Articolo 59. Accordi quadro.
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO NEGLI ACCORDI QUADRO - IL RIASSORBIMENTO NON PUO' ESSERE CONDIZIONATO ALLA FORMULAZIONE DEGLI ORDINI (57)
Premesso che l'obbligo di apposizione della clausola sociale ex art. 57, CO. 1 del d.lgs. 36/2023 non si pone in contrasto con l'accordo quadro, non può ritenersi legittima l'apposizione alla clausola stessa di una condizione che subordina l'assorbimento del personale all'effettuazione dell'ordine.
Il rinvio condizionato (al momento degli ordini e nei limiti di questi) del riassorbimento del personale già occupato dall'o.e. uscente andrebbe a imporre elementi di incertezza sulla "stabilità occupazionale" che invece il legislatore ha individuato come uno degli obiettivi primari della norma, e che per effetto di ciò verrebbe chiaramente disatteso, anche in presenza dell'accordo quadro. Decisiva peraltro appare la ulteriore considerazione per cui, se per effetto dell'aleatorietà dell'accordo quadro, si dovesse ipoteticamente ritenere il riassorbimento del personale possibile solo all'effettiva formulazione degli ordini e nei limiti di questa, tale evento sarebbe ascrivibile alla stregua di una condizione potestativa alla clausola sociale, non prevista dalla disciplina di riferimento, e sulla cui legittimità sussiste più di un dubbio
ACCORDO QUADRO - CONTRATTO ALEATORIO: SI CONOSCE LA MISURA MASSIMA DELLE PRESTAZIONI MA NON QUELLE EFFETTIVE CHE SARANNO RICHIESTE (59)
Lo schema contrattuale oggetto di evidenza pubblica è, chiaramente, quello dell’accordo quadro, di cui si occupa l’art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per cui «le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. (…) Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso».
Il precedente art. 14, al comma 16, stabilisce che «per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione» al fine di valutare se ci si trovi al di sotto delle soglie di rilevanza europea, «è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione».
Dall’esame di tale normativa, è evidente che l’istituto dell’accordo quadro comporta alcuni profili peculiari di aleatorietà: il concorrente conosce la misura massima delle prestazioni dovute al committente, ma non può conoscere con certezza le prestazioni che gli verranno effettivamente richieste, dipendendo dai singoli ordinativi.
Nel caso di specie, l’alea è data alla durata effettiva degli appalti a valle dell’accordo quadro, la quale dipende dal quando, oltre che da se, verranno formulati i singoli ordinativi. Ma si tratta di un’alea non anomala, che dunque non è idonea a impedire a un accorto operatore economico di formulare la propria proposta.
D’altra parte, con riferimento all’art. 12 r.d. 2440 del 1923, si osserva che il d.lgs. n. 36 del 2023 è ad esso posteriore e quindi in grado di derogarlo in caso di incompatibilità. Ma, a ben vedere, i rapporti contrattuali da stipulare a valle dell’accordo quadro hanno, come richiesto dall’antico regolamento di contabilità dello Stato, termini certi, coincidenti con il termine fissato proprio dall’accordo quadro.
Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente (TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 23 luglio 2018, n. 1639), esso non appare pertinente, giacché in quella vicenda amministrativa l’incertezza lamentata dalla parte ricorrente riguardava non solo la durata degli affidamenti, ma anche l’utilizzo delle cucine interne per cucinare i pasti oggetto di appalto, il numero dei pasti da fornire e la quota di ammortamento per gli investimenti a carico dell’appaltatore.
INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO (59.1)
Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro.
IL "BANDO FOTOGRAFIA": NON ILLEGITTIMO SE MIRA A TUTELARE L'INTERESSE PUBBLICO (79)
L’Allegato II.5 al d.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici), richiamato dall’art. 79 dello stesso codice, stabilisce che le specifiche tecniche imposte dalle stazioni appaltanti quali requisiti minimi che i prodotti offerti devono possedere per poter essere ammessi alle procedure di affidamento dei contratti di fornitura devono essere individuate in modo da consentire pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Questa disposizione ripropone la disciplina contenuta nella direttiva dell’Unione europea n. 2014/24/UE che, a sua volta, recepisce una ormai risalente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.
