Art. 108. Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

Relazione

L'articolo 108 (Provvedimenti e obblighi in seguito alla risoluzione del contratto) disciplina il rapporto obbligatorio conseguente alla risoluzione del contratto e dunque non determina nuovi o maggio...

Commento

L'articolo 108 prevede che nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore abbia diritto esclusivamente al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dal...
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Giurisprudenza e Prassi

MANCATO PAGAMENTO DELL'APPALTATORE - NON GIUSTIFICA IL RIFIUTO DI PROSEGUIRE L'OPERA PUBBLICA (108)

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 2024

A fronte del mancato pagamento delle somme a suo dire dovutegli entro il termine fissato nella diffida, con una seconda comunicazione l’appaltatore ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha invitato la stazione appaltante a redigere lo stato di consistenza delle opere propedeutico alla restituzione del cantiere, così di fatto rifiutandosi di proseguire nel compimento dell’opera. Trattasi, in tutta evidenza, di gravissimo inadempimento dell’appaltatore di opera pubblica, il quale mai può esimersi dal procedere nel compimento dell’opera pubblica adducendo a pretesto critiche Controparte_4 Controparte_3 CP_2 4 alla contabilità di cantiere e alle trattenute disposte dalla direzione dei lavori: tali questioni sono infatti destinate a essere trattate, in uno con le altre riserve, in sede di accordo bonario. Corretta risulta quindi la decisione della stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’attore ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ANAC - MANIFESTA INFONDATEZZA - CASELLARIO GIUDIZIALE (108.3)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

L’art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016, secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l’accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, id est il “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l’istruttoria avviata con la “contestazione degli addebiti all’appaltatore” e svolta dal R.U.P. avvalori l’esistenza di un inadempimento della controparte, la decisione di “dichiarare” la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.

Tanto premesso, va osservato che l’art. 80, co.5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50/2016 annovera “la risoluzione per inadempimento”, alla quale si addiviene in conformità ai criteri sopra descritti, tra i possibili fatti indicativi di “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”, che potranno essere discrezionalmente apprezzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara.

La qualificazione in termini di “gravità” della risoluzione contrattuale ai fini della verifica dell’affidabilità dell’operatore economico riposa, pertanto, su disposizioni di legge, che orientano fortemente l’attività dell’A.n.a.c. nel giudizio di “utilità” ai fini dell’iscrizione nel casellario dei contratti pubblici di cui all’art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, inducendola ad annotare le vicende risolutive, salvo che non ricorra l’eccezionale ipotesi di cui all’art. 18, co.1, lett. a), del regolamento per la gestione del casellario informatico approvato dall’A.n.a.c. con la delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, cioè la “manifesta infondatezza della segnalazione”, potendosi escludere, per le ragioni già esposte, che per una risoluzione contrattuale possa predicarsi l’“inconferenza della segnalazione”, di cui alla lettera b) della medesima disposizione.

La “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione, non potrà che ricorrere solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, come, ad esempio, nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023), nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico, a causa dell’impossibilità di eseguire la prestazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c., oppure perché la sua “inerzia” rappresenta una reazione ad un precedente inadempimento della stazione appaltante, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 1460 c.c..

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, l’A.n.a.c. dovrà inserire la risoluzione nel casellario, in quanto il suo potere di valutazione è marginale rispetto a quello di esclusione dalla procedura di gara e di risoluzione del contratto di cui sono titolari le stazioni appaltanti, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 80, co.5, lett. c-ter, e 108 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi artt. 95, co. 1, lett. e), 98, co.3, lett. c), e 122 del d.lgs. n. 36/2023).

Corrispondentemente limitato è, quindi, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di annotazione dell’Autorità, in quanto l’annullamento dell’atto potrà avvenire esclusivamente in presenza di un difetto di istruttoria o di motivazione, pur sempre “tarato”, però, sul ristretto campo di indagine di cui dispone l’Autorità, di cui si è data sopra evidenza.

SOGGETTI PUBBLICI: IN CASI ECCEZIONALI PUO' ESSERE RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI RICORRERE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

La legittimazione al ricorso presuppone l’astratta titolarità, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica soggettiva, in grado di differenziarne la posizione rispetto agli altri consociati e di giustificare, pertanto, la proposizione della domanda di giustizia, a tutela di un bene con il quale prospetti di trovarsi in un rapporto “privilegiato”, id est qualificato.

