LA DOMANDA PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE DA RITARDO INCIDE IN MANIERA IMMEDIATA SUL SALDO FINALE E DEVE PERTANTO ESSERE FATTA VALERE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA RISERVA
La contestazione della legittimità di una penale da ritardo applicata dalla Stazione Appaltante è soggetta alla disciplina delle riserve di cui agli artt. 190 e ss. del d.P.R. n. 207/2010. L'impresa appaltatrice che ometta di reiterare e confermare la riserva già formulata nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione del conto finale decade dalla facoltà di avanzare pretese in sede giudiziaria, intendendosi la riserva come legalmente abbandonata.
"[...] deve ritenersi che anche la contestazione della penale da ritardo rientra nell’ambito applicativo della disciplina delle riserve prevista dagli artt. 190 e ss. del d.P.R. n. 207/2010. Ed invero, l’appaltatore che contesti la legittimità della penale applicata dalla stazione appaltante, pur non avanzando una domanda di maggior compenso in senso stretto, persegue comunque il risultato economico di eliminare una posta passiva incidente sulla contabilità dell’appalto e di conseguire una maggiore somma a titolo di saldo finale. La domanda diretta alla disapplicazione della penale incide, dunque, in maniera immediata e diretta sul saldo finale dell’appalto e sulle reciproche posizioni creditorie e debitorie delle parti, risultando per ciò stesso assoggettata al medesimo regime previsto per le altre pretese economiche derivanti dall’esecuzione del contratto. La pretesa, dunque, deve essere fatta valere dall’appaltatore proprio mediante l’istituto della riserva [...]"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

