Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Offerta economicamente più vantaggiosa

Questa amministrazione intende bandire una gara di appalto di opere pubbliche con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo a base di gara è sotto soglia comunitaria. Poiché l'opera da realizzare presenta elementi di architettura sostenibile, si intenderebbe valutare l'esperienza dei partecipanti nel settore della bioarchitettura, attribuendo alla medesima un punteggio. Ciò al fine di garantire che siano preferiti i partecipanti che sono in grado di operare con i materiali e i processi specifici richiesti. Si segnala in proposito: - che non esistono categorie ai sensi del d.p.r 34/2000 che consentano di tenere presenti tali aspetti, sicchè l'esperienza non è valutabile in sede di qualificazione. - che la Commissione europea nel manuale "Acquistare Verde" afferma espressamente che "gli appalti nei quali la competenza tecnica a livello ambientale puòà essere particolarmente importante includono (...), gli appalti nel settore delle costruzioni, gli appalti relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione degli edifici", e che "Nei criteri relativi alla capacità tecnica uno strumento utilie per l'integrazione dei criteri ambientali è la documentazione che mostra i contratti eseguiti. In caso di appalti verdi è possibile utilizzare questo criterio per richiedere alle società la prova delle precedenti esperienze in questo tipo di appalti". Di tali principi tuttavia non si potrebbe tenere conto stante l'attuale giurisprudenza del COnsiglio di Stato (Vedi C.d.S V, 4/4/2006 n. 1753, che pur in materia di servizi afferma un principio generale)..

L’art.84 del d.lgs.163/06 regola le commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . IL comma 4, stabilisce, che i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta . Si pone, quindi, il quesito, in una ASL questa limitazione opera per il farmacista che ha collaborato alla stesura del disciplinare tecnico unitamente agli utilizzatori del bene/ servizio e che funge, poi, da tramite nella consegna del bene aggiudicato? Si pensi a tutti reparti ospedalieri dove le consegne ai reparti avviene per il tramite dei farmacisti. Oppure tale limitazione riguarda solo coloro che di fatto hanno la gestione materiale del bene oggetto di gara (es. operatori dei reparti, medici e altro)?

IL NS. Ente ha indetto una gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di portierato presso i collegi universitari dell'Ente.La società prima classificata è stata esclusa in quanto nelle giustificazioni prodotte insieme all'offerta economica ha affermato che al proprio personale sarà applicato il ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati, quindi un contratto inconferente ed inappliocabile nel caso di specie. Si precisa che l'art. 3 del capitolato d'appalto indica la somma che la presunta dell'appalto è stata ottenuta in base alla tariffa oraria FISE.

Ipotesi di verifica offerta anomala in un appalto di lavori pubblici mediante offerta economicamente più vantaggiosa: deve essere verificata anche l'offerta tecnica oltre a quella economica? Se si in quale modalità?

SANZIONE PER MANCANZA DURC
QUESITO del 02/02/2011

L'art. 84, c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - che i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In merito a ciò, si chiede – in base alla giurisprudenza succedutasi nel tempo – se tale disposizione - sia applicabile per i Comuni aventi qualifiche Dirigenziali anche nelle procedure in economia per l’affidamento di lavori/servizi/forniture, e più specificatamente se il responsabile del procedimento e/o se il responsabile dell’istruttoria non debbano far parte della Commissione di gara, in un Ente ove vi possano essere altre figure che possono svolgere i compiti di Commissario anche se di qualifica inferiore al funzionario responsabile del procedimento e/o istruttoria?

Si chiede se il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia obbligatorio nel caso di affidamento di incarichi attinenti servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, di cui all'art. 267 DPR 207/2010, oppure se si può scegliere diutilizzare il criterio del prezzo più basso.

Si chiede se, nell'ambito degli appalti per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa il "metodo del confronto a coppie" per il calcolo dei coefficienti da parte dei commissari sia obbligatorio e l’unico applicabile? In tal senso parrebbe prescrivere l'allegato M al D.P.R. 207/2010, lasciando alla SA unicamente la scelta "una volta terminati i confronti a coppie" o alle linee guida dell'allegato G (di fatto solo punto a numeri 1 e 2) ovvero "il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie."

Negli appalti di “lavori”, l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento “prezzo”, secondo quanto previsto dall’allegato “G” del DPR 207/2010 viene effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito. Si chiede pertanto se in alternativa ai metodi sopra indicati, l’attribuzione di tale punteggio possa avvenire tramite “proporzionalità inversa degli importi offerti”, considerando tale metodo come rientrante in uno degli “altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica”, il cui utilizzo rimane comunque possibile anche alla luce di quanto riportato nelle determinazioni n. 4 del 20.05.2009 e n. 7 del 24.11.2011 dell’AVCP? Con applicazione della proporzionalità inversa, all’importo minore viene assegnato il punteggio massimo, mentre agli altri importi il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: importo minore --------------------- x punteggio massimo prezzo importo in esame Nelle offerte a ribasso percentuale il calcolo viene effettuato sulla base degli importi ribassati.

ho lanciato una RDO su MEPA per un servizio informatico con base d'asta di €23.500,00 utilizzando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più conveniente. Volevo sapere se anche per gli acquisti di importo inferiori a 40.000,00 vale l'art 77 del d. leg.vo n° 50 (e successive modifiche) per quanto riguarda la nomina della commissione di aggiudicazione. In particolare vorrei sapere se: 1) per acquisti <40.00,00, con offerta economicamente più conveniente poiché si tratta di affidamento diretto, il RUP può valutare la gara con l’assistenza di 2 testimoni oppure è necessario ricorrere alla nomina, con atto formale, della commissione di valutazione? 2) IL RUP può ricoprire il ruolo di presidente della commissione di valutazione? 3) Il Presidente può essere un funzionario dell’amministrazione o deve essere un dirigente della stessa amministrazione? Grazie per l'attenzione