Giurisprudenza e Prassi

DOMANDA DI REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO DEL GIUDICE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA MANCATO UTILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. si configura qualora il giudice, per una svista percettiva, ritenga inesistente un motivo di gravame invece presente negli atti, determinando un falso presupposto di fatto che non coinvolge l'attività interpretativa.

"Rileva il Collegio che, in termini generali, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo."

***

"La sentenza di prime cure ha stabilito, quali criteri della proposta del risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che « - ai fini del calcolo del mancato utile, dovrà essere calcolato l’utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione della commessa in relazione all’offerta formulata e alla propria struttura dei costi, anche secondo quanto rappresentato in perizia e alla luce della documentazione prodotta; - l’utile così calcolato dovrà essere decurtato, non essendo stata raggiunta la prova dell’impossibilità di utilizzo delle maestranze e dei mezzi in altri appalti, dell’aliunde perceptum vel percipiendum, equitativamente determinato nella misura del 30 %».

Il danno da mancata aggiudicazione deve ritenersi provato in relazione all’esito della gara; in ordine alla liquidazione di detto danno, la sentenza appare coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di illegittima mancata aggiudicazione non spetta il ristoro del danno emergente, mentre spetta il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e ricomprende il mancato profitto, e cioè l’utile che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale e alla propria struttura dei costi dall’esecuzione del contratto (in termini Cons. Stato, V, 7 novembre 2022, n. 9785; V, 11 aprile 2025, n. 3147; Ad plen., 2 maggio 2017, n. 2).

Nella sentenza il mancato utile non è commisurato al dieci per cento dell’importo a base di gara, come ha chiarito anche la sentenza revocanda, secondo cui «non è dato intendere in cosa effettivamente risieda il vulnus paventato dal Comune, che non sarà in alcun modo tenuto ad applicare percentuali fisse, dovendo semplicemente motivare, nell’operare la proposta quanto a tale specifica voce di danno, sulla base della documentazione in atti».

Giova aggiungere che il danno da mancata aggiudicazione segue un’imputazione in termini obiettivi, che prescindono dalla colpa della stazione appaltante, assumendo la responsabilità, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria, a fronte dell’impossibilità dell’operatore economico di conseguire l’aggiudicazione del contratto (Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4381)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)