Perché sia soddisfatta la richiamata condizione è, però, necessario, ma anche sufficiente, che l’appartenenza della situazione giuridica soggettiva pregiudicata al ricorrente sia possibile, non anche certa, costituendo, questo, l’esito dell’accertamento nel merito al quale è precipuamente destinato il processo.

Il giudice amministrativo è chiamato così a stabilire, in limine litis, se il ricorrente, normalmente un privato, possa vantare – e, conseguentemente, chieda la tutela di – un interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo.

Alle ipotesi in cui l’azione spetta ai singoli soggetti a difesa di posizioni individuali, si affiancano, poi, quelle nelle quali accedono alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo interessi sostanziali diffusi “per il tramite di un ente esponenziale che ne assume statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza” (Cons. Stato, Ad. Pl., 20 febbraio 2020, n. 6).

Esistono, tuttavia, anche casi in cui la legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo è eccezionalmente riconosciuta dalla legge anche a soggetti pubblici, ai quali è concesso uno speciale potere di iniziativa processuale quale ulteriore strumento per un più efficace perseguimento dell’interesse pubblico di cui sono depositari.

È il caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale l’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riconosce la legittimazione ad agire in giudizio “contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”, nonché dell’A.n.a.c., destinataria di un’analoga attribuzione da parte dell’art. 211, co. 1-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (oggi dell’art. 220, co.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ai fini dell'“impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - SE IL GIUDICE NON SI E' PRONUNCIATO SUL CONTRATTO LA VALUTAZIONE E' RIMESSA ALLA S.A. (108.1)

ANAC DELIBERA 2023

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto pubblico in sede giurisdizionale, gli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuiscono unicamente al giudice il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto e, anche nei casi caratterizzati dalle violazioni più gravi, è sempre rimesso al giudice il potere di effettuare un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti. In tale quadro normativo, è stato sottolineato altresì che nel caso in cui sia stata giudizialmente annullata l'aggiudicazione e il giudice non si sia pronunciato sulla efficacia del contratto, l'amministrazione non può rimanere inerte.

In particolare <<la stazione appaltante (...) è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l'annullamento dell'aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l'operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all'interesse pubblico, risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara (in applicazione del potere riconosciuto ora dall'art. 108, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; cfr. Cons.

Stato, sez. IV 5 maggio 2016, n. 1798)." (Consiglio di Stato sez. V, 22/11/2019, n.7976; Cons. Stato Sez. V,

Sent., 29.04.2020, n. 2731 e Sent. 14.07.2022, n. 6014)>> (così Tar Campania n. 2254/2023).

Il richiamo all'art. 108 del d.lgs. 50/2016, in questo contesto, da parte della citata giurisprudenza, <<appare dirimente, in quanto detto articolo, al comma 1, fa appunto riferimento ad ipotesi di risoluzione del contratto dovute a vizi della fase dell'evidenza pubblica o alla necessità di una rinnovazione della gara (per superamento delle soglie o modifica sostanziale del contratto), tanto che esso è stato ricondotto dalla giurisprudenza nell'ambito dell'esercizio dell'autotutela decisoria trattandosi di decisione assunta sulla base del migliore perseguimento dell'interesse pubblico, e di conseguenza nella giurisdizione amministrativa, ancorché la "risoluzione" intervenga in corso di esecuzione del contratto. (In termini, si veda Consiglio di Stato n. Cons. Stato Sez. V, Sent., 27.01.2022, n. 590). Ed infatti, se è vero che come si è detto non si verifica la caducazione automatica del contratto, l'amministrazione può tuttavia esercitare i poteri attribuitile dal codice dei contratti in materia (riconducibili come si è detto nell'ambito generale dell'autotutela) ed incidere così sulla perdurante efficacia del contratto, determinandone eventualmente la "risoluzione", con effetto ex nunc. Va inoltre rilevato che la recente giurisprudenza amministrativa riconosce la possibilità per l'amministrazione di esercitare il potere di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della gara, anche dopo la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto. (Consiglio di Stato sez. V, 27/01/2022, n.590; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 22/07/2022, n. 4908). (....) Si sostiene inoltre che ciò che è precluso a seguito della stipulazione del contratto, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Cons. St. nella sentenza n. 14 del 2014, sarebbe soltanto l'esercizio del potere di revoca, ma non anche di quello di annullamento d'ufficio, che per sua natura presuppone il riscontro di un vizio di legittimità dell'atto oggetto di annullamento>> (TAR Campania n. 2254/2023).

FASE ESECUTIVA SUCCESSIVA ALL'AGGIUDICAZIONE - RISULTA COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successive all’aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di sindacare finanche sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’Amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. unite, n. 28053 del 2 novembre 2018). E siffatta regola di riparto riguarda sia gli appalti sia le concessioni di servizi.


RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI ESERCIZIO POTERI PUBBLICISTICI AUTORITATIVI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO (108)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Nel settore dell’attività negoziale della P.A. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, [appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto] (Cass. Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. 31/5/2016, n. 11366; Cass. Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass. 5/4/2012, n. 5446; Cass. 13/3/2009, n. 6068).

Prescindendo, dunque, dalla denominazione formale dell’atto attraverso il quale la Stazione Appaltante ha disposto l’interruzione della fornitura di beni dalla L. S.r.l., sostanzialmente, nel caso in esame, si verte attorno ad una fattispecie di risoluzione contrattuale in assenza dell’esercizio di poteri pubblicistici autoritativi, come tale di per sé devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - ATTIVAZIONE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO (108)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Secondo la giurisprudenza amministrativa la risoluzione anticipata del contratto rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui una amministrazione azioni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., una clausola risolutiva espressa. In tal caso, invero, l’atto risolutivo costituisce esercizio di un diritto potestativo afferente alla capacità di diritto comune dell’ente aggiudicatore e non è espressione di poteri autoritativi di matrice pubblicistica (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1084 del 12 febbraio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2543 del 19 aprile 2019).

Nella fattispecie in esame, in particolare, l’attivazione della clausola risolutiva espressa, esplicitamente contemplata nel contratto risolto da R., non implica la spendita di alcun potere pubblico, né involge valutazioni di carattere discrezionale di stampo pubblicistico. Invero, la spendita di potere pubblico si è avuta solo con riguardo alla distinta e presupposta attività che ha condotto R. a sospendere la società ricorrente dai sistemi di qualificazione dell’ente aggiudicatore in questione, peraltro oggetto di un distinto giudizio.

In relazione all’attivazione della sopra richiamata clausola risolutiva espressa, quindi, viene esclusivamente in rilievo l’esercizio di un diritto potestativo di R. afferente al diverso ambito della capacità di tale ente di agire iure privatorum nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. La cognizione dell’atto di risoluzione per cui è causa, dunque, rientra nella sfera di competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489; T.A.R. Lazio, sez. I-quater, sent. n. 2257 del 24 febbraio 2021, non impugnata).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMA IN CASO DI TANTI INADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA - NON SI CONFIGURA ABUSO DEL DIRITTO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

L'abuso del diritto, quindi, si rinviene nell'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore o, come nel caso di cui trattasi, dagli atti di pianificazione e di attuazione sottostanti alla pretesa azionata.

A tal riguardo, la giurisprudenza, sia di legittimità sia amministrativa è pacifica nell’affermare che “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo (Cass., sez. 3, 31 maggio 2010, n. 13208); il principio è stato ribadito di recente proprio con riguardo all’attivazione nei confronti del contraente inadempiente della clausola risolutiva espressa (Cass., sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16823)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.04.2020, n. 2762).

Alla luce di tali considerazioni fattuali e richiamando l’orientamento giurisprudenziale citato, si rende evidente che, in presenza di tali e tanti inadempimenti della concessionaria, l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente per proteggere il proprio interesse ad un corretto utilizzo e gestione del servizio affidato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.12.2020, n. 8100).

MANCATA ESECUZIONE D'URGENZA - LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

TAR UMBRIA SENTENZA 2023

Giova preliminarmente osservare che la previsione dell’art. 20, comma 2, del CSA ha stabilito la “facoltà della Stazione Appaltante (di) procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016 (…)”, coerentemente alla previsione contenuta nella lettera d’invito, di cui all’art. 11, (pienamente accettata in sede di gara ) secondo la quale “…la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la eventuale consegna anticipata e d’urgenza dei lavori (sotto tutte le riserve di legge e prima della formale stipulazione del contratto) e/o frazionata”.

Ciò posto, occorre rilevare come nel caso di specie non si possa contestare il fatto che la Stazione appaltante abbia chiesto la documentazione propedeutica alla stipula in data 9 giugno 2022 con nota prot. 28689 e che, anche in vista dell’incontro del 21 giugno 2022, l’aggiudicataria non abbia a ciò provveduto, nonostante reiterati solleciti documentati agli atti dalla stessa ricorrente, non avendo prodotto il DURC in corso di validità, né trasmesso la documentazione relativa alla ditta esecutrice dei lavori rientranti nella categoria OS25.

