CONCESSIONI DI OPERE: L'INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE ALLA CONSEGNA DELLE AREE -SE TIPIZZATO DA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- LEGITTIMA LA RISOLUZIONE
È legittimo l'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del concessionario qualora l'Amministrazione concedente non garantisca la piena disponibilità giuridica dei beni immobili promessi in convenzione, essendo tale prestazione un obbligo traslativo primario e non un mero dovere di cooperazione. "La prestazione dedotta non consiste soltanto nella materiale immissione nel possesso, ma nel porre il concessionario in condizione di conseguire un diritto reale valido e opponibile... su beni che la Convenzione assume nella disponibilità giuridica del concedente". Inoltre, la disciplina dell'art. 129, comma 8, D.P.R. 554/1999 in tema di ritardo nella consegna dei lavori "non opera come regola 'chiusa' idonea ad assorbire e neutralizzare i rimedi contrattuali (sia convenzionali sia codicistici) a fronte di inadempimenti ulteriori e diversi, né può impedire l’operatività della clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti".
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