ART. 37. (Gestione delle casse edili).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.



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Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING – VALUTAZIONE OFFERTE - SILENZIO DELLA P.A. – IMPUGNAZIONE - AZIONE PROPOSTA DOPO UN ANNO DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L'azione avverso il silenzio è disciplinata dall'art. 31 c.p.a., che testualmente prevede "Decorsii termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E" fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne sussistano i presupposti".

Alla luce della norma citata, l'azione proposta dalle deducenti, come rilevato dal TAR Campania, è inammissibile perché proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che in base alle scansioni temporali fissate nell'avviso di project financing andava a cadere il 30 ottobre 2007.

PROJECT FINANCING - VALUTAZIONE PROPOSTA – ILLEGITTIMO SILENZIO P.A. - - CONDANNA A PROVVEDERE

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2010

É meritevole di accoglimento il ricorso esperito al fine di veder accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. relativamente all'istanza di conclusione della procedura di valutazione della proposta di project financing. Ne consegue che, dovendo affermarsi l'obbligo della P.A. di provvedere in merito all'istanza, accogliendo o rigettando la proposta, la stessa va condannata a concludere il procedimento.

PROJECT FINANCING - SCANSIONE TEMPI PROCEDURA - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - SILENZIO P.A. – ILLEGITTIMITÀ

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2009

A decorrere dal momento di ricezione delle proposte di project financing, i tempi del relativo esame ai fini dell'indizione della gara ex art. 37 quater della l. n. 109/1994 sono normativamente prefissati in quindici giorni, quanto al profilo della formale completezza della documentazione rassegnata dai singoli promotori e in quattro mesi, quanto al profilo della fattibilità e della rispondenza al pubblico interesse delle proposte medesime. Una simile scansione riflette i principi generali di celerità, di doverosità e di certezza dei tempi dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del privato nel suo corretto esercizio, così come consacrati nell'art. 2 della l. n. 241/1990, richiamati dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e riconducibili tutti al canone costituzionale di buon andamento. Ne discende che la P.A., a seguito della pubblicazione dell'avviso indicativo, della presentazione della proposta e di un'istanza-diffida, non può legittimamente sottrarsi all'obbligo di espletare le attività previste dagli artt. 37 bis, comma 2 ter, e 37 ter della l. n. 109/1994. In ogni caso è illegittima l'inerzia dell'amministrazione che non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso, nonostante il decorso dei termini stabiliti dagli articoli citati.

PROMOTORE FINANZIARIO E CAUZIONE

AVCP PARERE 2009

L’ulteriore cauzione, da versare da parte del promotore su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice prima dell’indizione della gara, pari all’importo di cui all’art. 153, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ha prettamente la funzione di assicurare ai concorrenti del promotore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti aggiudicatario, il rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti dell’importo della cauzione medesima, ossia non oltre il 2,5% del valore dell’investimento.

Inoltre, mancando una disposizione normativa ad hoc che preveda il suddetto rimborso anche nel caso di esperimento di gara mediante procedura ristretta (licitazione privata), la corresponsione dello stesso è da ritenersi circoscritta alla sola ipotesi in cui la gara per l’individuazione dei soggetti presentatori delle due migliori offerte che concorreranno con il promotore per l’aggiudicazione della concessione nella procedura negoziata sia stata esperita secondo le regole di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), ossia mediante appalto avente ad oggetto, oltre che l’esecuzione dell’opera, anche la presentazione del progetto in sede di offerta.

Peraltro, solo in tale circostanza il rimborso in questione risulta realmente giustificato, proprio in ragione dei rilevanti oneri che la presentazione di detto progetto definitivo in sede di offerta comporta a carico dei concorrenti del promotore.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. S.r.l. - Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio di ... (Project Financing) - Importo a base d’asta euro 2.112.664,34 - S.A.: Comune di ....

SCELTA DEL PROMOTORE FINANZIARIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

La procedura indetta da una pubblica amministrazione per la scelta del promotore finanziario, ancorché attinente ad una fase prodromica ed esterna alla indizione della procedura “di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” cui propriamente sembra riferirsi la formula della norma di cui è stata fatta applicazione (art. 23 bis, lett. b, L. n. 1034 del 1971), vi si riconnette, in quanto volta ad acquisire proposte a contenuto progettuale-finanziario, finalizzate alla aggiudicazione, all’affidamento ed alla esecuzione delle opere ivi indicate.

CASELLARIO GIUDIZIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Sono compatibili con il diritto comunitario le disposizioni nazionali che considerino motivo di esclusione la mancata presentazione di dichiarazione e documenti per la prova della insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 24 dir. CEE 93/37, ovvero che richiedendo “per le medesime circostanze” la produzione di una dichiarazione e di un certificato del casellario giudiziale, prevedono l'esclusione per l'impresa che non abbia presentato l'uno e l'altro.

Vero è che l'allegazione del casellario giudiziale costituisce mezzo tipico previsto dallo stesso art. 24 della direttiva al fine di consentire l'effettiva dimostrazione di non sussistenza della causa di esclusione consistente nell'assenza di precedenti penali incidenti sulla moralità professionale. Peraltro, anche sul versante soggettivo, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 24 è richiesta al concorrente, mentre il certificato giudiziale è richiesto dal bando con riguardo a plurime ed individuate persone fisiche.

Per tali ragioni deve ritenersi manifestamente infondata la pregiudiziale comunitaria prospettata dalle resistenti, atteso che certamente non può considerarsi contrastante con il diritto comunitario la clausola del bando che richieda l'allegazione, a pena di esclusione, di quanto tipicamente previsto proprio dalla normativa europea. Né appare censurabile (tanto meno sotto il profilo del contrasto con la disciplina comunitaria) la scelta dell'amministrazione di operare tale richiesta già in fase di prequalifica, al fine di accertare preventivamente l’insussistenza di cause di esclusione, il cui apprezzamento oltretutto richiede anche valutazioni caratterizzate da elementi di discrezionalità (non incidenza sulla moralità professionale), rispetto ai quali non sembra logicamente ammissibile un’impegnativa e penalmente rilevante autodichiarazione.

LIBERTA' DI CONCORRENZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

La presenza nello stesso comune ed in un tratto stradale limitato di ben tre distributori si pone “in posizione oggettivamente concorrenziale”. Premesso che la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è regolata da apposite norme e che non possono di certo ritenersi illeciti i comportamenti dei privati conformi al dettato normativo, il valore giuridico che tutela la concorrenza va nella direzione dell’ampliamento del numero dei produttori e non in quella della sua restrizione.

CONCORRENZA

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2005

Ai fini della localizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e del relativo calcolo delle distanze, assume rilievo determinante la specifica disciplina regionale in materia (che individua con criteri generali intere parti del territorio comunale classificandoli come “ambiti territoriali omogenei”) e non quella comunale che individua nel particolare ma con finalità ben diverse la conformazione urbanistica di una singola area. La “ratio” è proprio quella di differenziare detto calcolo in relazione ai diversi bacini di utenza e quindi in relazione alle maggiori esigenze di impianti esistenti nelle “zone residenziali” ed alle minori esigenze degli stessi esistenti nelle “zone industriali”.