Non risulta inoltre che l’aggiudicataria abbia tempestivamente provveduto a trasmettere le dichiarazioni ex art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 secondo i dettami della normativa vigente, atteso che solo all’esito di reiterati solleciti tale dichiarazione è stata comunque, tardivamente, fornita.

D’altra parte, anche il Piano Operativo di Sicurezza veniva trasmesso solo all’esito di diversi solleciti e presentava comunque criticità tali da non renderlo conforme alla documentazione costituente la lex specialis di gara, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che sia il POS della ditta aggiudicataria che quello della impresa esecutrice delle opere rientranti nella OS25 risultano inidonei e non è stato inoltre fornito il programma esecutivo dei lavori.

In particolare, alla data del 18 luglio 2022, l’impresa aggiudicataria aveva ripresentato un POS dal quale non risultava chiaro il numero dei propri operai dipendenti, non era stata consegnata la documentazione dei mezzi d’opera e mancavano gli allegati relativi alle sostanze pericolose utilizzate ed erano esposte numerose fasi di lavori del tutto non aderenti a quelle da eseguire.

La stessa aggiudicataria aveva inoltre presentato un sintetico cronoprogramma dei lavori, che come rilevato dal DL e dal CSE, “nulla ha a che vedere con il Programma Esecutivo dei lavori sopra richiamato, prevedendo peraltro lo svuotamento e il consolidamento delle volte anche nei sotto cantieri n. 3 e n. 4 ove non sono affatto presenti “volte” sottostanti l’attuale pavimentazione”.

Tale circostanza è stata quindi assunta dalla stazione appaltante a chiara dimostrazione del fatto che l’impresa aggiudicataria non si era “curata affatto di organizzare una effettiva e dettagliata programmazione dei lavori, che tenga conto del personale impiegato, delle attrezzature e dei mezzi necessari a garantire l’esecuzione dei lavori, che devono essere ultimati e collaudati inderogabilmente entro il 30/04/2023, ovvero in tempo utile per la celebrazione della Corsa dei Ceri”.

Alla luce delle riscontrate carenze, non può che ritenersi legittima la decisione del Comune di G. di revocare l’aggiudicazione a causa della impossibilità della consegna anticipata dei lavori, di cui la ricorrente, peraltro contraddittoriamente, da una parte sostiene non essere stata validamente richiesta dalla stazione appaltante e, dall’altra, di averla comunque resa possibile per effetto della produzione documentale effettuata.

DOMANDA AVVERSO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESCUSSIONE POLIZZA E SEGNALAZIONE ANAC - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO (108)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Nell’attuale quadro ordinamentale, la connessione tra la domanda di annullamento della gara d’appalto (soggetta pacificamente alla giurisdizione amministrativa) e la domanda di risoluzione o di annullamento di un contratto di appalto (di competenza del giudice ordinario), viene risolta in favore del giudice amministrativo in via eccezionale dalla legge, a seguito della previsione, nel quadro giuridico unionale (direttiva 11 dicembre 2007 n. 2007/66/Ce), di una disciplina che “impone agli Stati membri di assicurare che un contratto risultante da un'aggiudicazione illegittima sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice”, regola che “si richiama a principi corrispondenti a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato negli art. 24 e 111 cost.”, ed in forza del quale “la esigenza della cognizione dal g.a. sulla domanda di annullamento dell'affidamento dell'appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto il relativo procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice adito per l'annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato dall'aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo. La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall'aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal g.a. in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della direttiva Ce n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice” (Cassazione civile , sez. un. , 10/02/2010 , n. 2906).

Nel caso inverso, invece, quando cioè l’oggetto della lite è dato dalla contestazione della risoluzione del contratto di appalto, dalla quale dipende poi la domanda di annullamento degli atti di gara posti in essere dalla S.A. per effetto della prima, e che viene censurata per illegittimità derivata, non sussistono previsioni di legge che consentano di derogare al normale riparto di giurisdizione in base al criterio generale dei diritti e degli interessi attraendo entrambe le domande al giudice amministrativo.

Ne deriva, pertanto, che la domanda rivolta avverso la risoluzione del contratto, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’ANAC va respinta per inammissibilità, essendo soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario (sul punto, vedasi T.A.R. , Firenze , sez. I , 19/05/2022 , n. 687 “sulle controversie relative agli atti di risoluzione del contratto di appalto intervenuti nella fase di esecuzione sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendosi in presenza di atti paritetici ( TAR Sicilia, Catania n. 2488/2019 ; Cass., Sez.Un. n. 489/2019 ; TAR Sardegna n. 15/2021 e n. 316/2020 ; TAR Sicilia, Catania n. 771/2020 ; TAR Puglia, Lecce n. 1542/2018 e Cons. St. n. 4394/2018 ). Il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo si estende anche a tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione tra i quali la segnalazione all'ANAC e la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria che, in quanto tali, discendono inevitabilmente dalla determinazione di risoluzione ( Cass., Sez. Un. ord. n. 12866/2020)”).


