttezza della previsione di un ribasso unico percentuale sul prezziario di riferimento, il quale comprende anche la voce di manodopera, per la componente su richiesta nell’ambito della procedura di gara da indire.
Argomenti:
Leggendo il Vs. riscontro al quesitito 2154 sembrerebbe capire che con il nuovo codice nulla sia cambiato in merito alla manodopera cioè: Importo soggetto a ribasso= importo lavori + costo manodopera ed in fase di aggiudicazione la SA verifica che l'appaltatore non applica costi manodopera inferiori a Tabelle Ministeriali: corretto? OPPURE: Importo soggetto a ribasso=importo lavori e questo può essere giustificato anche da costo manodopera inferiore a quello stabilito da SA in sede di gara. Nel caso, la SA continuerà a corrispondere il costo manodopera dalla stessa predeterminato in quanto l'eventuale ribasso giustificato sulla manodopera è stato inserito nel ribasso sull'importo lavori. Si chiede cortesamente chiarezza in merito: in internet si trovano bandi di ogni TIPO...c'è una gran confusione (perdonate il commento ma le procedure devono essere certe e chiare)
Argomenti:
Per i CCNL per i quali non sono state pubblicate le Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e quindi in dei costi orari di riferimento) come deve comportarsi la Stazione appaltante? Come si determina il costo della manodopera per la costruzione della base di gara?
Argomenti:
L'art. 11 del D.lgs. 36/2023 introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla S.A. nel bando di gara o negli inviti, seppur con facoltà da parte dell'operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti. La S.A. ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Si chiede: 1.se tale verifica debba essere fatta sempre e comunque anche nel caso in cui l'operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dalla S.A. con la medesima quantificazione e in caso affermativo quali sono le richieste che devono essere formulate da parte della S.A. 2. se tale verifica debba essere fatta anche nel caso di procedure di affidamento di lavori, tenendo conto che per i lavori pubblici l'art. 29 del D.L. 19/2024 prevede al comma 10 che prima di procedere al saldo finale dei lavori il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. L'art. 3 del DM 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.
Argomenti: