Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA ESCLUSIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI MISURE PENALI E MANCATA SOSTITUZIONE DEL MANDANTE (96.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza 2026

La mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali di cui l'operatore economico è risultato destinatario in corso di gara integra una condotta omissiva obiettivamente rilevante ai fini del giudizio di non affidabilità espresso dalla stazione appaltante, configurando una violazione del dovere di immediata informazione sancito dall’art. 96, comma 12, del d.lgs. 36/2023.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)