Giurisprudenza e Prassi
Revoca in autotutela della gara e sopravvenuta carenza di interesse
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In presenza di una revoca in autotutela degli atti di gara impugnati, intervenuta pendente lite, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., laddove la parte ricorrente formalizzi il venir meno di ogni utilità derivante da una eventuale sentenza di annullamento.
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