Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: collegio consultivo tecnico

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Grazie

I contratti stipulati con i professionisti individuati rientrano nella fattispecie dei servizi di ingegneria ed architettura (supporto al RUP) oppure nelle collaborazioni esterne ex art. 7 del D.Lgsl. 165/2001 (come riferitomi nell'ambito di alcuni corsi di formazione con miei dubbi), con tutte le caratteristiche di quest'ultime: pubblicità, selezione, limiti di importo con difficoltà di allineamento con quanto previsto nell'art. 6 in merito soprattutto alla individuazione dei compensi?

I compensi sono ripartiti tra Ente ed operatore? (dubbio nascente dalla disposizione dell'art. 6 nella parte n cui si dice che le somme necessarie sono attinte dal quadro economico dell'appalto: questo punto è rivolto per la competenza dell'Ente?)

Alla luce della pubblicazione di una imminente gara di appalto per la concessione del servizio in oggetto si chiede se , essendo un servizio di concessione e no lavori deve essere obbligatoriamente costituito il "Collegio consultivo tecnico" di cui all'art. 6 della L 120/2020.??

Viste le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 (LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI
ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.) che all'art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE) comma 1.2. punto 1.2.1. (Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma) recita testualmente "Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi."
Pertanto si chiede espressamente se la gara in oggetto "concessione del servizio di gestione dei rifiuti per 9 anni per 9 comuni dell'ARO BR1 importo base d'asta 165 milioni di euro" è obbligatorio o non è obbligatorio la costituzione del CCT.
p.s. Nella risposta al quesito si prega di inserire l'intero testo del nostro quesito al fine di avere contezza di domanda e risposta

L'art. 6 del DL 76/2020 conv. in legge 120/2020 stabilisce l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico soltanto nei lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria.
Nel caso di appalto integrato in cui, oltre ai lavori, l’aggiudicatario è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento, si chiede quale sia l'ipotesi corretta:
ipotesi 1) il collegio consultivo tecnico obbligatorio è tenuto a pronunciarsi anche su eventuali problematiche inerenti la progettazione esecutiva in quanto problematiche afferenti al contratto di servizi+lavori stipulato con l'aggiudicatario
ipotesi 2) per le problematiche inerenti la progettazione esecutiva deve essere nominato un collegio facoltativo.
In tale seconda ipotesi, si chiede inoltre se detto collegio facoltativo, può coincidere o meno con il collegio obbligatorio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

In merito al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, è stato espunta dal DL 77/2021 la previsione, prima presente nell’art. 6, c. 7 dl 76/2020, secondo la quale “In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.”
Le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 dicembre 2020:
al par. 6.1.1 prevedono che il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:
a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
e b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità
Inoltre al par. 6.2 prevedono un Gettone unico onnicomprensivo che spetta a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri.
Si chiede se, nel caso di assenza di determinazioni o pareri, non potendo più riconoscere il gettone omnicomprensivo, si debba comunque riconoscere la “parte fissa” sopra indicata oppure non si debba riconoscere nulla ai componenti del collegio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

collegio consultivo tecnico
QUESITO del 02/03/2022

Il decreto del MIMS del 17-1 2022 n^ 12 che adotta le "linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO", omissis... " all'art. 1 prevede che debba essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero.
Ora, a me non risulta pubblicato.
In mancanza di pubblicazione sulla GU possiamo ritenerlo NON VIGENTE e NON fonte di diritto ATTUALE?

Buongiorno;
si chiede:
1- possono far parte quali componenti dei CCT i dipendenti della stessa Amministrazione che è parte?;
2- in caso positivo come si può/deve pagarli sia nel caso sia un funzionario (con PO) che nel caso sia un dirigente.
Saluti

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
QUESITO del 10/10/2022

ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL DIPENDENTE PUBBLICO PER LE DETERMINAZIONI/PARERI RESI ALLA STAZIONE APPALTANTE IN QUALITA' COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NOMINATO PER UN APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, SI APPLICA LA NORMA PREVISTA DAL COMMA 9 ART. 61 DELLA LEGGE 133/2008?
GRAZIE

