Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;

c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.

4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 18, commi 1-10 disciplina le norme sulla stipulazione del contratto, prevedendo, in particolare, le forme di scrittura contrattuale, i termini ordinari e dilatori per la stipula ...

Commento

NOVITA’ • L’articolo 18 disciplina le norme sulla stipulazione del contratto, prevedendo, in particolare, le forme del contratto, i termini ordinari e dilatori per la stipula (cd. stand still), i cas...
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Giurisprudenza e Prassi

REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO E IMPOSTA DI BOLLO - SUFFICIENTE QUELLA VERSATA IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE (18.10)

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2023

OGGETTO: imposta di bollo registrazione contratti di appalto

IMPOSTA DI BOLLO - CHIARIMENTI APPLICAZIONE AI CONTRATTI PUBBLICATI SOTTO IL NUOVO CODICE (18.10)

AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 2023

Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.


STIPULA DEL CONTRATTO E RICORSO GIURISDIZIONALE - STAND STILL FINO ALLA PRONUNCIA DEL COLLEGIO SULL'ISTANZA CAUTELARE (18)

TAR TOSCANA FI DECRETO 2023

Considerato che la stessa parte ricorrente riconosce l’applicabilità alla procedura de qua dell’istituto di origine europea dello stand still, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; essa tuttavia cita soltanto la previsione di cui al comma 9 (così detto stand still sostanziale) senza citare la ulteriore disciplina di cui al successivo comma 11 (c.d. stand still processuale), secondo cui, in caso di presentazione di ricorso con domanda cautelare, la inibitoria alla stipula del contratto si protrae fino alla pronuncia cautelare di primo grado, da individuarsi nella pronuncia collegiale; in termini analoghi si esprime la disciplina dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023.

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' TELEMATICHE DI PAGAMENTO DEL BOLLO (18.10)

AGENZIA ENTRATE PROVVEDIMENTO 2023

Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

CODICI TRIBUTO PER IMPOSTA DI BOLLO (18)

AGENZIA ENTRATE RISOLUZIONE 2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 11/08/2023 - IMPOSTA DI BOLLO PER GLI APPALTI FINANZIATI PNRR E PNC

Il presente quesito fa riferimento alle procedure di gara rientranti nell'ambito del PNRR - e quindi soggette alla deroga di cui al comma 8 dell'art. 225, ed all'pplicazione dell'imposta di bollo, con la nuova formula di cui all'All. 1.4. E' pacifico, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate conm circolare n. 22/ del 28.07.2023, che questa disposizione si applica solo per i contratti stipulati in seno a procedure avviate entro la data del 1° Luglio 2023. Non è chiaro, invece, se si applica anche per i contratti derivanti da procedure post 1° Luglio 2023 ma rientranti nell'ambito della deroga di cui al citato art. 225, comma 8, o se per questi, il richiamo alla precedente normativa valga per la parte di gara ma non per gli aspetti fiscali di cui all'art. 18 e all. 1.4 del Nuovo Codice


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/09/2023 - IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTI ATTUATIVI (18.10)

<p>Buongiorno, con riferimento alla stipula del Contratto Attuativo, a seguito di adesione dell&#39;Azienda USL all&#39;accordo quadro della centrale di committenza, chiedo - alla luce dell&#39;allegato I.4 D.LGS 36/2023 e della Circolare dell&#39;AdE N.22/E del 28 luglio 2023 - se sia corretto/obbligatorio richiedere al Fornitore l&#39;assolvimento del bollo. In caso affermativo presumo che per il calcolo si faccia riferimento alla tabella A. per fascia di importo del contratto attuativo. Chiedo conferma. </p>


QUESITO del 16/08/2023 - MODALITA' STIPULA CONTRATTI EX ART.18 CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Buongiorno, si chiede assistenza in merito alla modalità di stipula dei contratti a valle di procedure di affidamento diretto o negoziata. Sarebbe possibile ricorrere anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti ad atto pubblico o scrittura privata se una stazione appaltante ritenesse di stipulare in tale modalità, a maggior tutela dell'ente sotto diversi profili? L'art.18 del nuovo codice sembrerebbe invece obbligare al ricorso alle lettere commerciali. La problematica nasce dalle nuove soglie che sono molto più alte per le procedure non ordinarie, soprattutto per quello che attiene alla contrattualizzazione, diminuendo le garanzie in fase esecutiva, in particolare per comuni con minori dimensioni.


QUESITO del 03/08/2023 - D.LGS. N. 36/2023, ART. 18, COMMA 1 - STIPULA CON SCRITTURA PRIVATA NELLE PROCEDURE NEGOZIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI.

