QUOTE DI ESECUZIONE "ONNICOMPRENSIVE" E CARENZA DEI REQUISITI DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI NEL RTI: SOCCORSO ISTRUTTORIO INAMMISSIBILE (101)
In sede di gara pubblica, l'impegno ad eseguire l'appalto secondo una determinata ripartizione delle quote deve essere definito al momento della partecipazione, in quanto formalizza la misura della responsabilità e dei requisiti di qualificazione necessari in capo a ciascun associato; ne consegue che, se la mandante dichiara di eseguire una quota percentuale del "totale delle prestazioni" senza escludere i servizi specialistici per i quali è priva di iscrizione ANGA, l'esclusione è legittima e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, costituendo quest'ultimo un rimedio non utilizzabile per correggere errori contenuti nell'offerta o per modificarne l'assetto esecutivo.
"[...] la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la “suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).
Orbene, deve essere ribadito che essendo stata indicata - nella domanda di partecipazione - la mandante F. quale esecutrice del “40% del totale delle prestazioni oggetto d’appalto”, senza esclusione, dunque, di quelle parti del servizio che richiedono l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti (pur potendo il dichiarante procedere ad una indicazione, in termini descrittivi, delle singole “parti” del servizio), proprio dal carattere omnicomprensivo (quanto alle prestazioni) della dichiarazione de qua, resa in sede di domanda di partecipazione, discende che la specificazione postuma che le prestazioni soggette ad iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti sarebbero state eseguite dalla sola capogruppo/mandataria (ovvero mediante il subappalto già dichiarato in offerta: su tale ultimo aspetto cfr. infra) si sostanzia inevitabilmente in una (inammissibile) modifica postuma dell’offerta."
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