OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE E LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE IN CASO DI RIFIUTO DELL'APPALTATORE (108)
Il rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere l'atto di sottomissione relativo a una perizia di variante il cui valore comporti un aumento di spesa contenuto entro il limite del quinto dell'importo contrattuale (cd. quinto d'obbligo) è illegittimo e configura un grave inadempimento alle obbligazioni negoziali, in quanto ostativo alla prosecuzione dei lavori.
"L’appaltatore era pertanto tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione, indicando in quella sede le ragioni di dissenso rispetto agli elementi accessori del contratto [...] Il rifiuto di sottoscrivere il suddetto atto di sottomissione, contenuto entro i limiti del quinto contrattuale, indicando eventualmente i motivi di dissenso, è pertanto illegittimo e configura un grave inadempimento alle obbligazioni negoziali da parte dell'appaltatore, impedendo la prosecuzione dei lavori, per cui è corretta la decisione dell’Amministrazione comunale di dichiarare risolto il contratto."
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