LA VERIFICA DI EQUIVALENZA TRA IL CCNL INDICATO DALL'ENTE E QUELLO APPLICATO DALL'OPERATORE ECONOMICO E' UN ADEMPIMENTO ISTRUTTORIO OBBLIGATORIO E VINCOLATO (11)
In tema di appalti pubblici, l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante, qualora l'operatore economico dichiari di applicare un CCNL differente da quello indicato nei documenti di gara, di procedere a una verifica sostanziale dell'equivalenza delle tutele economiche e normative.
Tale verifica non può risolversi nell’implicito ed acritico recepimento della dichiarazione resa dal concorrente, ma necessita dell’espressione di un autonomo giudizio da parte dell’Amministrazione, di cui deve esservi formale traccia nella documentazione di gara, non essendo ammessa l'integrazione motivazionale postuma in pendenza di giudizio.
"La produzione, unitamente all’offerta, della dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato dall’offerente, ove diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, non era richiesta dal disciplinare di gara, né è comunque richiesto dalla legge: l’omessa sua presentazione, già in fase di offerta, da parte di T. non integra, pertanto, una ragione di esclusione, emergendo per converso dallo stesso comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023 che la Stazione Appaltante, antecedentemente all’aggiudicazione, debba acquisire la relativa dichiarazione dell’operatore economico e procedere alla sua verifica. Il legislatore, pertanto, individua tale momento quale determinante per l’avvio del sub procedimento di verifica dell’equivalenza, non essendo condivisibile – in assenza di una espressa richiesta da parte della lex specialis di gara (cfr. Tar Lecce, Sez. II, n. 388 del 16.3.2026) – un effetto autonomamente escludente per il concorrente che non abbia già prodotto in uno alla offerta la dichiarazione di equivalenza del contratto dalla stessa applicato a quello prescelto dalla Stazione Appaltante.
In analogo senso, del resto, si è espressa l’Autorità di settore nella Relazione Illustrativa al “Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209”, secondo cui “la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione. La sua anticipazione si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. Si precisa, inoltre, che oltre alla possibilità per le stazioni appaltanti di chiedere l’anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele nell’offerta economica (sulla base delle considerazioni appena esposte), è possibile prevedere nel disciplinare di gara l’anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele anche in altra sede dell’offerta, ad esempio nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica, fermo restando che la mancata allegazione della stessa non costituisce causa di esclusione”: sicché il disposto dell’art. 5 dell’Allegato I.01 va inteso nel senso che la trasmissione della dichiarazione già in sede di offerta sia consentita al fine di agevolare il giudizio della Stazione Appaltante sull’anomalia dell’offerta, ma che l’omissione in quel frangente non determini alcun pregiudizio [...]"
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"[...] la verifica di equivalenza è una valutazione tecnico-discrezionale che va obbligatoriamente svolta dalla Stazione Appaltante, di cui occorre vi sia formale traccia nella documentazione dell’attività di gara e che non può risolversi nell’implicito ed acritico recepimento della dichiarazione resa dal concorrente, ma necessita dell’espressione di un autonomo giudizio da parte dell’Amministrazione [...]"
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