LEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE
L'individuazione delle specifiche tecniche di una fornitura costituisce estrinsecazione di ampia discrezionalità amministrativa, spettando alla stazione appaltante la ricognizione delle esigenze da soddisfare. Ne consegue che il mancato rispetto di un requisito tecnico minimo, chiaramente indicato come obbligatorio nella lex specialis, determina legittimamente l'esclusione del concorrente, non potendo tali carenze essere giustificate attraverso un'interpretazione riduttiva delle clausole di gara né attraverso il principio di equivalenza se manca la prova della conformità sostanziale alle prestazioni richieste.
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