Art. 129 Giorno e termine per la consegna
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre alla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonchè delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di, recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Giurisprudenza e Prassi
RISOLUZIONE PER RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE PER OMESSO RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI CESSIONARI DEL CREDITO
In tema di appalti pubblici, il grave inadempimento della Stazione Appaltante consistente nella mancata tempestiva acquisizione dei titoli abilitativi necessari all’esecuzione delle opere giustifica la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per andamento anomalo, perdita di utile e danno curriculare. Il risarcimento per la ritardata consegna dei lavori, tuttavia, presuppone che l'impresa abbia formulato istanza di recesso ai sensi dell'art. 129, comma 8, D.P.R. 554/1999 (applicabile ratione temporis). "Il primo giudice ha completamente obliterato di pronunciarsi sull’ulteriore somma... sebbene anch’essa riconosciuta e quantificata dal consulente tecnico d’ufficio... vanno infatti riconosciute anche le ulteriori voci di danno... per la lesione dell’utile e per il danno curriculare: voci di danno indiscutibilmente spettanti alla società appaltatrice in virtù del mancato completamento dei lavori e della risoluzione del contratto per inadempimento." (Cass. Sez. Un. n. 11650/2006; Cass. Sez. 3 n. 2822/2014).
CONCESSIONI DI OPERE: L'INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE ALLA CONSEGNA DELLE AREE -SE TIPIZZATO DA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- LEGITTIMA LA RISOLUZIONE
È legittimo l'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del concessionario qualora l'Amministrazione concedente non garantisca la piena disponibilità giuridica dei beni immobili promessi in convenzione, essendo tale prestazione un obbligo traslativo primario e non un mero dovere di cooperazione. "La prestazione dedotta non consiste soltanto nella materiale immissione nel possesso, ma nel porre il concessionario in condizione di conseguire un diritto reale valido e opponibile... su beni che la Convenzione assume nella disponibilità giuridica del concedente". Inoltre, la disciplina dell'art. 129, comma 8, D.P.R. 554/1999 in tema di ritardo nella consegna dei lavori "non opera come regola 'chiusa' idonea ad assorbire e neutralizzare i rimedi contrattuali (sia convenzionali sia codicistici) a fronte di inadempimenti ulteriori e diversi, né può impedire l’operatività della clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti".
RESPONSABILITA' P.A. E NULLA OSTA
Prima dell’avvio della procedura di gara la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procurarsi preventivamente il nulla osta paesaggistico. Infatti, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.
Pareri tratti da fonti ufficiali
QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.