CARENZA RRQUISITO DI PARTECIPAZIONE AGGIUDICATARIO - RISOLUZIONE CONTRATTO - GIURISDIZIONE G.A.

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Si deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è la sola parte del provvedimento con cui l’Amministrazione ha ritenuto non sussistere in capo all’aggiudicataria un requisito di partecipazione, con particolare riguardo all’assenza dell’autorizzazione sanitaria della Regione Lazio, necessaria all’espletamento del trasporto di infermi in autoambulanza, servizio oggetto dell’appalto.

In sostanza, nel caso in esame, l’Amministrazione ha riscontrato l’esistenza di una causa di illegittimità dell’aggiudicazione, per carenza dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore, con il conseguente inquadramento della deliberazione in esame nell’ambito dei provvedimenti, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell'impresa appaltatrice.

Come rilevato dalla giurisprudenza, “il dato formale della stipulazione del contratto non muta la natura del potere esercitato, diretto a soddisfare l'esigenza, di matrice pubblicistica, che l'aggiudicazione venga disposta e mantenuta nei confronti di operatori economici provvisti dei requisiti di qualificazione. L'estraneità dell'atto alla sfera del diritto privato e l'esercizio del potere amministrativo di corretta selezione del contraente comportano, ai sensi dell'art. 7 Cod. proc. amm., l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, malgrado la sopravvenuta stipulazione del contratto (cfr., per una fattispecie analoga, pur se in applicazione di diverse norme attributive del potere di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente della pubblica amministrazione, Cass. S.U., 29 agosto 2008, n. 21929)” (Cons. St. sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590).

Il provvedimento impugnato è espressione e conseguenza della verifica della correttezza dell’aggiudicazione, sopravvenuta alla stipulazione del contratto, ma attinente ai presupposti dell'atto prodromico al contratto.

Lo scioglimento del vincolo contrattuale, in relazione al motivo oggetto dell’esame del ricorso, non è conseguito da vizi propri del contratto o dal mancato adempimento di prestazioni che sono oggetto delle obbligazioni convenute in contratto a carico delle parti contraenti, ma il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell’aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela.

Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Cons. St. sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590), con la conseguente giurisdizione di questo giudice.

POTERE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - AMMESSO ANCHE DOPO STIPULA DEL CONTRATTO (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell’aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nell’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 (del quale è detto nell’appello).

Quest’ultima disposizione, in parte di derivazione comunitaria (cfr. Cons. Stato, Comm. Speciale, parere 1 aprile 2016, n. 855), contempla, ascrivendole ad ipotesi di “risoluzione”, ai commi 1 e 2, fattispecie attinenti all’insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario, vale a dire fattispecie che, pur sopravvenute in corso di rapporto (o il cui accertamento sia sopravvenuto alla stipulazione del contratto), attengono all’incapacità del privato di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 20 luglio 2016, n. 3247, in tema di interdittiva antimafia sopravvenuta alla stipulazione del contratto e riconoscimento della giurisdizione amministrativa).

Di qui il richiamo effettuato dal comma 1-bis dell’art. 108 (al fine di escludere l’applicazione dei termini relativamente alle ipotesi di “risoluzione” discrezionale del comma precedente), alla norma generale dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La giurisprudenza amministrativa, che qui si intende ribadire, ha d’altronde riconosciuto da tempo che la norma sull’annullamento d’ufficio consente l’intervento autoritativo dell’amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto, onde rimuovere il provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi (cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen., del 20 giugno 2014, n. 14, che, dopo aver escluso che l’Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula – al di là del richiamo, contenuto in tale pronuncia, all’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ora abrogato – sia «concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso»).

Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa”; cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).


COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO - PRESUPPOSTI

ANAC DELIBERA 2021

Obbligo di costituzione del Collegio Tecnico Consultivo e relative competenze – articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 - richiesta di parere. AG 6-2021

Devono ritenersi insussistenti i presupposti per il ricorso al Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5e 6 del d.l. 76/2020, conv. in I.n. 120/2020, nel caso in cui il contratto d'appalto sia riferito ad un'opera ultimata, consegnata e già in esercizio, ancorché in attesa della conclusione del collaudo, nonché nel caso in cui sia in corso la risoluzione del contratto d' appalto per impossibilità sopravvenuta, con conseguente non realizzabilità dell'opera.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE - IPOTESI DI SUBENTRO - VINCOLI

ANAC DELIBERA 2021

Segnalazione su presunte violazioni nell’iter amministrativo della procedura di Project Financing avente ad oggetto “Concessione di progettazione, costruzione e gestione di parcheggio pluripiano” del Comune omissis.

In caso di risoluzione contrattuale disposta con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, la tempestività dell'azione amministrativa, prevista dal Codice dei contratti pubblici tra i princìpi cui deve improntarsi l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni, si concretizza nell'eseguire tempestivamente la sentenza del Giudice, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera.

L'ipotesi di subentro al concessionario di altro operatore economico per il completamento dei lavori di cui alla relativa convenzione, è vincolata alla realizzazione di quanto originariamente previsto dal progetto e richiesto al concessionario.

Nel Project Financing, qualora la costituzione del diritto di superficie a favore del concessionario sull'area oggetto del contratto si perfezioni all'atto del collaudo definitivo dell'opera, prima del verificarsi di tale circostanza la medesima area non può essere assoggettata a vincolo ipotecario.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – CADUCAZIONE CONTRATTO – LEGITTIMO (108)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2020

L’art. 1, co. 136 legge 311/2004, oggi abrogato, prevedeva che: “Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.

Tale norma, dando per scontato l’incidenza dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato, dettava norme per evitare che tale potere potesse essere esercitato sine die.

Anche dal nuovo codice dei contratti pubblici si desume che l’annullamento del contratto può comportare la caducazione del contratto come è reso manifesto, ad esempio, dall’art. 108, co. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può risolvere il contratto se “l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1”. Peraltro, il comma secondo della medesima norma prevede il dovere dell’amministrazione di risolvere il contratto qualora “nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci”.

Tali ipotesi hanno carattere meramente esemplificativo, evidenziando che il contratto si può risolvere o si deve risolvere nei casi in cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, motivato perché A ha prodotto preventivi incisi da rilevanti dubbi di falsità, è immune dalle censure articolate da quest’ultima

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – RECESSO – VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DI ENTRAMBE LE PARTI

CORTE CASSAZIONE ORDINANZA 2020

In tema di appalto di opere pubbliche della L. n. 2248 del 1865, artt. 340,341 e 345, all. F, si limitano ad attribuire alla P.A. appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4454); il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poichè il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi (Sez. 1, 27/09/2018, n. 23323; Sez. 1, 27/10/2015, n. 21882; sez. 1, 29/10/2014, n. 22995).

Anche in tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 340, all. F, se è vero che l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della P.A. è autonomo, e non vincolato alla risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perchè la unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo (Sez. 1, 31/10/2014, n. 23274).

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – VALUTAZIONE SULLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (108.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

All’annullamento dell’aggiudicazione, in assenza di statuizione del giudice sul contratto d’appalto – situazione evidentemente differente da quella in cui il giudice amministrativo, pur richiesto dalla parte con domanda di declaratoria di inefficacia o di subentro, ritenga di mantener fermo il contratto soppesando espressamente le ragioni di cui all’art. 122 Cod. proc. amm. – non può seguire l’inerzia della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5500).

La stazione appaltante, infatti, è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara (in applicazione del potere riconosciuto ora dall’art. 108, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; cfr. Cons. Stato, sez. IV 5 maggio 2016, n. 1798).

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 04/05/2021 - PENALI PER RITARDO ESECUZIONE

Quesito n. 2 del 04/05/2021 TEMPI DI CONSEGNA - in allegato ______________________ aggiornamento quesito mer 5 mag 2021 alle ore 10:21 - inviato tramite mail Salve, cancellando la parte relativa al mio fornitore, la mia domanda principale era tra me e la stazione appaltante e i tempi di consegna. E’ possibile avere risposta in merito a questo, cancellando la parte relativa al mio rapporto col fornitore?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 03/09/2017 - RICHIESTA NUOVO CIG IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE AGGIUDICATARIO (COD. QUESITO 233)

Vorrei sapere se è necessario acquisire un nuovo CIG in caso di risoluzione contrattuale nei confronti del primo aggiudicatario e contestuale affidamento al secondo classificato.


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...
SETTORI SPECIALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hh) del Codice: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codic...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
MODIFICA SOSTANZIALE: Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è consid...