PEF NON ASSEVERATO: VIZIO SOSTANZIALE DELL'OFFERTA ECONOMICA E NON SOGGETTO A SOCCORSO PROCEDIMENTALE (185.5)
Come correttamente eccepito dalle controparti e come del resto emerge da una piana lettura della legge di gara, il P.E.F. doveva essere sottoscritto sia dal concorrente (e questa prescrizione è stata osservata dalla ricorrente) sia da un dottore commercialista o ragioniere abilitato alla professione (e questa prescrizione non è stata invece osservata da G. S.a.s.).
Seppure la ricorrente non contesta la proporzionalità di tali prescrizioni, va osservato che la sottoscrizione del professionista ha lo scopo di asseverare la congruità del P.E.F. e quindi, indirettamente, dell’offerta economica, per cui si tratta di documento che la stazione appaltante poteva legittimamente pretendere dai concorrenti (al riguardo si vedano, ex plurimis, le sentenze del T.A.R. Lecce n. 284/2023 e del Consiglio di Stato n. 7839/2023). Ma se così è, ne consegue che la mancata sottoscrizione del P.E.F. da parte del professionista che lo ha redatto (recte, che avrebbe dovuto redigerlo) non poteva essere assorbita dalla sottoscrizione del legale rappresentante di Giulia S.a.s. .
In ragione di ciò, sono del tutto infondate le doglianze afferenti la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Come è noto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze dell’offerta economica (salvo che non si tratti di mancanza della sottoscrizione, e sempre che sia possibile ricondurre l’offerta al concorrente). Nella specie non era possibile “regolarizzare” il P.E.F. prodotto da G. S.a.s. in quanto l’elaborato non era stato redatto da un dottore commercialista o ragioniere abilitato, per cui la “regolarizzazione” postuma sarebbe consistita in realtà nella redazione ex novo del P.E.F. .
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