Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Affidamento

Affidamento - Illuminazione
QUESITO del 15/02/2007

E' possibile aggiudicare una gara con apposito provvedimento (nel nostro caso trattasi di Comune, quindi si adopera la determinazione adottata dal parte del Respondabile di area) senza prendere l'impegno di spesa con lo stesso provvedimento ma demandando ad un atto successivo all'aggiudicazione stessa l'assunzione del relativo impegno di spesa?

Affidamento
QUESITO del 04/01/2008

La differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (recentemente modificato ad opera della l. 248/06) risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto (definito all’art. 1655 cod. civ.), mentre il conferimento di incarico professionale fa parte dei contratti di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. cod. civ. In particolare, mentre l’incarico professionale risulta caratterizzato da una prestazione di natura personale da parte del consulente, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del relativo rischio di gestione, finalizzata all’espletamento del servizio dedotto in contratto. Nel caso di specie, in base agli elementi forniti, pare che l’interesse dell’amministrazione sia quello di concludere un contratto al fine ottenere, dietro corrispettivo, determinate utilità, affidando ad un soggetto qualificato l’espletamento di una attività di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che quanto descritto rientri nell’ambito di operatività del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Ciò posto, e venendo alle modalità di selezione dell’appaltatore, è in primo luogo applicabile l’art. 29 del citato d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., concernente il calcolo dell’importo stimato del contratto da affidare. Si concorda, inoltre, con quanto si afferma nel quesito a proposito dell’opportunità di procedere ad un affidamento unitario, in quanto ciò consente di conseguire economie di scala ed evita di incorrere in un artificioso frazionamento. Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, si rammenta che ciò è possibile, nell’ambito dei servizi, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.

Affidamento - Normativa applicabile
QUESITO del 27/12/2007

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?

Affidamento
QUESITO del 23/01/2008

Può un tecnico comunale, assunto a tempo pieno, essere incaricato da un altro comune della redazione di un progetto di un opera pubblica? Se la cosa fosse possibile si otterrebbe lo scopo di incaricare della progettazione una persona senz'altro competente e si avrebbe anche un risparmio in termini economici.

Affidamento
QUESITO del 30/10/2007

Mi sono imbattuto in un'analisi, in appresso riportata, riguardo l'affidamento di incarichi a Università che è eretica rispetto ad altre. Vorrei il vostro parere dirimente: è possibile l'affidamento a dipartimento universitario al di fuori del D.lgs 163/06? "L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del d. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”, termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l’esercizio professionale di una attività economica. Si richiama al riguardo l’articolo 2082 del codice civile, secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il discrime fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza."

Con riferimento alle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 244/07, si chiede di conoscere se è possibile affidare incarichi di collaborazione professionale coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività tecniche e/o amministrative a supporto del responsabile del procedimento. Si chiede inoltre di capire se tali attività possono essere espletate anche da profili diversi non in possesso della laurea, come ad esempio i geometri o il ragioniere. Se valgono anche per questo ambito di attività (lavori pubblici) i limiti di importo degli incarichi che definiscono la collaborazione come occasionale.

Affidamento
QUESITO del 16/09/2011

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006, reintroducendo la possibilità di ricorrere all’istituto della “forcella” nelle procedure ristrette di servizi. L’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il numero massimo dei candidati da invitare in caso di utilizzo dell’istituto della “forcella”, non è stato modificato dal D.L. 70/2011, e contempla solamente il ricorso alla “forcella” nei casi che prevedeva l’art. 62 comma 1 del codice prima delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo, e cioè disciplina solamente i casi relativi a procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e il dialogo competitivo, e non anche la procedura ristretta. Volendo ricorrere alla procedura ristretta utilizzando l’istituto della forcella per l’affidamento di un servizio di progettazione di importo sopra soglia comunitaria, e volendo disciplinare nel bando il numero massimo di candidati da invitare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi risultasse superiore al numero massimo indicato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere comunque effettuata come previsto dall’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, oppure si possono utilizzare altri criteri, da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo completamente al sorteggio pubblico, e non solo per metà candidati, così come previsto dall’art. 265 citato?

Si chiede se, alla luce di quanto disposto dall’articolo 177 del decreto legislativo n. 50 /2016 e della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 3708/2017, il concessionario, scelto mediante procedimento ad evidenza pubblica, che non realizzi direttamente i lavori, possa legittimamente procedere all’affidamento diretto dei lavori stessi oggetto della concessione.