Parere tratto da fonti ufficiali

Richiesta di parere al MIT in materia di determinazione dei compensi del CCT
QUESITO del 29/10/2024

Facendo seguito e riferimento al quesito n. 2643 del 17/04/2024, nel quale si attesta come, per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, CCT) debba essere determinato ai sensi dell'art. 1, c. 5, dell'All. V.2. al Codice, si chiedono chiarimenti su come si debba coordinare la previsione dell'All. con quelle del ivi richiamato art. 6 co. 7-bis, D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, (che a sua volta rimanda alle linee guida del MIT di cui al Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 ed in particolare all'art. 7). Il c. 5 dell'art.1 dell'Allegato V.2 al Codice, infatti, dispone che la parte fissa del compenso dei componenti del CCT non possa superare i limiti di cui all'art. 6, c. 7-bis del D.L. n. 76/2020; tuttavia l'art. 6 cit. sembra, invece, stabilire i limiti percentuali dei compensi del CCT "complessivamente" intesi (parte fissa e variabile) con riferimento all'intero collegio. Più dettagliatamente, si chiede pertanto se, in caso di appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro, il limite del 0.5 per cento del valore dell'appalto previsto dal citato articolo 6, comma 7-bis, lett. a), n. 1), è da considerarsi riferito ai compensi dei componenti del CCT complessivamente considerati (ossia comprensivi di parte fissa e variabile), ovvero alla sola parte fissa del compenso di ogni singolo componente, come sembrerebbe emergere dalla lettera del c. 5 dell'All. V.2 .

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