Articolo 115. Controllo tecnico contabile e amministrativo.

1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L’esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023 (il comma 5 dal 1° gennaio 2024)

Relazione

RELAZIONE L'articolo 115 rinvia all'allegato II.14 le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo tecnico contabile e amministrativo, da eseguirsi tramite piattaforme digitali. In partico...

Commento

NOVITA’ • La disposizione, corrispondente all’ art. 111 del D.lgs. 50/16, ne riproduce solo le parti che riguardano l’attività di controllo tecnico contabile e amministrativo, in quanto le previsioni...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/08/2023 - CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER APPALTI DI LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

In relazione alle attività di controllo tecnico contabile ed amministrativo il vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, all’art. 111 co. 1, quanto agli appalti di lavori, prevedeva che “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità” ed al co. 2, quanto agli appalti di servizi e forniture, che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Il DM 49/2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» emanato in attuazione del richiamato art. 111 del D.lgs. 50/2016, all’art. 15 comma 3 prevedeva che “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa” L’art. 26 comma 2 del cit. D.M. 49/2018, quanto agli appalti di servizi e forniture stabiliva che “La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti”. In nuovo codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) non reca disposizione analoga al richiamato art. 15 co. 3 del D.M. 49/2018, ed in merito al controllo tecnico contabile e amministrativo prevede all’art. 115 - per quel che qui rileva - che “1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione… 3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25”. L’all. II.14 all’art.1 comma 2, nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dei lavori alla lett. e) ha indicato quanto segue: “e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori”. L’art. 31 dell’All. II. 14 nel regolare le attività ed i compiti del direttore dell’esecuzione, al comma 1 prevede che il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto”, ed al co. 2 nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dell’esecuzione alla lett. m) ha indicato quanto segue “m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa”. Nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l’applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato Allegato II.14 chiarisce che “Questo allegato assume come base il d.m. 7 marzo 2018, n. 49, a suo tempo adottato in attuazione dell’art. 111 del decreto legislativo n. 50/2016, ma il contenuto di tale provvedimento è ampliato con ulteriori disposizioni intese a colmare le lacune di disciplina, evidenti nel codice vigente e in parte già colmate con disposizioni di rango primario inserite nel nuovo codice a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell’appalto, Da quanto sopra emerge la seguente disciplina: - l’art. 115 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell’individuazione delle modalità di svolgimento dell’attività di direzione, controllo e contabilità, quanto agli appalti di lavori (co.1) rinvia all’allegato II.14, quanto ai contratti di servizi e forniture (co.3) rimanda ai capitolati speciali o, in mancanza, all’allegato II.14, prescrivendo tanto nell’uno quanto nell’altro caso il rispetto dei criteri di trasparenza e semplificazione e l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25; - l’All. II.14, nell’individuazione delle modalità di svolgimento dell’attività di direzione, controllo e contabilità all’art. 1 co. 2 per i lavori, fa un generico riferimento a “strumenti elettronici di contabilità semplificata” omettendo però di riprodurre una disposizione analoga a quella contenuta nell’abrogato D.M. 49/2018 secondo cui per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro era consentita la tenuta di una contabilità semplificata ed altresì consentito che il certificato di regolare esecuzione fosse sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. La superiore disamina, mostra come, a differenza del sistema delineato dal vecchio Codice in cui la disciplina al riguardo era chiara ed univoca nel prevedere che per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro fosse consentita alle Stazioni Appaltanti l’utilizzo della contabilità semplificata ed il visto sulle fatture di spesa, la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 36/2023 non risulti di facile lettura laddove - come sopra evidenziato – da una parte all’All. II.14 art. 1 co.2 fa generico riferimento all’adozione da parte del direttore dei lavori di una contabilità semplificata, ma, dall’altra, non specifica né in quali ipotesi ciò sia consentito (se per appalti di lavori di importo inferiore a 40,000 euro) né se sia consentito che il certificato di regolare esecuzione venga sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, come in precedenza previsto dal D.M. 49/2018 che, secondo quanto chiarito dalla Relazione al Codice, è stato posto a fondamento dell’Allegato II.14 medesimo. Quanto poi al direttore dell’esecuzione l’All.II.14 si limita a prevede che quest’ultimo operi in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Ciò premesso, si chiede che Codesto Spett.le Ministero voglia fornire il proprio parere in merito ai seguenti quesiti: - se, alla luce dei principi informatori del Codice dei contratti espressi all’art. 1 co.1 del Codice (secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), riprodotti al cit. art. 115 (secondo cui le modalità di svolgimento dell'attività di direzione, controllo e contabilità tanto dei lavori quanto dei servizi e forniture devono essere fissate in modo da garantire trasparenza e semplificazione), ed alla luce della Relazione al Codice secondo cui l’Allegato II.14 ha assunto come base il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, - quanto agli appalti di lavori, sia legittimo ritenere che il richiamato All. II.14, all’art. 1 co.2 laddove nell’elencazione dei compiti attribuiti al direttore dei lavori alla lett. e) ha previsto l’utilizzo di “strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata”, abbia inteso richiamare la disciplina già contenuta nell’art. 15 co. 3 del D.M. 49/2018 consentendo per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, e che il certificato di regolare esecuzione possa essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa; - se, quanto agli appalti di servizi e forniture, l’art. 115 del D.lgs. 36/2023, nel prevedere che le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità siano individuate con il capitolato speciale secondo criteri di trasparenza e semplificazione e con l’uso delle piattaforme digitali, abbia inteso consentire per detti appalti alle SSAA di prevedere nei capitolati speciali relativi agli appalti di importo inferiore alle soglie UE, la tenuta di una contabilità semplificata e la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con l’apposizione del visto del direttore dell’esecuzione/RUP sulle fatture di spesa.