Art. 106 - Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
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Giurisprudenza e Prassi

DOMANDA DI REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO DEL GIUDICE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA MANCATO UTILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. si configura qualora il giudice, per una svista percettiva, ritenga inesistente un motivo di gravame invece presente negli atti, determinando un falso presupposto di fatto che non coinvolge l'attività interpretativa.

"Rileva il Collegio che, in termini generali, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo."

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"La sentenza di prime cure ha stabilito, quali criteri della proposta del risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che « - ai fini del calcolo del mancato utile, dovrà essere calcolato l’utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione della commessa in relazione all’offerta formulata e alla propria struttura dei costi, anche secondo quanto rappresentato in perizia e alla luce della documentazione prodotta; - l’utile così calcolato dovrà essere decurtato, non essendo stata raggiunta la prova dell’impossibilità di utilizzo delle maestranze e dei mezzi in altri appalti, dell’aliunde perceptum vel percipiendum, equitativamente determinato nella misura del 30 %».

Il danno da mancata aggiudicazione deve ritenersi provato in relazione all’esito della gara; in ordine alla liquidazione di detto danno, la sentenza appare coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di illegittima mancata aggiudicazione non spetta il ristoro del danno emergente, mentre spetta il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e ricomprende il mancato profitto, e cioè l’utile che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale e alla propria struttura dei costi dall’esecuzione del contratto (in termini Cons. Stato, V, 7 novembre 2022, n. 9785; V, 11 aprile 2025, n. 3147; Ad plen., 2 maggio 2017, n. 2).

Nella sentenza il mancato utile non è commisurato al dieci per cento dell’importo a base di gara, come ha chiarito anche la sentenza revocanda, secondo cui «non è dato intendere in cosa effettivamente risieda il vulnus paventato dal Comune, che non sarà in alcun modo tenuto ad applicare percentuali fisse, dovendo semplicemente motivare, nell’operare la proposta quanto a tale specifica voce di danno, sulla base della documentazione in atti».

Giova aggiungere che il danno da mancata aggiudicazione segue un’imputazione in termini obiettivi, che prescindono dalla colpa della stazione appaltante, assumendo la responsabilità, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria, a fronte dell’impossibilità dell’operatore economico di conseguire l’aggiudicazione del contratto (Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4381)."

RICORSO PER REVOCAZIONE, ERRORE DI FATTO E PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL'OFFERTA (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'errore di fatto idoneo a fondare il ricorso per revocazione deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive, consistendo nel c.d. "abbaglio dei sensi" e non in un’erronea valutazione delle risultanze processuali. In ambito di procedure di evidenza pubblica, la presentazione di una seconda offerta economica che sostituisca integralmente la precedente — al fine di ovviare a limiti tecnici della piattaforma telematica che impediscano lo scorporo dei costi della manodopera — non integra la violazione del principio di unicità dell'offerta, qualora tale operazione avvenga a termini di presentazione ancora aperti e sulla base di indicazioni della stazione appaltante rivolte a tutti i concorrenti.

"Per configurare un’ipotesi revocatoria occorre il c.d. “abbaglio dei sensi”, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e questo non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3)".

"Il Collegio motivatamente escluso che nella specie si fosse in presenza di offerta plurima, non essendo contestato che la seconda offerta sostituiva in toto quella precedente e fu la sola a essere valutata dal seggio di gara".

CONFRONTO A COPPIE - ERRORE DI FATTO REVOCATORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Il metodo del "confronto a coppie", lungi dall'essere un criterio di selezione dell'offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (in virtu' del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parita'; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la preferenza massima, C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150; 5 febbraio 2007, n. 458).

La particolare caratteristica del confronto a coppie non sembra ostare in via di principio alla possibilita' che un'offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante la autonomia delle singole valutazioni a coppie.

L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 81 n. 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (ora 106 c. proc. amm.), e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente alla stregua di un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando percio' un rapporto di causalita' tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve altresi' apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilita', senza necessita' di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non puo' (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attivita' valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realta' del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi.

Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attivita' preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attivita' d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, cosi' che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, C.d.S., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).