Parere tratto da fonti ufficiali

Determinazione del compenso del Collegio Consultivo Tecnico
QUESITO del 27/02/2025

La Stazione Appaltante deve procedere alla nomina dei Componenti e del Presidente di un Collegio Consultivo Tecnico per un appalto di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023. L'Allegato V.2 del Codice, all'art. 1 co. 5, prevede che "la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'art. 6, co. 7-bis del DL 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/06/2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa". Il citato decreto, come convertito e modificato con la Legge 120/2020, prevede invece che i compensi "non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio" la percentuali disciplinate in base al numero di componenti ed al valore dell'appalto. Si chiede pertanto se, fermo restando che le modalità di calcolo della parte fissa del compenso fanno riferimento al punto 7.2.1.a) delle Linee Guida (Decreto 17/01/2022), è corretto determinare che LA SOLA PARTE FISSA del compenso, come descritto nel nuovo Codice, non può superare i limiti indicati al comma 7-bis dell'art. 6 del DL 76/2020, e NON l'intero compenso, come previsto dalla disciplina previgente. Se vero quanto sopra affermato, il compenso massimo è individuabile nella soglia pari al triplo della parte fissa, come determinata ai sensi delle Linee Guida e nei limiti indicati dal Codice.

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