Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso é nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi é incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio. comma introdotto dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
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