LE MIGLIORIE PROPOSTE DALL'OFFERENTE DIVENGONO OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. LA MANCATA ESECUZIONE E' INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO
In tema di appalti pubblici, le migliorie offerte dall'operatore economico in sede di gara costituiscono obbligazioni contrattuali vincolanti; la loro mancata realizzazione integra un inadempimento che abilita la Stazione Appaltante a richiedere il ristoro del pregiudizio economico, quantificabile nel valore delle prestazioni non eseguite, a nulla rilevando che tali opere fossero state offerte a totale carico dell'impresa senza variazioni sul prezzo.
"[...] va a questo punto evidenziato, in termini generali, che pur non avendo le prestazioni migliorative sostanziale incidenza ai fini della determinazione dell’offerta economica, in quanto destinate a rimanere integralmente carico della parte aggiudicataria, queste ultime nondimeno concorrono a determinare il contenuto dell’obbligazione contrattuale a carico dell’appaltatore, così come individuabile sulla base dell’offerta tecnica, del capitolato e del progetto a base di gara, rientrando dunque a pieno titolo nel perimetro del sinallagma contrattuale inerente al contratto di appalto.
La mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con l’offerta tecnica, valorizzate in sede di valutazione qualitativa, integrano pertanto un inadempimento contrattuale che abilita la parte in bonis a richiedere, in applicazione dei rimedi previsti dalla disciplina generale, di essere ristorata del pregiudizio economico conseguente al mancato adempimento.
Nel solo caso in cui la stazione appaltante avesse inteso richiedere l’esecuzione del contratto nei termini originariamente previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara si rendeva dunque necessaria la formulazione di una specifica richiesta, restando diversamente l’appaltatrice obbligata ad eseguire, senza alcuna necessità ulteriore, tutto quanto specificato nell’offerta tecnica che aveva concorso all’aggiudicazione."
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