1. Per l’aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L’ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L’ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.
4. In deroga al comma 3, l’ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l’ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.
5. Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l’oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l’offerta.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
RELAZIONE
L’articolo 185 dispone che, per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, mentre l’aggiudicatario predispone il...
NOVITA’
• Viene data specifica rilevanza, in coerenza con i moderni parametri di riferimento tratti anche dalla direttiva, ai criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione (considerando 63)....
VERIFICA DELL'ANOMALIA: DA ESPLETARSI ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE DI SERVIZI (185.5)
TAR SICILIA CT SENTENZA 2024
Il Collegio osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo valutare la questione relativa alla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nel contesto di una concessione di servizi.
È opportuno chiarire che tale verifica, non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato V, 7 aprile 2023, n. 3626; V, 24 maggio 2022, n. 4108; V, 1 dicembre 2022, n. 10567; VI, 7 maggio 2020, n. 2885; T.A.R. Campania, I, 28 maggio 2024, n. 116), la quale ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate.
Sebbene se le pronunce citate si riferiscono a procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016, la Sezione ritiene che i principi ivi affermati mantengano la loro validità anche a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.
Quest’ultimo (art. 185, quinto comma) stabilisce che “prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
Ne consegue, quindi, che una verifica in ordine alla possibile anomalia dell’offerta vada effettuata anche nel caso di concessione di servizi.
La norma dispone che l’adempimento debba essere assolto dalla commissione giudicatrice prima dell’assegnazione del punteggio, ma, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che una verifica disposta successivamente, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale.
Al riguardo appare essenziale sottolineare che, nel caso in esame, l’adempimento è stato sollecitato dal responsabile unico del procedimento ed espletato dalla commissione nella fase endoprocedimentale: erano stati, infatti, assegnati solo i punteggi, senza che fosse stata disposta l’aggiudicazione.
In assenza di decisioni provvedimentali definitive, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia il potere di adottare misure necessarie per completare l’istruttoria, anche qualora tali misure fossero state temporaneamente omesse, e ciò in ossequio ai fondamentali principi che governano l’attività amministrativa e che sono contemplati dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990.
QUESITO
del 29/10/2024 -
VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE NELLE CONCESSIONI
L'art. 110 del D.lgs. 36/2023 prevede che: "La stazione appaltante valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione."
Considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente e nelle concessioni si controlla l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, si chiede se il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell'anomalia e la modalità di valutazione delle stessa? Ferma restando la verifica rigorosa sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redittività richiesti nel Disciplinare di gara, attività che sarà svolta dalla commissione giudicatrice prima dell'attribuzione del punteggio economico. Prevedendo, altresì, nel Disciplinare di gara che in caso di Piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.