Parere tratto da fonti ufficiali

Affidamento
QUESITO del 04/01/2008

La differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (recentemente modificato ad opera della l. 248/06) risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto (definito all’art. 1655 cod. civ.), mentre il conferimento di incarico professionale fa parte dei contratti di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. cod. civ. In particolare, mentre l’incarico professionale risulta caratterizzato da una prestazione di natura personale da parte del consulente, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del relativo rischio di gestione, finalizzata all’espletamento del servizio dedotto in contratto. Nel caso di specie, in base agli elementi forniti, pare che l’interesse dell’amministrazione sia quello di concludere un contratto al fine ottenere, dietro corrispettivo, determinate utilità, affidando ad un soggetto qualificato l’espletamento di una attività di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che quanto descritto rientri nell’ambito di operatività del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Ciò posto, e venendo alle modalità di selezione dell’appaltatore, è in primo luogo applicabile l’art. 29 del citato d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., concernente il calcolo dell’importo stimato del contratto da affidare. Si concorda, inoltre, con quanto si afferma nel quesito a proposito dell’opportunità di procedere ad un affidamento unitario, in quanto ciò consente di conseguire economie di scala ed evita di incorrere in un artificioso frazionamento. Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, si rammenta che ciò è possibile, nell’ambito dei servizi, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.

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