Giurisprudenza e Prassi

DOVERE DI DICHIARAZIONE DELLE PENDENZE PENALI E DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESCLUSIONE (98.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In tema di gravi illeciti professionali, l'omessa dichiarazione nel DGUE di procedimenti penali pendenti per reati corruttivi a carico dell'amministratore di fatto costituisce una violazione degli obblighi informativi strumentali alla valutazione di affidabilità. La Stazione Appaltante ha il potere discrezionale di escludere il concorrente qualora ritenga compromesso il rapporto fiduciario, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopici vizi di motivazione o evidente irragionevolezza.

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