RISERVE CONTABILI: NON DECADONO PER LA MANCATA REITERAZIONE NEI SAL SUCCESSIVI. E' SUFFICIENTE LA CONFERMA NEL CONTO FINALE E REGISTRO DI COLLAUDO (II.14)
In tema di appalti di opere pubbliche, l'obbligo di formulazione delle riserve è posto a presidio della continua conoscenza, da parte dell'ente committente, dell'andamento economico della spesa. A tal fine, non è necessaria la pedissequa reiterazione della riserva in occasione di ogni singolo SAL. Per escludere la decadenza è sufficiente la conferma delle pretese economiche nel conto finale. Parimenti, l'adesione a varianti non annulla il diritto a coltivare le precedenti richieste risarcitorie slegate dalle nuove lavorazioni.
"A partire dal RD 350/1895 (v. artt.50, 52 e 54) e sino al recente D.Lgs. n.36/23 (v. art.115, nonché art.7 Allegato II.14), passando per il DPR 554/1999 (art.128, 165) e il D.M. n.145/2000 (questi ultimi ratione temporis applicabili alla concreta vicenda), il nostro ordinamento non ha mai richiesto la reiterazione dell’iscrizione delle riserve antecedentemente formulate in occasione dei successivi SAL, unicamente richiedendo la conferma in occasione del conto finale.
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Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto” (cfr., fra le più recenti, Cass. civ. 10603/24).
La sottoscrizione dell’atto di sottomissione non può essere interpretata, quindi, di per sé quale rinuncia dell’appaltatore alle riserve in precedenza scritte, ma per collegare a tale sottoscrizione l’effetto abdicativo delle riserve è necessario un quid pluris: una dichiarazione specifica di rinuncia o un comportamento concludente in tal senso."
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