Giurisprudenza e Prassi

L'ENTE CHE RIESERCITA IL POTERE DI ESCLUSIONE A SEGUITO DI UN RIESAME DISPOSTO DAL GIUDICE DEVE ESTERNARE TUTTE LE RAGIONI OSTATIVE IN UN'UNICA SOLUZIONE (96)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di esclusione per grave illecito professionale ex artt. 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non gode di una libertà assoluta nella qualificazione dell'illecito o nella valutazione delle prove, dovendo attenersi rigorosamente al perimetro legale e garantendo all'operatore economico il diritto al contraddittorio per dimostrare l'efficacia delle misure di self-cleaning. Qualora, a seguito di un ordine giudiziale di riesame, l'amministrazione riemetta un provvedimento di esclusione fondato su ragioni diverse e non coordinate con l'esito dell'istruttoria disposta, essa viola il principio del "one shot temperato", il quale impone un limite alla reiterazione infinita del potere amministrativo sfavorevole.

"[...] l’illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale, nel corso del quale l’impresa accusata di illecito professionale deve essere ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning – che debbono riguardare sia i comportamenti contrattualmente scorretti ma anche quelli proceduralmente sleali - da valutarsi non solo per le gare future ma anche per quelle in corso; il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, infatti, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2024, n. 3858);

[...] la riproposizione di un provvedimento sfavorevole a seguito di una chiarissima ordinanza di remand, con motivazioni diverse e totalmente eccentriche rispetto alle questioni in contestazione, indica un evidente vizio della funzione [...]"

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