SUBCONTRATTI - VANNO VERIFICATI I REQUISITI GENERALI DEI SUBCONTRAENTI SOLO IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO (119.2)
Come sottolineato anche da codesta amministrazione, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. A livello normativo, poi, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto (cfr. art. 119, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 36/2023).
Ne deriva che - stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto - in tali ipotesi ed in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale.
L'Autorità ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 119 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 (ovvero se previsto dalla legge di gara). Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.
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