La giurisprudenza ha in particolare chiarito che le caratteristiche tecniche della fornitura devono essere enucleate dalla P.A. in modo tale da favorire la più ampia partecipazione alla gara, ferma restando la necessità di soddisfare appieno le esigenze della Stazione appaltante. L'Amministrazione procedente, in sede di elaborazione della lex specialis della gara, dovrà pertanto evitare di inserire requisiti che in modo irragionevole restringano la platea dei concorrenti ammessi, individuando specifiche non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno, ma tendenti in via esclusiva a limitare ex ante gli interlocutori.
Da questa giurisprudenza si ricava quindi che le stazioni appaltanti possono prevedere quali requisiti minimi della fornitura soltanto elementi del prodotto che siano effettivamente rispondenti al soddisfacimento di un suo bisogno. Ne consegue che, se manca il nesso funzionale fra requisito e bisogno effettivo, la previsione che impone il requisito a pena di esclusione deve considerarsi illegittima (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 novembre 2022, n. 15442).
Inoltre, anche quando la sussistenza di questo nesso funzionale sia sussistente e la stazione appaltante si sia quindi avvalsa della facoltà di definire direttamente le specifiche tecniche strumentali al soddisfacimento di un suo bisogno, deve comunque ammettersi la possibilità per l’operatore economico di provare, con ogni mezzo, che le soluzioni proposte, seppur non esattamente conformi alle previsioni della lex specialis, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti prescritti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2023, n. 8189; id., 10 febbraio 2022, n. 1006; id., sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).
Ciò precisato, ritiene il Collegio che, come illustarto dalla difesa di A. nei propri scritti difensivi, la previsione secondo cui, nell’ambito della procedura di gara di cui è causa, dovessero essere offerti, a pena di esclusione, dispositivi che consentano l’effettuazione del servizio di monitoraggio da remoto attraverso piattaforma internet non costituisca pretesa illogica che introduce perciò uno sbarramento ingiustificato alla concorrenza. Non appare infatti irragionevole che la stazione appaltante abbia inteso acquistare solo peacemaker che le consentano, attraverso un collegamento da remoto, di verificare costantemente la loro funzionalità e di monitorare in ogni momento la salute dell’utilizzatore, garantendo così ai pazienti che si rivolgono al servizio sanitario regionale più elevati standard di sicurezza.
Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che il rifiuto di accettare forniture che non rispondano a tali requisiti sia giustificato e che, quindi, sia irrilevante il fatto che dispositivi aventi tali caratteristiche potessero essere offerti da un solo operatore.
Neppure può considerarsi decisiva, per dimostrare l’illogicità del comportamento tenuto dalla stazione appaltante, la circostanza che quest’ultima abbia avviato una procedura finalizzata alla formazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale presuppone, per sua natura, l’esistenza di una pluralità di contraenti ciascuno dei quali obbligato a fornire un prodotto avente caratteristiche diverse.
A questo proposito si può forse condividere l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente secondo cui la stazione appaltante avrebbe ben potuto svolgere a monte una più approfondita indagine di mercato ed avviare, una volta accertato che vi è un solo operatore in grado di effettuare la fornitura, una procedura negoziata invece che una procedura aperta volta appunto alla formazione di un accordo quadro. Si deve però ritenere che, una volta ammessa la sussistenza di una reale esigenza da soddisfare, non si può poi costringere la stazione appaltante a rinunciare al soddisfacimento di tale esigenza solo perché è stato seguito un percorso non appropriato: ciò che deve considerarsi decisivo è il fatto che il requisito di cui si discute risponde oggettivamente ad un rilevante interesse pubblico quale è l’interesse alla tutela della salute presidiato dall’art. 32 Cost., elemento questo che, per le ragioni sopra illustrate, impedisce comunque di formulare un giudizio di illegittimità della lex specialis.
