Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.
4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
MECCANISMO DEL PAYBACK SUI DISPOSITIVI MEDICI - MISURA RAGIONEVOLE E PROPORZIONATA
Vengono dichiarate non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con le ordinanze indicate in epigrafe.
COPERTURE ASSICURATIVE - FACOLTA' DELL'ENTE DI STIPULARE POLIZZE PER LA RESPONSABIITA' DEL PERSONALE AL DI FUORI DEI CASI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (2 - 18)
Pur prendendo atto del tenore non chiaro delle disposizioni di riferimento, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Codice e dell’avviso espresso dalla Corte dei conti - fermo restando che l’art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023, non prescrive una copertura assicurativa del personale per colpa grave a carico dell’amministrazione, ma si limita a perimetrare il concetto di “colpa grave” nei termini sopra indicati - con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell’Amministrazione (art. 45, comma 7, lett. c) del Codice), in relazione ai casi previsti come obbligatori dalle disposizioni di riferimento. Dalle previsioni dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023, sembra derivare comunque la facoltà per l’ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio (come peraltro affermato dalla stessa Corte dei conti nella citata delibera n.6/2021, nella quale – in relazione al d.lgs. 50/20216 che non contemplava la copertura assicurativa obbligatoria del verificatore della progettazione – ha affermato che sulla base delle prescrizioni del CCNL di riferimento, quale adeguato fondamento giuridico per procedere in tal senso, sussiste “la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il 6 comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave”).
MEPA E DOCUMENTO DI STIPULA - FILE GENERATO A PORTALE VALE COME CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Nel merito, il ricorso è infondato, in quanto la tesi della ricorrente, secondo la quale non si sarebbe consumato alcun inadempimento perché non sarebbe mai sorto alcun vincolo contrattuale con la stazione appaltante, con conseguente inesistenza del fatto indicato nel casellario, è smentita dalle chiare evidenze in atti.
7.1. In data 15 dicembre 2021 il punto ordinante della Direzione regionale Puglia dell’I.N.P.S. ha, infatti, inviato alla OMISSIS, aggiudicataria del lotto 3 “Servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari della Puglia a supporto della Funzione Legale INPS di Taranto”, il «documento di stipula» generato, all’esito della R.D.O., dal portale www.acquistinretepa.it, che costituisce l’accettazione, da parte della stazione appaltante, in qualità di oblato, della proposta formulata dall’impresa con l’upload della propria offerta sul M.E.P.A., secondo lo schema dell’art. 1326 del codice civile.
La ricezione, tramite la piattaforma di e-procurement utilizzata, del citato documento realizza quella «conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» che l’art. 1326 del codice civile indica come momento perfezionativo del contratto.
L’adozione di tale modalità per la valida conclusione dell’accordo era esplicitamente prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara, a mente del quale «Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell’Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo», che rappresenta, a norma dell’art. 54 delle «Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione», predisposte dalla Consip S.p.a. per disciplinare il funzionamento del M.E.P.A., la forma ordinaria di stipula del contratto tra punto ordinante e impresa aggiudicataria di una R.D.O., operante tutte le volte in cui la stazione appaltante non decida di derogarvi, dandone avviso nel disciplinare di gara, tramite sottoscrizione in forma pubblico-amministrativa o di una scrittura privata.
D’altra parte, la OMISSIS è stata informata dell’accettazione dell’offerta anche con la p.e.c. inviata dall’amministrazione sempre in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto all’impresa di presentare, entro il 27 dicembre 2021, la polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del codice. L’espressione «ai fini del perfezionamento del contratto», utilizzata nel testo della comunicazione per indicare la finalità della richiesta, deve essere interpretata alla stregua di una causa di risoluzione legata all’inadempimento di un’obbligazione – la produzione della garanzia definitiva – già sorta con l’invio del documento di stipula.
