Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE: RISOLUZIONE CONTRATTUALE E MISURE SELF CLEANING INSUFFICIENTI LEGITTIMANO L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (98.3.C)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il vigente Codice “ben ricomprende, ai fini della valutazione dell’integrità e affidabilità dell’operatore, la sua condotta pregressa nell’ambito di altri affidamenti, e che individua in via tipica nella «intervenuta risoluzione per inadempimento» uno dei mezzi di prova dell’illecito professionale, in relazione alla fattispecie delle «significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione», che, appunto, ne abbiano «causato la risoluzione per inadempimento» (art. 98, comma 3, lett. c), cit.). Il che, se consente di orientare e indirizzare la valutazione dell’amministrazione attraverso la tipizzazione di fattispecie e mezzi di prova, non vale al contempo a eliderne la natura e il portato discrezionale: lo stesso art. 98, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, nel richiamare la valutazione di gravità rimessa alla stazione appaltante, indica dei parametri (la valutazione «tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa») il cui concreto apprezzamento spetta esclusivamente alla stessa amministrazione, chiamata a esprimere un giudizio di “gravità” e conseguente incidenza sulla “affidabilità e integrità dell’operatore” (art. 98, comma 2, lett. a) e b)), su cui è perciò richiesta apposita, specifica motivazione (art. 98, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023).

Non risponde poi al vero che il Comune intimato si sia appiattito sul rinvio a giudizio del rappresentante legale della società attrice, avendo anzi evidenziato le specifiche condotte pericolose ascritte al predetto operatore economico nell’esecuzione dell’appalto presso il Comune e tenuto altresì conto che il reato contestato (frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.) rientra quelli elencati nell’art. 94, comma 1 lett. b) del Codice dei contratti, assumendo così una specifica pregnanza dalla quale l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto prescindere.

Sotto altro profilo, il Comune intimato ha espressamente considerato le misure di self-cleaning che la ricorrente adduce di aver adottato, ritenendole insufficienti a recuperare il necessario rapporto fiduciario, esprimendo una valutazione che il Collegio ritiene ragionevole, tenuto conto che non risulta sia stato sostituito il rappresentante legale della società, competente ad orientare le scelte strategiche della ricorrente, oltre ad essere il soggetto destinatario del provvedimento di rinvio a giudizio di cui sopra.

Nemmeno persuade l’argomento per il quale il contestato giudizio di inaffidabilità non terrebbe conto della complessiva struttura della società, tenuto conto che la gravità dell’inadempimento è tale da giustificare la frattura del rapporto fiduciario con la stazione appaltante e che comunque l’ambito territoriale sul quale insiste l’appalto oggetto del presente giudizio è il medesimo di quello oggetto della revoca operata dal Comune.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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