ACCORDO QUADRO - CONTRATTO NORMATIVO - LA S.A. RESTA LIBERA DI ADERIRVI O MENO
La nozione di accordo quadro è riconducibile alla categoria civilistica di contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi (“esecutivi”). Attraverso tale accordo l’operatore economico, o gli operatori economici, si obbligano quindi a stipulare il contratto con le Amministrazioni indicate nell’accordo quadro, se queste decideranno di stipularlo. In tal caso, gli atti a mezzo dei quali le amministrazioni interessate procedono al conferimento dell’incarico di servizio si configurano in forma di affidamento diretto e l’amministrazione interessata resta libera di determinarsi, di fronte all’opportunità prefigurata dalla convenzione quadro, secondo la sua discrezionalità, potendovi aderire ovvero potendo optare, come pure l’esperienza concreta insegna, per una diversa soluzione parimenti giudicata vantaggiosa nel proprio interesse. La conseguenza è che nell’uno e nell’altro caso essa esercita, nella facoltà di scegliere se fruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, aderendovi o astenendosi dal farlo, il proprio potere d’autorità. Residuano quindi, in capo all’Amministrazione, rilevanti poteri pubblicistici in detta fase, nonostante si collochi a valle della stipulazione dell’accordo quadro, così da essere destinati a un privato che ha già assunto un obbligo negoziale. La conseguenza è che le prerogative pubblicistiche debbono essere gestite tenendo conto del vincolo negoziale.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
in caso di gara pluriennale con accordo quadro con più operatori, ancora in fase di valutazione tecnica, ci sono delle possibilità che una stazione appaltante consenta ad un operatore economico di presentare offerta, anche dopo il termine di scadenza ( scaduto da qualche mese)? la necessità nasce dal fatto che solo ora il nostro portafoglio prodotti è stato ampliato con un prodotto rispondente appieno alle specifiche tecniche della legge speciale di gara. Da considerare anche, quale elemento a ns. favore, che alla gara ha partecipato un solo operatore economico e dunque verrebbe meno lo scopo dell’accordo di garantire alla stazione appaltante la possibilità di avere più fornitori e conseguentemente differenti prodotti tra i quali scegliere . grazie in anticipo
Buongiorno, avremmo la necessità di bandire una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del vecchio codice per l’esecuzione lavori finanziati dal PNRR. Si tratta di 4 interventi rientranti nella stessa richiesta di finanziamento: per 3 di questi abbiamo 3 progetti esecutivi validati mentre per il 4° non abbiamo ancora un progetto validato ma una stima di massima e, soprattutto, il 4° intervento è determinante per garantire la fruibilità del progetto ovverosia il rispetto dei parametri richiesti dal PNRR. Tutti gli interventi devono essere inderogabilmente affidati entro il 31.12.2023. Si è pensato ad un accordo quadro il cui importo lavori è, sommando gli importi dei 3 progetti esecutivi validati e del 4° stimato, complessivamente di € 2.300.000,00 e le categorie dell’accordo quadro sono le seguenti: OS22 – prevalente OG6 - scorporabile OS30 - scorporabile Teoricamente quindi un soggetto in possesso della sola OS22 di importo tale da “coprire” i 2.300.000,00 potrebbe aggiudicarsi l’accordo quadro impegnandosi a subappaltare le altre due categorie. Il problema si pone quando noi affidiamo, ad esempio, il contratto applicativo relativo al 2° intervento interamente in OG6 e che potrebbe essere eseguito interamente da un subappaltatore e noi non vorremmo (anche se è evidente che potrebbe essere una limitazione alla partecipazione). Potremmo imporre, pur non avendo motivazioni forti, nella documentazione di gara, che per ogni contratto applicativo si procederà ad individuare la categoria prevalente e che, nel caso del 2° progetto, essendo la OG6 la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 50%? Quanto sopra anche ai fini dei singoli CEL da emettere. In attesa di un cortese riscontro si ringrazia e si porgono cordiali saluti Il Servizio Gare tel. 019.23010253 - 019.23010224
in caso di aggiudicazione di una gara ad accordo quadro, con più operatori economici, una stazione appaltante può chiedere , ad aggiudicazione intervenuta, una miglioria di prezzo agli operatori individuati quali aggiudicatari ? Considerato che una modifica dei prezzi potrebbe portare a una rideterminazione della graduatoria (gli aggiudicatari hanno diritto a fornire quantità diverse a seconda di dove si siano collocati in graduatoria) e che verrebbe dunque meno lo scopo di una gara d'appalto. grazie molte
In relazione alla disciplina prevista dall’art. 59, del D.lgs. 36/2023 per gli Accordi Quadro aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, e in particolare alla tipologia di accordi quadro cosiddetti “incompleti” in quanto stipulati con più operatori economici tra i quali riaprire il confronto competitivo per l’assegnazione dei singoli contratti attuativi, si domanda se è corretto, con riferimento a ciascun confronto competitivo, richiedere agli aggiudicatari un rilancio di tipo economico che parta da un importo a base di gara per il contratto attuativo determinato al netto del miglior ribasso offerto in sede di partecipazione alla procedura per la stipula dell’Accordo Quadro (ribasso offerto dall’operatore economico classificatosi primo in graduatoria).
