Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA: IL TERMINE ASSEGNATO PER LE SPIEGAZIONI HA NATURA ORDINATORIA E ACCELERATORIA (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il termine "non superiore a quindici giorni" previsto dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per la presentazione delle spiegazioni sull'anomalia dell'offerta non ha natura perentoria, bensì ordinatoria e acceleratoria, potendo essere oggetto di proroga discrezionale da parte della stazione appaltante in ragione della complessità dell'istruttoria e del principio del risultato. In sede di giustificazioni, l'offerente può legittimamente rimodulare le voci interne dei costi della manodopera, anche variando il CCNL indicato in offerta per attività secondarie (nella specie inferiori al 30% delle prestazioni), a condizione che l'importo complessivo del costo del lavoro e l'assetto economico dell'offerta rimangano invariati, non configurandosi in tal caso una modifica essenziale dell'offerta ma un lecito esercizio dello ius variandi.

"In effetti l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 presenta diversi aspetti innovativi rispetto alla disciplina della verifica delle “offerte anormalmente basse” contenuta nell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, tra cui la riduzione delle tempistiche di instaurazione e svolgimento del contraddittorio procedimentale.

In proposito, l’art. 110, comma 2, prevede che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti, con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnino “a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”, mentre nella disciplina previgente il termine era “non inferiore” a quindici giorni (art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Va evidenziato che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non è qualificato dalla norma come perentorio, e per tale ragione - nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico - va reputato ordinatorio (cfr. in termini, Cons. Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; più in generale sul termine di conclusione del procedimento, Cons. Stato, VII, 30 luglio 2024, n. 6854, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, il termine va inteso come sollecitatorio od ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto).

Più in particolare, si tratta di termine “acceleratorio”, finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile: esso deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, avendo essa ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge.

In tale senso è da intendersi il passaggio della Relazione al Codice approvato col d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui detto termine “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge”, a tutela delle esigenze di celerità della proceduta, laddove il d.lgs. n. 50 del 2016 mirava piuttosto a tutelare le esigenze del “concorrente” fissando il termine minimo cui la stazione appaltante si sarebbe dovuta attenere.

Per tale ragione, esso, come è proprio dei termini ordinatori, è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico e la richiesta di proroga è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante."

[...]

va comunque ribadito che, in linea di principio, le modifiche che coinvolgono i livelli degli operai impiegati, il costo medio orario e, di conseguenza, anche il monte ore complessivo degli addetti ai servizi rientrano nel ius variandi consentito in sede di giustificazioni, quando, sotto il profilo economico, non venga modificato l’importo complessivo del costo della manodopera (come è incontestato sia accaduto nel caso di specie) e, sotto il profilo tecnico, non venga alterata la natura sostanziale dell’offerta, in quanto ci si limiti ad una rimodulazione interna delle risorse (come ritenuto nel caso di specie dal T.a.r.: cfr. , in particolare, al punto 5.2, dove, a proposito della riduzione del costo medio orario della manodopera e del correlato incremento del monte ore, si osserva che “si tratta, per entrambe le voci, di scostamenti quantitativi marginali, riconducibili entro la soglia fisiologica di tollerabilità che la giurisprudenza costantemente ammette nel valutare la sostanziale compatibilità dell’offerta tecnica aggiudicata rispetto all’originario impegno negoziale e che ben può rientrare nei limiti dello ius variandi riconosciuto in capo all’operatore economico nella fase di giustificazione dell’anomalia.

Lungi dal configurare una modifica sostanziale dell’offerta, le giustificazioni rese da Ital Sem si sono limitate a una diversa allocazione interna delle risorse, in piena conformità ai principi consolidati secondo cui la verifica di anomalia non mira a sanzionare imprecisioni formali, bensì ad accertare la serietà e affidabilità dell’offerta nel suo complesso.”).

Si tratta di un approdo giurisprudenziale, in tema di costi della manodopera, venutosi a consolidare nel vigore del Codice del 2016, per il quale “la rimodulazione dell’organizzazione del personale non dà luogo a un’alterazione del contenuto dell’offerta, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, a condizione che l’offerta economica risulti, nel complesso, sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara” (così C.G.A.R.S., 6 agosto 2024, n. 621, citata in sentenza; ma cfr., nello stesso senso, da ultimo anche Cons. Stato, III, 10 dicembre 2025, n. 9696, dove si evidenzia la necessità di “tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica di anomalia)”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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