Articolo 59. Accordi quadro.

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 59 disciplina la conclusione, da parte delle stazioni appaltanti, di accordi quadro, la loro esecuzione, nonché l’aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro. Nell’...

Commento

NOVITA’ • È previsto un termine di durata dell’accordo quadro, fissato in quattro anni sia per i settori ordinari sia per quelli speciali. CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - Nel caso di procedure ave...
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Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO - CONTRATTO NORMATIVO - LA S.A. RESTA LIBERA DI ADERIRVI O MENO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

La nozione di accordo quadro è riconducibile alla categoria civilistica di contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi (“esecutivi”). Attraverso tale accordo l’operatore economico, o gli operatori economici, si obbligano quindi a stipulare il contratto con le Amministrazioni indicate nell’accordo quadro, se queste decideranno di stipularlo. In tal caso, gli atti a mezzo dei quali le amministrazioni interessate procedono al conferimento dell’incarico di servizio si configurano in forma di affidamento diretto e l’amministrazione interessata resta libera di determinarsi, di fronte all’opportunità prefigurata dalla convenzione quadro, secondo la sua discrezionalità, potendovi aderire ovvero potendo optare, come pure l’esperienza concreta insegna, per una diversa soluzione parimenti giudicata vantaggiosa nel proprio interesse. La conseguenza è che nell’uno e nell’altro caso essa esercita, nella facoltà di scegliere se fruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, aderendovi o astenendosi dal farlo, il proprio potere d’autorità. Residuano quindi, in capo all’Amministrazione, rilevanti poteri pubblicistici in detta fase, nonostante si collochi a valle della stipulazione dell’accordo quadro, così da essere destinati a un privato che ha già assunto un obbligo negoziale. La conseguenza è che le prerogative pubblicistiche debbono essere gestite tenendo conto del vincolo negoziale.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 03/10/2023 - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI

in caso di gara pluriennale con accordo quadro con più operatori, ancora in fase di valutazione tecnica, ci sono delle possibilità che una stazione appaltante consenta ad un operatore economico di presentare offerta, anche dopo il termine di scadenza ( scaduto da qualche mese)? la necessità nasce dal fatto che solo ora il nostro portafoglio prodotti è stato ampliato con un prodotto rispondente appieno alle specifiche tecniche della legge speciale di gara. Da considerare anche, quale elemento a ns. favore, che alla gara ha partecipato un solo operatore economico e dunque verrebbe meno lo scopo dell’accordo di garantire alla stazione appaltante la possibilità di avere più fornitori e conseguentemente differenti prodotti tra i quali scegliere . grazie in anticipo


QUESITO del 17/10/2023 - ACCORDI QUADRO

Buongiorno, avremmo la necessità di bandire una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del vecchio codice per l’esecuzione lavori finanziati dal PNRR. Si tratta di 4 interventi rientranti nella stessa richiesta di finanziamento: per 3 di questi abbiamo 3 progetti esecutivi validati mentre per il 4° non abbiamo ancora un progetto validato ma una stima di massima e, soprattutto, il 4° intervento è determinante per garantire la fruibilità del progetto ovverosia il rispetto dei parametri richiesti dal PNRR. Tutti gli interventi devono essere inderogabilmente affidati entro il 31.12.2023. Si è pensato ad un accordo quadro il cui importo lavori è, sommando gli importi dei 3 progetti esecutivi validati e del 4° stimato, complessivamente di € 2.300.000,00 e le categorie dell’accordo quadro sono le seguenti: OS22 – prevalente OG6 - scorporabile OS30 - scorporabile Teoricamente quindi un soggetto in possesso della sola OS22 di importo tale da “coprire” i 2.300.000,00 potrebbe aggiudicarsi l’accordo quadro impegnandosi a subappaltare le altre due categorie. Il problema si pone quando noi affidiamo, ad esempio, il contratto applicativo relativo al 2° intervento interamente in OG6 e che potrebbe essere eseguito interamente da un subappaltatore e noi non vorremmo (anche se è evidente che potrebbe essere una limitazione alla partecipazione). Potremmo imporre, pur non avendo motivazioni forti, nella documentazione di gara, che per ogni contratto applicativo si procederà ad individuare la categoria prevalente e che, nel caso del 2° progetto, essendo la OG6 la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 50%? Quanto sopra anche ai fini dei singoli CEL da emettere. In attesa di un cortese riscontro si ringrazia e si porgono cordiali saluti Il Servizio Gare tel. 019.23010253 - 019.23010224


QUESITO del 01/12/2023 - ACCORDO QUADRO E RIAPERTURA CONFRONTO COMPETITIVO

in caso di aggiudicazione di una gara ad accordo quadro, con più operatori economici, una stazione appaltante può chiedere , ad aggiudicazione intervenuta, una miglioria di prezzo agli operatori individuati quali aggiudicatari ? Considerato che una modifica dei prezzi potrebbe portare a una rideterminazione della graduatoria (gli aggiudicatari hanno diritto a fornire quantità diverse a seconda di dove si siano collocati in graduatoria) e che verrebbe dunque meno lo scopo di una gara d'appalto. grazie molte


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 04/10/2023 - APPLICAZIONE DELL' ART 14 - COMMA 5 QUINQUIES - PUNTO 2 MODIFICA ART. 10 - DL N. 13 DEL 14-02-2023

TALE PREVISIONE NORMATIVA VA LETTA NEL SENSO CHE: 1) LA STESSA CONSENTE IN CASO DI RICORSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI (TIPO PFTE), DI PROCEDERE ALLA RELATIVA GARA DI APPALTO PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E QUINDI POSTICIPARE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE SOLAMENTE AL PROGETTO ESECUTIVO CHE è A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI? 2) LA NORMA CONSENTE DI VERIFICARE E VALIDARE UNICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO MENTRE SI PUO' OMETTERE LA RELATIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PFTE?