RICORSO NOTIFICATO A UNA PEC APPARTENENTE A UN SOGGETTO GIURIDICO TERZO: CONFIGURA UN'IPOTESI DI INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA
L'inesistenza della notifica del ricorso, derivante dalla trasmissione dell'atto a un indirizzo PEC di un soggetto estraneo alla controversia, impedisce la sanatoria del vizio sia per mezzo della rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, co. 4, c.p.a., sia mediante la costituzione in giudizio della parte interessata, determinando la decadenza dal diritto d'impugnazione.
"In merito, devono richiamarsi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza 10 settembre 2024, n. 24329, secondo cui, “[n]ell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto. La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l’assoluta mancanza di collegamento fra il soggetto destinatario della notifica e la parte del presente giudizio, come rilevata, determina la inesistenza della notifica del ricorso originario (cfr. Tar Calabria, II, 5 febbraio 2026, n.235).
L’inesistenza, che sconta un regime giuridico differente rispetto alla semplice nullità, impedisce la sanatoria del vizio sia per mezzo della rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art.44, co.4, c.p.a., che mediante la costituzione in giudizio della parte interessata.
Ne deriva che il ricorso non è stato tempestivamente notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e quindi – richiamato l’art.41, co.2, c.p.a., che impone, a pena di decadenza, che, ove sia proposta domanda di annullamento, il ricorso sia notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato “entro il termine previsto dalla legge” – che lo stesso debba ritenersi inammissibile."
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