Art. 129 Giorno e termine per la consegna

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre alla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonchè delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di, recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

ATTO AGGIUNTIVO IN CORSO DI ESECUZIONE - RINUNCIA SUCCESSIVA ALLA RISERVA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla possibilità o meno che il Consulente Tecnico nominato in sede di giudizio arbitrale possa esaminare documenti non ritualmente acquisiti al procedimento, ovvero acquisire informazioni da soggetti terzi. [B] Sui limiti e le condizioni entro le quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento del danno nel caso di consegna tardiva dei lavori da parte dell’Amministrazione committente. [C] Sulla esistenza o meno di un onere di formulazione della riserva in capo all'appaltatore e sul rapporto con la regolare tenuta di un registro di contabilità, alla luce di quanto disposto dal R.D. n. 350 del 1985. [D] Sull’efficacia o meno della riserva apposta su un registro di contabilità non regolarmente tenuto in caso di puntuale controdeduzione da parte della Direzione dei lavori. [E] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione di un atto aggiuntivo in corso di esecuzione dell’appalto possa qualificare rinuncia alla riserva precedentemente formulata. [F] Sui titoli di danno in relazione ai quali operare il risarcimento per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sull’onere della prova. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sulla percentuale eventualmente risarcibile. [H] Sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria delle somme dovute all’appaltatore a titolo risarcitorio, per il calcolo degli interessi legali. [I] Sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dall’Amministrazione all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. [L] Sul contenuto necessario delle riserve avanzate dall’appaltatore per maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti affinché le stesse possano essere ritenute ammissibili in sede di giudizio arbitrale. [M] Sulla necessità o meno di dimostrare il vantaggio avuto dall’Amministrazione appaltante per fondare una azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. [N] Sulla natura sussidiaria dell’azione di ingiustificato arricchimento e sulla necessità o meno di dimostrare nel concreto l’esperibilità di altra azione tipica

LIMITI AL FRAZIONAMENTO DELL'AZIONE GIURISDIZIONALE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla proponibilità o meno di due distinte domande di arbitrato, relative allo stesso rapporto, l’una per la decisione sulle riserve inerenti la costruzione, l’altra sulle riserve inerenti la gestione, e sull’eventuale contrasto con il generale principio di buona fede. [B] Sui limiti alla possibilità di frazionare l’azione giurisdizionale, alla luce dei canoni di correttezza e buona fede evidenziati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23726 del 15.11.2007. [C] Sulla validità ed efficacia del contratto d’appalto sottoscritto per la Stazione Appaltante da un organo non munito della rappresentanza e sulla possibilità o meno di successiva ratifica implicita da parte dell’organo munito della legale rappresentanza. [D] Sulla distinzione tra consegna frazionata a consegna mancata in relazione alla applicabilità o meno della decadenza dalla pretesa relativa al prolungamento dei lavori per l'omesso esercizio della facoltà di recesso di cui agli artt. 129 o 133 del regolamento di cui al D.P.R. n.554/1999. [E] Sulla possbilità o meno che il giudizio arbitrale abbia luogo in corso d’opera. [F] Sulla risarcibilità o meno dell'incremento del prezzo dei materiali ferrosi dovuto all’illegittimo allungamento dei lavori e sulla procedibilità o meno di tale domanda in sede arbitrale. [G] Sull’entità della penale massima che la Stazione Appaltante può applicare all’Impresa in caso di ritardo nei lavori imputabile a quest’ultima e sulla possibilità o meno per il Collegio arbitrale di ridurne d’ufficio l’ammontare

INADEMPIMENTO DELLA PA NELLA FASE ESECUTIVA - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo

GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sull’istituto della consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554 del 1999, sulle condizioni che devono sussistere per farne ricorso e sul risarcimento che spetta all’impresa in difetto dei presupposti di legge

RESPONSABILITA' P.A. E NULLA OSTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2007

Prima dell’avvio della procedura di gara la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procurarsi preventivamente il nulla osta paesaggistico. Infatti, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/08/2006 - PREZZO

QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.