<p>Qualora la Stazione Appaltante ritenga maggiormente pratica e funzionale la stipula contrattuale operata tramite scrittura privata, secondo le modalità descritte nel parere n. 2080 del 27/06/2023, di norma utilizzate per le procedure ordinarie, potrebbe attuarla anche per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia? Quanto precede, avverrebbe in alternativa “all&#39;apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio...” di cui all’art. 18, comma 1, 2° paragrafo del D.Lgs. 36/2023 una cui lettura restrittiva, potrebbe far intendere obbligatoria la stipula con “scambio di lettere”, per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia. </p>


QUESITO del 31/07/2023 - NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI EX ART.18 COMMA 10 DEL D. LGS.36/2023 E ALL.I.4 (18.10)

Si chiede a quali atti e documenti si faccia riferimento all'art.2 dell'All.I.4 al nuovo Codice Appalti: Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Se ne potrebbe avere un elenco a titolo esemplificativo?


QUESITO del 30/06/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 18, COMMA 1, 3° PARAGRAFO - PARTE TECNICA RICHIAMATA QUALE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO STIPULATO

<p>L&#39;articolo in oggetto indica che “… i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell&#39;invito, fanno parte integrante del contratto”. La stipula contrattuale, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, avviene con un apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio per le procedure negoziate o gli affidamenti diretti e con una scrittura privata per le procedure ordinarie sopra e sotto soglia. A livello operativo, a parere di questa Stazione Appaltante, in entrambi i casi parrebbe possibile sempre optare per una delle seguenti due opzioni elaborando, il predetto atto negoziale (scrittura privata con firma congiunta nel medesimo documento o ordine oggetto di scambio di lettere), in un unico file pdf contenente al suo interno: OPZIONE 1 – le condizioni amministrative di gara e tutta la corposa documentazione tecnica quale il capitolato, il computo metrico, la relazione, il PSC, le mappe di progetto, etc.; OPZIONE 2 – una snella sintesi di tutte le principali condizioni amministrative di gara corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati presenti nella ricerca di mercato (già in possesso della controparte poiché scaricati dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura) i quali, seppur non materialmente allegati al contratto ma solo richiamati, fanno comunque parte integrante dello stesso. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. T</p>


QUESITO del 27/06/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 18, COMMA 1, 1° PARAGRAFO - STIPULA DEL CONTRATTO NELLE PROCEDURE ORDINARIE SOPRA E SOTTO SOGLIA

<p>L&#39;articolo in oggetto indica che, la stipula del contratto per le procedure diverse dalle negoziate ed affidamenti diretti, può avvenire tramite scrittura privata in modalità elettronica. Si ritiene che, a livello operativo, la sottoscrizione di tale atto negoziale possa avvenire con scambio a mezzo PEC, del medesimo documento in formato pdf, finalizzato all’acquisizione della firma digitale dei due contraenti sull’unico file. A seguito di tale procedura, potrebbero quindi verificarsi le seguenti tre situazioni: 1 - il documento risulterà firmato in CADES ossia in p7m. Tale formato non genera alcuna stampigliatura quindi, lo stesso, apparirà visivamente “vuoto” ossia privo di firme poiché riscontrabili solo tramite l&#39;utilizzo del programma “kit firma digitale”; 2 – l’atto negoziale risulterà firmato in PADES, modalità che rilascia le stampigliature &quot;digitalmente firmato&quot; con nominativo del firmatario, data e ora, tutte verificabili in modo visivo; 3 – la scrittura privata viene firmata analogicamente dall’operatore economico (OE), scansionata in pdf ed inoltrata tramite PEC alla Stazione Appaltante (SA). Quest’ultima, una volta stampato e controfirmato il documento sempre in modalità analogica, provvederà ad effettuarne la definitiva scansione per il successivo invio, sempre a mezzo PEC, all’OE. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma poiché, in ciascuno di essi, si verificano integralmente le prescrizioni per una corretta stipula contrattuale, indicate dall&#39;allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b). Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata e di chiarire se, le date delle firme digitali dei due contraenti, possano eventualmente non coincidere con quella della scrittura privata stipulata (Es.: scrittura privata n. 10 del 24/07/2023, digitalmente firmata dalla SA in data 25/07/2023 e controfirmata dall’OE in data 26/07/2023). </p>


QUESITO del 26/06/2023 - D.LGS. 36/2023, ARTT. 17 COMMA 5 E 18 COMMI 3 E 4 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA NELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA E STAND STILL

Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto, in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario? Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l’AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate). Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura sopra soglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 - attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l’aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d’aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still. Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 12/06/2023 - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 18.10 DEL D.LGS. 36/2023

Richiamato l’art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto (…)”, si chiede di chiarire se tale assolvimento sia necessario anche allorquando la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.


QUESITO del 16/05/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 18, COMMA 1, 2° PARAGRAFO - STIPULA DEL CONTRATTO NELLE PROCEDURE NEGOZIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI.

<p>Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall&#39;articolo in oggetto, relativamente &quot;all&#39;apposito scambio di lettere&quot;. A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l&#39;utilizzo di file PDF: 1 - l&#39;ordine viene inviato all&#39;operatore economico (OE), il quale trasmette all&#39;SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l&#39;accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l&#39;OE trasmette all&#39;SA l&#39;offerta, caricandola in piattaforma. Quest&#39;ultima l&#39;accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all&#39;OE sempre tramite MEPA; 3 - l&#39;SA invia l&#39;ordinativo all&#39;OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all&#39;SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all&#39;allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>