Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO DELL'OEPV: E' LEGITTIMO ASSEGNARE AL PREZZO UN PUNTEGGIO PARTICOLARMENTE BASSO O NULLO (108.4)

ANAC PARERE 2025

E' rimessa alla stazione appaltante l'individuazione (anche) del tetto massimo per il punteggio economico nell'ambito dell'oepv, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo appalto. Tale discrezionalità deve comunque essere esercitata nel rispetto dei principi fissati nel comma 4 dell'art. 108 del Codice sopra richiamato, secondo il quale gli elementi di valutazione dell'oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere finalizzati a valorizzare la qualità dell'offerta e devono essere tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della stessa. Principio dal quale sembrerebbe derivare l'impossibilità, per la stazione appaltante, di attribuire all'elemento economico (relativo al prezzo offerto) un ruolo preponderante rispetto ai profili tecnici nell'ambito dell'offerta stessa. il nuovo Codice con riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica, nell'ambito dell'oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 95 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che la lex specialis deve valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri che consentano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime incluso il prezzo con cui lavori, servizi 0 forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara (cfr. ANAC Delibera n. 219 del 23.4.2024 -AG 2/2024).

Vale altresì ricordare anche " il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibill' (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105).

Peraltro ai sensi dell'art. 108, CO. 4 è previsto per l'offerta economica solo un eventuale limite massimo, ma non quello minimo e che invece nel successivo CO. 5 è fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti di impostare la procedura dell'OEPV solo sulla base dei criteri qualitativi;

Poiché nel caso di specie il criterio quantitativo assume una valenza sicuramente marginale, si deve ritenere che il criterio, in questa sede contestato, è finalizzato a attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell'offerta, situazione che appare giustificata in un appalto in cui la qualità dei prodotti offerti, i processi di approvvigionamento, il sistema organizzativo di produzione, ecc. sono sicuramente rilevante (trattandosi di servizio di refezione scolastica per un quinquennio), come quello oggetto di controversia, e coerente, peraltro, alla ratio della previsione normativa di riferimento che sancisce un'evidente preferenza nell'OEPV alla valutazione qualitativa dell'offerta stessa. Tali osservazioni inoltre appaiono conformi anche alle indicazioni delle Linee Guida n. 2 (che sebbene riferite alla disciplina previgente, possono essere tuttavia pacificamente a adottate in via ermeneutica al caso di specie) in cui viene prevista e fatta salva la possibilità di "assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo)".

Le precedenti osservazioni sono state recentemente ribadite dalla scrivente Autorità secondo cui "Visto che la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell'offerta, la ponderazione operata dall'amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell'offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità 0 irragionevolezza" (cfr. Anac Delibera n. 346 del 9.9.2025).


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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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