CCT e giurista
QUESITO del 17/11/2022

L'art. 2.6.2 delle Linee Guida CCT del DM 17 gennaio 2022 stabilisce che, nel caso in cui nessuna delle parti abbia nominato come membro un giurista, il Presidente del CCT debba essere necessariamente un giurista. Si chiede se questa disposizione valga solo nel caso di CCT con cinque componenti (come sembra logico e come risulta dal fatto che l'art. si riferisce appunto al CCT che abbia 5 componenti), oppure valga in ogni caso, quindi anche quando i membri sono solo 3.

Il comma 1 dell´art. 215 del dlgs n. 36/2023 prevede: “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”.
Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 Mln euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa.
L´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)".
Il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215.000 e 1.000.000 euro, mentre l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea
Ciò premesso, si chiede conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT sia obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscano alla soglia di 1.000.000 euro anziché alla soglia europea.

Dovendo costituire il CCT per un'opera PNRR sopra soglia, questo Ente ha nominato un proprio membro e lo stesso ha fatto l'appaltatore. I due membri hanno poi, di comune accordo, individuato un terzo membro quale Presidente del CCT. Il soggetto individuato come Presidente ha svolto la funzione di membro della Commissione giudicatrice per lo stesso appalto. Non si configura una causa di incompatibilità? E' possibile che un membro della Commissione giudicatrice di gara svolga la funzione di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico?

Linee guida ministeriali
QUESITO del 17/04/2024

La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati

Si chiede il seguente chiarimento rispetto alla lettura non chiara del punto 7.2.1. delle Linee Guida del MIT del 17/01/2022. In particolare, per corrispondere il compenso fisso, si chiede se sia necessario che il Collegio Tecnico consultivo abbia svolto: - PER APPALTI NON PNRR/PNC: almeno 4 riunioni (come da Linee Guida MIT) come previsto dal punto 7.2.1. in combinato disposto con 7.7.2. - PER APPALTI PNRR/PNC: le attività di cui al punto 4.1.2. delle Linee Guida MIT a prescindere dalle 4 riunioni minime richieste.

Il Comune di Sommacampagna sta costituendo un Collegio Consultivo Tecnico relativo ad un contratto già in corso di esecuzione, per la realizzazione in project financing di una discarica per rifiuti non pericolosi, dove lo stato di avanzamento dei lavori supera il 50% dell'importo del contratto stesso. Ancora dal 2019 insiste una controversia tra Comune e gestore della discarica in merito alla revisione del canone concessorio. In fase di definizione dei compensi dei componenti del CCT, il presidente individuato ed il componente della controparte sostengono la teoria che, ancorché oggi l'importo dei lavori eseguiti superi il 50% del valore contrattuale, la riduzione del 30% del valore della parte fissa del compenso prevista dall'art. 7.2.3 delle Linee Guida in oggetto non è da applicare in quanto il CCT andrà ad esprimersi su una controversia sorta precedentemente, ovvero quando l'importo dei lavori non superava la soglia del 50% dell'importo contrattuale. Stante il dettato dell’art. 7.2.3., il quale, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 all’art. 215 comma 1 del D.Lgs 36/2023, vige ancora nelle more dell’emanazione di nuove Linee Guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è applicabile il principio per il quale, potendosi il CCT esprimere anche su contestazioni già sorte nel passato nell’esecuzione del contratto dalla sua conclusione ad oggi, ovvero che coinvolgano opere o aspetti gestionali già intervenuti al momento dell’istituzione del CCT stesso, la riduzione prevista alla lettera i) dello stesso art. 7.2.3 non debba essere applicata nonostante al momento della effettiva costituzione del CCT l’avanzamento dei lavori è superiore al 50% dell’importo del contratto?

NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
QUESITO del 29/10/2024

La scrivente Stazione appaltante ha indetto procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio assicurativo di RCT/O che prevede un importo a base di gara di euro 900.000,00 al lordo di imposte, per la durata biennale del contratto, con facoltà di proroga per ulteriori due anni, per un valore complessivo di euro 1.800.000,00. Si chiede se l'obbligo di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 215 del D. Lgs 36/2023, debba intendersi con riferimento all'importo a base di gara, che nella fattispecie risulta inferiore a 1.000.000,00 di euro, o debba tener conto del valore complessivo dell'appalto.

In caso di concessione di costruzione e gestione di un parcheggio, dove il servizio di gestione è considerato come principale, è obbligatorio nominare il Collegio Consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del Dlgs 36/2023? In caso di risposta affermativa come va calcolato il compenso dei membri del CCT ? Sul valore dell'opera o sul valore della concessione ( fatturato generato per la durata della concessione)? Le attuali linee guida prevedono la definizione dei compensi per la parte fissa per le sole opere pubbliche.

Dopo aver proceduto all'istituzione dell'elenco, si richiede come debba procedere la stazione appaltante nella scelta dei Presidenti e dei componenti, tenendo conto della tipologia di appalto, per garantire la piena trasparenza, ad esempio, sorteggio o altro criterio; si chiede inoltre se l'Amministrazione possa o debba adottare un atto interno che preveda tale fase; (cfr. art. 1 e 2 allegato V2 del D. Lgs. 36/2023; linee guida, capitolo 2 (Costituzione, durata e requisiti), paragrafo 2.1 (Termini di costituzione e durata dell'incarico) e paragrafo 2.2 (scelta dei componenti e del Presidente)

Le linee guida prevedono, tra i requisiti per l'inserimento nell'elenco, l'iscrizione all'albo professionale, cfr capitolo 2 (Costituzione, durata e requisiti), paragrafo 2.4 (Requisiti professionali del Presidente e dei componenti), tuttavia per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle vigenti disposizioni ordinamentali, , non è consentita detta iscrizione ad eccezione di medici, architetti ed ingegneri, si richiedono quindi chiarimenti sulle corrette modalità di valutazione di richieste di inserimento che provengano da personale del predetto Corpo, che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non sono, ovvero non possono essere iscritti, per il predetto motivo, al relativo albo professionale.

Preso atto di quanto previsto dall'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023, si richiede quali adempimenti siano posti a carico della stazione appaltante, ove, per ragioni organizzative, non riesca a designare i propri membri del citato Collegio in tempo utile, atteso che, l'art. 2 comma 1 dell'allegato V.2 del predetto decreto legislativo si limita a prevedere che la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale (senza fornire ulteriori specificazioni).

Facendo seguito e riferimento al quesito n. 2643 del 17/04/2024, nel quale si attesta come, per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, CCT) debba essere determinato ai sensi dell'art. 1, c. 5, dell'All. V.2. al Codice, si chiedono chiarimenti su come si debba coordinare la previsione dell'All. con quelle del ivi richiamato art. 6 co. 7-bis, D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, (che a sua volta rimanda alle linee guida del MIT di cui al Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 ed in particolare all'art. 7). Il c. 5 dell'art.1 dell'Allegato V.2 al Codice, infatti, dispone che la parte fissa del compenso dei componenti del CCT non possa superare i limiti di cui all'art. 6, c. 7-bis del D.L. n. 76/2020; tuttavia l'art. 6 cit. sembra, invece, stabilire i limiti percentuali dei compensi del CCT "complessivamente" intesi (parte fissa e variabile) con riferimento all'intero collegio. Più dettagliatamente, si chiede pertanto se, in caso di appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro, il limite del 0.5 per cento del valore dell'appalto previsto dal citato articolo 6, comma 7-bis, lett. a), n. 1), è da considerarsi riferito ai compensi dei componenti del CCT complessivamente considerati (ossia comprensivi di parte fissa e variabile), ovvero alla sola parte fissa del compenso di ogni singolo componente, come sembrerebbe emergere dalla lettera del c. 5 dell'All. V.2 .