Pareri tratti da fonti ufficiali
Nell'ambito dell'accordo quadro CONSIP SAC2 è stato affidato un contratto di importo pari a € 10.655.500. In data 01/06/2023 è stato inserito l'ordine a portale Consip ed in data 11/07/2023 è stato stipulato il relativo contratto. Si chiede sotto che ambito di gestione del codice dei contratti ricade il suddetto contratto: DLGS 50/2016 o DLGS 36/2023 con particolare riferimento alla nomina del CCT e della gestione degli incentivi per funzioni tecniche. I fondi fanno capo ad una misura PNRR.
In una gara d'appalto espletata da un'Azienda Ospedaliera quale capofila per conto di altre Aziende Ospedaliere di AIC (AIC -Aree Interoperative di coordinamento-), nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59, e suddivisa in vari lotti, è corretto chiedere alla ditte partecipanti la garanzia di cui all'art. 117 formulata nella seguente maniera: "Agli aggiudicatari sarà richiesto, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di presentare una garanzia definitiva pari al 2% dell''importo dell'Accordo Quadro con riferimento al singolo lotto, nel rispetto delle percentuali massime aggiudicabili (50% garantito al primo aggiudicatario e 50% max agli altri aggiudicatari in graduatoria)". Tale garanzia dovrà essere costituita secondo quanto previsto dall'art. 117 del codice e avere validità per l'intera durata dell'Accordo Quadro. L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissata secondo le modalità indicate nell'art. 117 c.2 del codice ed è calcolata nella misura dell'8% del valore dei contratti stessi. Si richiede infine, quale Azienda deve incamerare la cauzione definitiva in fase di stipula dei contratti attuativi? L'Azienda Capofila (che effettua la gara) oppure l'Azienda Ospedaliera che aderisce all'Accordo Quadro?
In merito all'oggetto si rivolge il seguente quesito: se le Stazioni Appaltanti, nell'aderire ad un accordo quadro CONSIP, mediante ordine diretto di acquisto, siano tenute preliminarmente a compiere la verifica dei requisiti generali dell'operatore economico individuato da CONSIP. A parere del richiedente, nel caso di strumenti Consip, quali le Convenzioni e gli Accordi Quadro, che non richiedono riapertura di un confronto competitivo, poichè è Consip che seleziona il Fornitore Aggiudicatario (stipulando con esso un contratto) e procede a tutte le verifiche del caso, sono di conseguenza esonerate le Stazioni Appaltanti aderenti che stipulano con il Fornitore un contratto meramente esecutivo. Il quesito riveste carattere di generalità ed è di primaria importanza.
Un amministrazione vuole aderire ad un A.Q. o Convenzione Consip, di durata 24 mesi, la cui data del bando Consip era ante 1 Luglio 2023 (data acquisizione efficacia del nuovo codice 36/2023 ). Un amministrazione stipula la decisione a contrarre /(determina a contrarre) in data post 1 Luglio 2023. Si chiede se tutti gli atti amministrativi incluso il conseguente contratto esecutivo , ai fini anche della ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, farà riferimento al vecchio (50/2016) o al nuovo codice (36/2023)?
TALE PREVISIONE NORMATIVA VA LETTA NEL SENSO CHE: 1) LA STESSA CONSENTE IN CASO DI RICORSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI (TIPO PFTE), DI PROCEDERE ALLA RELATIVA GARA DI APPALTO PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E QUINDI POSTICIPARE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE SOLAMENTE AL PROGETTO ESECUTIVO CHE è A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI? 2) LA NORMA CONSENTE DI VERIFICARE E VALIDARE UNICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO MENTRE SI PUO' OMETTERE LA RELATIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PFTE?