TERMINE PER AGGIUNDICAZIONE DEFINITIVA - RAGIONI DI URGENZA - NATURA ORDINATORIA NEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA (17.9)
Per quanto concerne la quarta doglianza, ne viene dapprima eccepita l’inammissibilità, in quanto la possibilità di procedere alla consegna anticipata risultava espressamente prevista nella lettera-invito, rispetto a cui la ricorrente avrebbe prestato piena acquiescenza.
Nel merito, si evidenzia che la possibilità di procedere alla consegna anticipata fosse prevista nell’interesse generale dell’erogazione del servizio e dello stesso appaltatore dal momento che la gara, bandita con determina a contrarre 24.07.2023, n. 396, si fosse conclusa giorno 8.08.2023, nel pieno della stagione turistica.
Sul piano normativo, l’art. 17, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 legittimerebbero l’esecuzione d’urgenza “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”.
Di contro, attendere la sottoscrizione del contratto per dare avvio al servizio, così come ordinariamente previsto dall’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023, avrebbe comportato la perdita di qualsivoglia utilità per il servizio stesso (e di remuneratività per l’appaltatore), dal momento che si sarebbe dovuto attendere lo spirare del termine dilatorio di trentacinque giorni, arrivando, quindi, al termine della stagione turistica. Da ciò l’assunto secondo cui le ragioni di urgenza fossero del tutto evidenti e oggettive nel caso di specie, trattandosi di un servizio turistico essenziale proprio nel pieno della stagione estiva.
Rispetto alla quinta censura si evidenzia che, a norma dell’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di appalto sotto soglia il termine di entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto fosse da considerare ordinatorio, non trovando quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023.
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI MEDICI ED INFERMIERISTICI - IL CONTRATTO NON PUO' DURARE PIU' DI 12 MESI
Dalla lettura dell’articolato normativo appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico. Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dagli enti del S.S.N. e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore ha introdotto, in sede di conversione del d.l. 34/2023, il comma 5 bis, che contiene una disciplina transitoria e di coordinamento ed individua un periodo per l’affidamento dei suddetti servizi in deroga alle ordinarie previsioni recate dei commi precedenti. L’art. 10, comma 5 bis, stabilisce, infatti, che: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” L’inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si estende a tre casi: il primo è quella degli affidamenti in atto, ovvero dei contratti in corso di esecuzione, che vengono fatti salvi, con l’unico aggiustamento relativo alla durata del contratto che, laddove fissata in un termine superiore, deve essere ridotta a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La seconda ipotesi concerne, invece, le procedure di appalto in corso di svolgimento: anche in relazione ad esse, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il legislatore ha ritenuto di fare salva la procedura di gara, limitando anche in tal caso la durata del successivo contratto a 12 mesi dalla sua sottoscrizione. In ultimo, il legislatore ha previsto l’inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 anche alle procedure di affidamento per le quali la determina a contrarre, o altro atto equivalente, sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Anche per le procedure di affidamento successive all’entrata in vigore della legge, quindi, non si applicano i limiti e i presupposti tassativamente individuati dai commi 1 e 2 dell’art. 10, se non per quanto concerne la durata del contratto, fissata in 12 mesi, allorquando la determina a contrarre sia adottata entro un certo lasso temporale.
REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO E IMPOSTA DI BOLLO - SUFFICIENTE QUELLA VERSATA IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE (18.10)
OGGETTO: imposta di bollo registrazione contratti di appalto
IMPOSTA DI BOLLO - CHIARIMENTI APPLICAZIONE AI CONTRATTI PUBBLICATI SOTTO IL NUOVO CODICE (18.10)
Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
STIPULA DEL CONTRATTO E RICORSO GIURISDIZIONALE - STAND STILL FINO ALLA PRONUNCIA DEL COLLEGIO SULL'ISTANZA CAUTELARE (18)
Considerato che la stessa parte ricorrente riconosce l’applicabilità alla procedura de qua dell’istituto di origine europea dello stand still, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; essa tuttavia cita soltanto la previsione di cui al comma 9 (così detto stand still sostanziale) senza citare la ulteriore disciplina di cui al successivo comma 11 (c.d. stand still processuale), secondo cui, in caso di presentazione di ricorso con domanda cautelare, la inibitoria alla stipula del contratto si protrae fino alla pronuncia cautelare di primo grado, da individuarsi nella pronuncia collegiale; in termini analoghi si esprime la disciplina dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023.
INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' TELEMATICHE DI PAGAMENTO DEL BOLLO (18.10)
Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto
CODICI TRIBUTO PER IMPOSTA DI BOLLO (18)
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Il presente quesito fa riferimento alle procedure di gara rientranti nell'ambito del PNRR - e quindi soggette alla deroga di cui al comma 8 dell'art. 225, ed all'pplicazione dell'imposta di bollo, con la nuova formula di cui all'All. 1.4. E' pacifico, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate conm circolare n. 22/ del 28.07.2023, che questa disposizione si applica solo per i contratti stipulati in seno a procedure avviate entro la data del 1° Luglio 2023. Non è chiaro, invece, se si applica anche per i contratti derivanti da procedure post 1° Luglio 2023 ma rientranti nell'ambito della deroga di cui al citato art. 225, comma 8, o se per questi, il richiamo alla precedente normativa valga per la parte di gara ma non per gli aspetti fiscali di cui all'art. 18 e all. 1.4 del Nuovo Codice
LA sentenza 7478 della Cassazione civile sezione III del 20/03/2020 prevede che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. Non si comprende se Questo vuol dire che per i contratti con aziende commerciali basta la determina di aggiudicazione ad impegnare giuridicamente la PA? mentre per le aziende non commerciali è necessario il contratto?
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con la tabella di cui all'allegato I.4 del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Volevo sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l'imposta di bollo, da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni?
Premesso che ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo del Codice 36/2023 smi, è previsto che il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, si chiede se deve esserci la registrazione di contratti di lavori, servizi o forniture , affidati tramite procedura negoziata o affidamento diretto, a cura dell'ufficiale rogante, e quindi con il conseguente pagamento dei diritti di rogito, oppure gli stessi non vadano sottoposti a registrazione, se non eslusivamente in caso d'uso.
<p>Buongiorno, con riferimento alla stipula del Contratto Attuativo, a seguito di adesione dell'Azienda USL all'accordo quadro della centrale di committenza, chiedo - alla luce dell'allegato I.4 D.LGS 36/2023 e della Circolare dell'AdE N.22/E del 28 luglio 2023 - se sia corretto/obbligatorio richiedere al Fornitore l'assolvimento del bollo. In caso affermativo presumo che per il calcolo si faccia riferimento alla tabella A. per fascia di importo del contratto attuativo. Chiedo conferma. </p>
Buongiorno, si chiede assistenza in merito alla modalità di stipula dei contratti a valle di procedure di affidamento diretto o negoziata. Sarebbe possibile ricorrere anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti ad atto pubblico o scrittura privata se una stazione appaltante ritenesse di stipulare in tale modalità, a maggior tutela dell'ente sotto diversi profili? L'art.18 del nuovo codice sembrerebbe invece obbligare al ricorso alle lettere commerciali. La problematica nasce dalle nuove soglie che sono molto più alte per le procedure non ordinarie, soprattutto per quello che attiene alla contrattualizzazione, diminuendo le garanzie in fase esecutiva, in particolare per comuni con minori dimensioni.
<p>Qualora la Stazione Appaltante ritenga maggiormente pratica e funzionale la stipula contrattuale operata tramite scrittura privata, secondo le modalità descritte nel parere n. 2080 del 27/06/2023, di norma utilizzate per le procedure ordinarie, potrebbe attuarla anche per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia? Quanto precede, avverrebbe in alternativa “all'apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio...” di cui all’art. 18, comma 1, 2° paragrafo del D.Lgs. 36/2023 una cui lettura restrittiva, potrebbe far intendere obbligatoria la stipula con “scambio di lettere”, per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia. </p>
Si chiede a quali atti e documenti si faccia riferimento all'art.2 dell'All.I.4 al nuovo Codice Appalti: Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Se ne potrebbe avere un elenco a titolo esemplificativo?
