Articolo 185. Criteri di aggiudicazione.
1. Per l’aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente.2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L’ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L’ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.
4. In deroga al comma 3, l’ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l’ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.
5. Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l’oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l’offerta.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
PEF NON ASSEVERATO: VIZIO SOSTANZIALE DELL'OFFERTA ECONOMICA E NON SOGGETTO A SOCCORSO PROCEDIMENTALE (185.5)
Come correttamente eccepito dalle controparti e come del resto emerge da una piana lettura della legge di gara, il P.E.F. doveva essere sottoscritto sia dal concorrente (e questa prescrizione è stata osservata dalla ricorrente) sia da un dottore commercialista o ragioniere abilitato alla professione (e questa prescrizione non è stata invece osservata da G. S.a.s.).
Seppure la ricorrente non contesta la proporzionalità di tali prescrizioni, va osservato che la sottoscrizione del professionista ha lo scopo di asseverare la congruità del P.E.F. e quindi, indirettamente, dell’offerta economica, per cui si tratta di documento che la stazione appaltante poteva legittimamente pretendere dai concorrenti (al riguardo si vedano, ex plurimis, le sentenze del T.A.R. Lecce n. 284/2023 e del Consiglio di Stato n. 7839/2023). Ma se così è, ne consegue che la mancata sottoscrizione del P.E.F. da parte del professionista che lo ha redatto (recte, che avrebbe dovuto redigerlo) non poteva essere assorbita dalla sottoscrizione del legale rappresentante di Giulia S.a.s. .
In ragione di ciò, sono del tutto infondate le doglianze afferenti la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Come è noto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze dell’offerta economica (salvo che non si tratti di mancanza della sottoscrizione, e sempre che sia possibile ricondurre l’offerta al concorrente). Nella specie non era possibile “regolarizzare” il P.E.F. prodotto da G. S.a.s. in quanto l’elaborato non era stato redatto da un dottore commercialista o ragioniere abilitato, per cui la “regolarizzazione” postuma sarebbe consistita in realtà nella redazione ex novo del P.E.F. .
PROJECT FINANCING - PUNTEGGIO PARI A 0 OFFERTA ECONOMICA - ILLEGITTIMO
In una procedura per l'affidamento di una concessione mediante finanza di progetto, la clausola della lex specialis di gara che attribuisce un punteggio pari a zero all'offerta economica non è coerente con la natura dell'operazione del project financing, nonché con gli artt. 185 e 193 del D.lgs. n. 36/2023.
IL PEF COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA - SUSSISTE IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA' DELL'OFFERTA (185)
il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto (Cons. Stato, V, 17 luglio 2024, n. 6422).
Nel caso di specie, il PEF, presentato dalla S. già nella fase di partecipazione alla gara, non può essere considerato del tutto indifferente nella valutazione di conformità dell’offerta alla legge di gara, tanto da porre lo stesso nel nulla e ridurre la valutazione di conformità alla “semplice operazione contabile” consistente nella mera applicazione a tutti i servizi del ribasso unico formulato, con l’offerta.
Va quindi affermato che, in specie nelle concessioni di servizi che si articolano nell’espletamento di diverse prestazioni per diversi anni di affidamento, la sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente dal PEF che si accompagna alla sintetica enunciazione di una percentuale di ribasso delle tariffe (o corrispettivi) posti a base di gara.
VERIFICA DELL'ANOMALIA: DA ESPLETARSI ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE DI SERVIZI (185.5)
Il Collegio osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo valutare la questione relativa alla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nel contesto di una concessione di servizi.
È opportuno chiarire che tale verifica, non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato V, 7 aprile 2023, n. 3626; V, 24 maggio 2022, n. 4108; V, 1 dicembre 2022, n. 10567; VI, 7 maggio 2020, n. 2885; T.A.R. Campania, I, 28 maggio 2024, n. 116), la quale ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate.
Sebbene se le pronunce citate si riferiscono a procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016, la Sezione ritiene che i principi ivi affermati mantengano la loro validità anche a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.
Quest’ultimo (art. 185, quinto comma) stabilisce che “prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
Ne consegue, quindi, che una verifica in ordine alla possibile anomalia dell’offerta vada effettuata anche nel caso di concessione di servizi.
La norma dispone che l’adempimento debba essere assolto dalla commissione giudicatrice prima dell’assegnazione del punteggio, ma, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che una verifica disposta successivamente, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale.
Al riguardo appare essenziale sottolineare che, nel caso in esame, l’adempimento è stato sollecitato dal responsabile unico del procedimento ed espletato dalla commissione nella fase endoprocedimentale: erano stati, infatti, assegnati solo i punteggi, senza che fosse stata disposta l’aggiudicazione.
In assenza di decisioni provvedimentali definitive, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia il potere di adottare misure necessarie per completare l’istruttoria, anche qualora tali misure fossero state temporaneamente omesse, e ciò in ossequio ai fondamentali principi che governano l’attività amministrativa e che sono contemplati dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990.
Pareri tratti da fonti ufficiali
L'art. 110 del D.lgs. 36/2023 prevede che: "La stazione appaltante valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione." Considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente e nelle concessioni si controlla l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, si chiede se il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell'anomalia e la modalità di valutazione delle stessa? Ferma restando la verifica rigorosa sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redittività richiesti nel Disciplinare di gara, attività che sarà svolta dalla commissione giudicatrice prima dell'attribuzione del punteggio economico. Prevedendo, altresì, nel Disciplinare di gara che in caso di Piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

