Giurisprudenza e Prassi
ILLECITO PROFESSIONALE: NECESSARIA LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL'AFFIDABILITÀ (95.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
La condanna a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce causa di esclusione automatica ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Qualora la stazione appaltante intenda procedere all'esclusione per grave illecito professionale, ha l'obbligo di motivare puntualmente l'incidenza della condotta sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico, non potendo l'atto aziendale derogare al principio di tassatività delle cause di esclusione automatica.
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