Applicazione dell'art. 7.2.3 delle Linee Guida approvate con Decreto 17.01.2022 dal MIMS
QUESITO
del 21/06/2024
Il Comune di Sommacampagna sta costituendo un Collegio Consultivo Tecnico relativo ad un contratto già in corso di esecuzione, per la realizzazione in project financing di una discarica per rifiuti non pericolosi, dove lo stato di avanzamento dei lavori supera il 50% dell'importo del contratto stesso. Ancora dal 2019 insiste una controversia tra Comune e gestore della discarica in merito alla revisione del canone concessorio. In fase di definizione dei compensi dei componenti del CCT, il presidente individuato ed il componente della controparte sostengono la teoria che, ancorché oggi l'importo dei lavori eseguiti superi il 50% del valore contrattuale, la riduzione del 30% del valore della parte fissa del compenso prevista dall'art. 7.2.3 delle Linee Guida in oggetto non è da applicare in quanto il CCT andrà ad esprimersi su una controversia sorta precedentemente, ovvero quando l'importo dei lavori non superava la soglia del 50% dell'importo contrattuale. Stante il dettato dell’art. 7.2.3., il quale, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 all’art. 215 comma 1 del D.Lgs 36/2023, vige ancora nelle more dell’emanazione di nuove Linee Guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è applicabile il principio per il quale, potendosi il CCT esprimere anche su contestazioni già sorte nel passato nell’esecuzione del contratto dalla sua conclusione ad oggi, ovvero che coinvolgano opere o aspetti gestionali già intervenuti al momento dell’istituzione del CCT stesso, la riduzione prevista alla lettera i) dello stesso art. 7.2.3 non debba essere applicata nonostante al momento della effettiva costituzione del CCT l’avanzamento dei lavori è superiore al 50% dell’importo del contratto?
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