Giurisprudenza e Prassi

NEGLI APPALTI SOTTO-SOGLIA LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ CONDURRE UNA VERIFICA DI CONGRUITÀ ELASTICA, PRIVILEGIANDO LA SOSTANZA DELL'ATTENDIBILITÀ DELL'OFFERTA (54)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZ 2026

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle singole voci di costo, ivi compresa la variazione del CCNL di riferimento, a condizione che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica e sia garantita l'equivalenza delle tutele per i lavoratori, non configurandosi in tal caso una modifica sostanziale dell'offerta ma un mero chiarimento.

"A tal proposito, è nota al Collegio la differenza tra chiarimenti resi in sede di giustificativi dell’anomalia e modifica dell’offerta economica, vedasi, fra tante Consiglio di Stato sez. V, 2/08/2021, n. 5644 “In sede di verifica della anomalia dell’offerta è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori; tale ammissibilità incontra (di là dalla rigidità delle voci di costo inerenti gli oneri di sicurezza aziendale) il solo limite del divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; la riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori della stessa, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è, per l’appunto, di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta.

Alternativa disgiuntiva, il cui confine, come risulta anche dalla massima riportata, viene superato tutte le volte in cui, coi chiarimenti resi, l’equilibrio economico originario dell’offerta subisce alterazioni, per il diverso peso attribuito alle singole voci di costo.

[...] è provato che, nonostante la modifica del CCNL di riferimento – e la cosa non deve sorprendere, perché l’indicazione di altro CCNL diverso da quello del bando è ammissibile a parità di trattamento dei lavoratori, come si vedrà infra –l’offerente, poi aggiudicataria, avrebbe sostenuto i medesimi costi indicati in domanda.

D’altro canto, in diritto, l’operazione era assolutamente ammissibile, posto che, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art.11 del d. lgs. n.36/2003 l’operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato. Or dunque, stante questa possibilità, va da sé che l’eventuale modifica dell’indicazione del contratto nazionale, con “ritorno” a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell’offerta economica, tale da alterarne l’originario equilibrio."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)