L'art. 215 del nuovo Codice dei contratti dispone l'obbligatorietà del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori, forniture servizi , in presenza di determinati valori contrattuali . Le nuovo norme del Codice (art. 215 - 219) non apportano significative differenze rispetto alla preesistente disciplina ma si limitano a consolidare e promuoverne l'utilizzo. L'attività del CCT deve intervenire, ad iniziativa della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque no oltre 10 gg. da tale data. Orbene, all'esito di una conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 si chiede di chiarire quale stazione appaltante ha l'obbligo di costituire il Collegio ricorrendone i presupposti: chi stipula l'Accordo Quadro oppure la stazione appaltante che aderisce allo stesso attraverso un contratto applicativo (atto di adesione)? A parere dello scrivente, la costituzione del CCT, previa individuazione dei relativi membri da apposito elenco all'uopo istituito, non può che competere alla stazione appaltante che aderisce all'Accordo Quadro (qualora il valore dell'atto di adesione rientri nei parametri di legge) e non alla centrale di committenza che stipula l'Accordo Quadro. Ciò, in virtù del fatto che si tratta di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto (nel caso di specie, l'atto di adesione) durante l'intero ciclo di vita, dalla stipulazione fino al termine della sua esecuzione.

Nell'ambito dell'accordo quadro CONSIP SAC2 è stato affidato un contratto di importo pari a € 10.655.500. In data 01/06/2023 è stato inserito l'ordine a portale Consip ed in data 11/07/2023 è stato stipulato il relativo contratto. Si chiede sotto che ambito di gestione del codice dei contratti ricade il suddetto contratto: DLGS 50/2016 o DLGS 36/2023 con particolare riferimento alla nomina del CCT e della gestione degli incentivi per funzioni tecniche. I fondi fanno capo ad una misura PNRR.

Visto l'art. 6, comma 7 e 8 bis del D.L. n. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020). Visto il comma 7 bis del medesimo che fissa quale limite massimo per i compensi complessivi del collegio, il "valore dell'appalto". Viste le disposizioni delle Linee guida MIMS (DM 17.1.2022) al paragrafo 7.2.1. Visto l'art. 215 del Codice e le modalità di costituzione del CCT ora definite all'allegato V.2. del Codice. In riferimento alle disposizioni normative citate (oltre che all'allegato V.2) si chiede: 1) ai fini della fissazione del limite massimo per i compensi complessivi del CCT, il valore del servizio e/o della fornitura è costituito dall'importo a base di gara o dal valore massimo stimato (comprensivo delle opzioni)? 2) nel caso di contratti di servizi e forniture, come si calcola la parte fissa del compenso dei componenti del CCT, posto che le linee guida fanno espresso riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori, calcolata sulla base del valore, delle categorie e della complessità delle opere? 3) è necessaria la nomina del CCT anche in caso di concessione di servizi (anche al di sotto della soglia comunitaria)? 4) è obbligatoria la presenza di un tecnico (ingegnere/architetto) quale membro del CCT, ai sensi dell'art. 2.6.2 delle Linee guida, anche se si tratta di servizi e forniture di natura non tecnica?

La Stazione Appaltante deve procedere alla nomina dei Componenti e del Presidente di un Collegio Consultivo Tecnico per un appalto di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023. L'Allegato V.2 del Codice, all'art. 1 co. 5, prevede che "la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'art. 6, co. 7-bis del DL 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/06/2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa". Il citato decreto, come convertito e modificato con la Legge 120/2020, prevede invece che i compensi "non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio" la percentuali disciplinate in base al numero di componenti ed al valore dell'appalto. Si chiede pertanto se, fermo restando che le modalità di calcolo della parte fissa del compenso fanno riferimento al punto 7.2.1.a) delle Linee Guida (Decreto 17/01/2022), è corretto determinare che LA SOLA PARTE FISSA del compenso, come descritto nel nuovo Codice, non può superare i limiti indicati al comma 7-bis dell'art. 6 del DL 76/2020, e NON l'intero compenso, come previsto dalla disciplina previgente. Se vero quanto sopra affermato, il compenso massimo è individuabile nella soglia pari al triplo della parte fissa, come determinata ai sensi delle Linee Guida e nei limiti indicati dal Codice.