<p>L'articolo in oggetto indica che “… i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”. La stipula contrattuale, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, avviene con un apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio per le procedure negoziate o gli affidamenti diretti e con una scrittura privata per le procedure ordinarie sopra e sotto soglia. A livello operativo, a parere di questa Stazione Appaltante, in entrambi i casi parrebbe possibile sempre optare per una delle seguenti due opzioni elaborando, il predetto atto negoziale (scrittura privata con firma congiunta nel medesimo documento o ordine oggetto di scambio di lettere), in un unico file pdf contenente al suo interno: OPZIONE 1 – le condizioni amministrative di gara e tutta la corposa documentazione tecnica quale il capitolato, il computo metrico, la relazione, il PSC, le mappe di progetto, etc.; OPZIONE 2 – una snella sintesi di tutte le principali condizioni amministrative di gara corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati presenti nella ricerca di mercato (già in possesso della controparte poiché scaricati dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura) i quali, seppur non materialmente allegati al contratto ma solo richiamati, fanno comunque parte integrante dello stesso. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. T</p>
<p>L'articolo in oggetto indica che, la stipula del contratto per le procedure diverse dalle negoziate ed affidamenti diretti, può avvenire tramite scrittura privata in modalità elettronica. Si ritiene che, a livello operativo, la sottoscrizione di tale atto negoziale possa avvenire con scambio a mezzo PEC, del medesimo documento in formato pdf, finalizzato all’acquisizione della firma digitale dei due contraenti sull’unico file. A seguito di tale procedura, potrebbero quindi verificarsi le seguenti tre situazioni: 1 - il documento risulterà firmato in CADES ossia in p7m. Tale formato non genera alcuna stampigliatura quindi, lo stesso, apparirà visivamente “vuoto” ossia privo di firme poiché riscontrabili solo tramite l'utilizzo del programma “kit firma digitale”; 2 – l’atto negoziale risulterà firmato in PADES, modalità che rilascia le stampigliature "digitalmente firmato" con nominativo del firmatario, data e ora, tutte verificabili in modo visivo; 3 – la scrittura privata viene firmata analogicamente dall’operatore economico (OE), scansionata in pdf ed inoltrata tramite PEC alla Stazione Appaltante (SA). Quest’ultima, una volta stampato e controfirmato il documento sempre in modalità analogica, provvederà ad effettuarne la definitiva scansione per il successivo invio, sempre a mezzo PEC, all’OE. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma poiché, in ciascuno di essi, si verificano integralmente le prescrizioni per una corretta stipula contrattuale, indicate dall'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b). Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata e di chiarire se, le date delle firme digitali dei due contraenti, possano eventualmente non coincidere con quella della scrittura privata stipulata (Es.: scrittura privata n. 10 del 24/07/2023, digitalmente firmata dalla SA in data 25/07/2023 e controfirmata dall’OE in data 26/07/2023). </p>
Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto, in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario? Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l’AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate). Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura sopra soglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 - attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l’aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d’aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still. Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”. Ten. Col. Filippo STIVANI.
Richiamato l’art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto (…)”, si chiede di chiarire se tale assolvimento sia necessario anche allorquando la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
<p>Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall'articolo in oggetto, relativamente "all'apposito scambio di lettere". A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l'utilizzo di file PDF: 1 - l'ordine viene inviato all'operatore economico (OE), il quale trasmette all'SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l'accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l'OE trasmette all'SA l'offerta, caricandola in piattaforma. Quest'ultima l'accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all'OE sempre tramite MEPA; 3 - l'SA invia l'ordinativo all'OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all'SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all'allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>