Inderogabilità oneri sicurezza e limiti rettifica errore materiale offerta economica
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 36/2023, l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera rappresenta un obbligo dichiarativo essenziale non sanabile mediante soccorso istruttorio, atteso che quest'ultimo non può mai riguardare l'offerta economica. La rettifica dell'errore materiale contenuto nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 101, comma 4, è consentita esclusivamente entro il termine fissato per l'apertura delle buste e non può essere utilizzata per emendare carenze sostanziali o omissioni che rendano l'offerta oggettivamente inattendibile.
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